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Ordinanza — n. 4111/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses jurisdiction objection in retrial due to prior Cassation ruling on functional competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4111/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a Peace Court order that had declared itself incompetent. The Peace Court had previously ruled on a retrial following a prior Cassation decision, yet it incorrectly examined a jurisdictional objection raised by the local police authority. The Court held that the prior Cassation judgment already established the functional competence of the specific judicial office, precluding the retrial judge from reviewing such issues.

Regesto Legislator

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Art. 360, nr. 3, c.p.c.; Art. 382, u.c., cod. proc. civ.: A Cassation decision remitting a case to a court of equal rank contains a functional competence determination that precludes the retrial judge from examining jurisdictional objections.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional objection Cassation remand functional competence retrial proceedings Peace Court preclusive effect civil procedure declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, nr. 3, c.p.c.
22775/22 della Corte di cassazione ex art. 360, nr.
Art. 382, u.c., cod. proc. civ.
4.- Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di pace di Roma qui impugnato, ai sensi dell’art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta.
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 83, comma 2, d.P.R.
Art. 133 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. n. 5087/08
Cass. S.U. n. 8561/2021
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023
Cass. Sez. U. n. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4339/2023 R.G. proposto da : HOXHAJ TAMARA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato FERRARA ALESSANDRO (FRRLSN73C28A783W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI ROMA -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di ROMA n. 43066/2022depositata il 21/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Il ricorso è svolto avverso l’ordinanza pronunciata il 17 febbraio 2023 dal Giudice di pace di Roma, con cui è stata accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Questura di Roma, e dichiarata inammissibile l’opposizione alla convalida del trattenimento proposta da Hoxhaj Tamara, cittadina albanese.

L’ordinanza oggetto del presente giudizio è stata pronunciata a seguito di riassunzione conseguente alla ordinanza della Cassazione nr. 22775/2022 che aveva cassato il decreto di convalida del trattenimento nel C.P.R. di Ponte Galeria, rimettendo le parti innanzi al Giudice di Pace di Roma, in persona di un diverso magistrato, anche ai fini delle spese del grado di legittimità. Hoxhaj Tamara ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo. L’amministrazione è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: 2.- Con l’unico motivo di ricorso, deducendo violazione degli articoli 50, 383 e 392 c.p.c. in relazione al decisum di cui all’ordinanza nr. 22775/22 della Corte di cassazione ex art. 360, nr. 3, c.p.c., ci si duole dell’errore in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace di Roma nei limiti in cui, ritenendo fondata l’eccezione di incompetenza formulata dalla Questura di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza, con conseguente inammissibilità del ricorso, pur decidendo in sede di riassunzione. 3.-Il motivo è fondato.

E’ evidente la violazione del consolidato insegnamento della Corte che sovente ha affermato che la sentenza che dispone la cassazione con rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata contiene una statuizione di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio, ed una statuizione sull'alterità del giudice, rispetto ai magistrati persone fisiche che pronunziarono la sentenza cassata (Cass. Sez. U. n. 5087/08). In applicazione di detto principio, risulta preclusa al giudice del rinvio l’esame di questioni di competenza, anche ove sollevate dalle parti, e la decisione impugnata risulta viziata. 4.- Alla ritenuta fondatezza del ricorso consegue la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di pace di Roma qui impugnato, ai sensi dell’art. 382, u.c., cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta. 5.- Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario, ove formulata, non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez. U. n. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Roma.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso; -Ca