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Ordinanza — n. 4200/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by plaintiff with defendant's acceptance under Art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4200/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal, which was accepted by the defendant. The plaintiff, representing a cooperative bankruptcy, had filed an appeal against a lower court order, but subsequently renounced the proceedings. Consequently, the court ruled that the litigation ended without pronouncing any condemnation for costs, as permitted by Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal, when accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the imposition of costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings acceptance by opposing party no condemnation of costs Article 391 c.p.c. chiusura della procedura di assistenza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 1720-2019proposto da: FALLIMENTO SOICETÀ COOPERATIVA GIUSEPPE DI VITTORIO, rappresentato e difes o da gli A vvocat i FULVIO VILLA e FABIO MASSIMO ORLANDOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa dall’AvvocatoACHILLE SALETTI per procura in atti ; -controricorrente - avverso l ’ORDINANZA N. 13750 - 2018 del TRIBUNALE DI PARMA, depositatail 27/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/1/2024 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la controricorrente ha dichiarato di accettare tale rinuncia; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).Ric. 2019n. 1 720 - Sez. 1 - CC del 1 7 gennaio 20 2 4

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civil