Court orders correction of Cassation order to add lawyer's fee distriction via material error procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous order regarding the omission of a lawyer's fee distriction. The petitioner, representing the municipality, argued that the original order contained a material error by failing to include the fee despite the lawyer declaring themselves non-statutory. The court ruled that such omissions must be corrected through the specific material error procedure rather than ordinary appeals to ensure procedural efficiency and respect for the lawyer's rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis, 93 cod. proc. civ.; In cases of omitted pronouncement on a lawyer's fee distriction request, the remedy is the material error correction procedure, not ordinary appeals, to ensure rapid execution and respect for reasonable process duration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14213/2023 R.G. proposto da : ADINOLFI LUIGI, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato ADINOLFI LUIGI (DNLLGU65M01F839A) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro TERLIN MARTINE, LEONETTI RAPHAEL, COMUNE DI RECALE, LEONETTI ALEXANDRA; -intimati- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 2381/2023 depositata i l 15/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che Luigi Adinolfi, legale del Comune di Recale nel procedimento n. RG 15926/2018, ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 17147/2023, depositata il 15.6.2023, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario; -che tale istanza è fondata; - che, infatti, questa Corte (vedi Cass.
S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Corregge per integrazione il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17147/2023, depositata il 15.6.2023, aggiungendo, dopo le parole “accessori di legge” , alla fine del 5° rigo, le seguenti parole: ”da distrarsi a favore dell’avv. Luigi Adinolfi, dichiaratosi an