Cassation appeal dismissed for lack of admissibility due to failure to prove actual violation of defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a foreign national against the confirmation of his detention at a repatriation center. The appellant argued that his right to defense was violated because he was not notified of the hearing time, preventing him from appointing a private lawyer, while the court-appointed lawyer was too far away. The court rejected these claims as generic and hypothetical, noting that the appointed lawyer was notified in time and the hearing was held, thereby proving the defense rights were effectively exercised. Consequently, the appeal was inadmissible for failing to demonstrate a concrete prejudice to the defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 14 T.U.I. The Court holds that a cassation appeal alleging a violation of defense rights is inadmissible if the appellant fails to provide concrete evidence of the prejudice suffered, accepting only generic or hypothetical arguments that do not demonstrate a specific failure in the exercise of defense rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3461/2023 R.G. proposto da : KACHROUD MABROUR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato VINCI LUCIANO NATALE (VNCLNN74T24L477G) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANI GIUSEPPE (MRNGPP66A09G942C) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe QUESTURA DI POTENZA, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difendeope legis -resistenti- avverso il PROVVEDIMENTO d el GIUDICE DI PACE di MELFI n. 6/2023depositato i l 02/01/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA 1. Con provvedimento in data 2/1/2023 il Giudice di Pace di Melfi ha convalidato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ) di KACHROUD Mabrour, nato in Tunisia il 25.01.1997, trattenimento disposto dal Questore di Potenza il 30-12-2022 e finalizzato all’esecuzione del decreto di respingimento del cittadino straniero disposto dal Questore di Trapani nella stessa data.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Potenza e del Ministero dell’Interno, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorrente denuncia, con unico articolato motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la falsa o erronea applicazione o interpretazione degli artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione, 24 e 111 Costituzione, 3 L. 7 agosto 1990 n. 241. Deduce l’odierno ricorrente che gli è stato di fatto impedito di poter effettuare la nomina di un difensore di fiducia che potesse compiutamente assisterlo nella procedura di convalida del trattenimento, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida gli era stato notificato pochi minuti prima della celebrazione dell’udienza dal personale operante dinanzi all’ingresso dell’aula, sicché egli non era stato informato della data e dell’ora dell’udienza e non aveva potuto esercitare il proprio diritto alla scelta ed alla conseguente nomina di un difensore di fiducia.
Rileva che l’art.14 T.U.I. prevede altresì che venga nominato un difensore di ufficio qualora il trattenuto sia sprovvisto di difensore di fiducia, come nel caso di specie, e che il difensore di ufficio, nonché attuale difensore del ricorrente, ha lo studio in Muro Lucano, distante ben 78 Km. dal centro per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, ove si era svolta l’udienza di convalida, distanza coperta in auto in un tempo di percorrenza di un’ora e 24 minuti, secondo le tabelle di percorrenza allegate al ricorso e il difensore d’ufficio era stato notiziato della fissazione dell’udienza, prevista per le ore 15,00 del giorno 02.01.2023, a mezzo posta elettronica certificata (di cui allega ricevuta) trasmessa in data 02.01.2023 alle ore 13,17; tale circostanza aveva di fatto impedito al difensore d’ufficio di poter presenziare all’udienza, di poter intrattenere con il trattenuto un colloquio difensivo, di poter reperire la documentazione necessaria per affrontare una difesa adeguata nel solco del giusto processo, di cui alla Direttiva UE 2016/343 del 09.03.2016.
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente la lesione del diritto di difesa era consistita nell’impedire, di fatto, al ricorrente stessodi poter nominare un difensore di fiducia, atteso che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza era stata effettuata dinanzi alla porta dell’aula di udienza ove era stato condotto per la convalida, ed era stato impedito al difensore di ufficio di poter partecipare all’udienza medesima e di poter sostenere un preventivo colloquio difensivo con il proprio assistito. Il difensore di ufficio era stato infatti costretto a servirsi di un sostituto, presente sul posto per altra udienza di convalida, mentre, se fosse stato presente, sicuramente l’esito sarebbe stato diverso.
Sotto ulteriore profilo, rileva che la Questura di Potenza non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di trattenimento, e/o relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio dell’odierno ricorrente, nonché aveva allegato in maniera del tutto generica circostanze prive di supporto di alcuna prova documentale e,in sede di udienza, aveva solo richiamato quanto scritto nella richiesta di convalida del trattenimento. Denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 286/1998 in quanto il Giudice di Pace non aveva indicato i presupposti specifici posti a fondamento della sua decisione di convalida del trattenimento (su tale punto, richiama Cass . 1105/2019), utilizzando solo ed esclusivamente uno stampato “formato standard”.
Inoltre il Giudice di Pace, nel provvedimento di convalida del trattenimento, aveva citato in maniera errata il presupposto della pericolosità sociale del trattenuto, in considerazione del fatto che a carico del predetto risultavano precedenti di polizia, mentre egli era giunto in Italia, per la prima volta, in data 30.12.2022 ed era stato destinatario di contemporaneo provvedimento di respingimento e provvedimento di trattenimento adottati dal Questore di Trapani. 2.Il motivo è complessivamente infondato. Sul primo profilo di censura, relativo alla denuncia di violazione dei diritti difensivi, occorre osservare che l'art. 14, quarto comma, d.lgs. 286 del 1998, nel disciplinare l'udienza di convalida della (prima) richiesta di trattenimento, prevede che l'udienza di convalida si svolga con la partecipazione necessaria di un difensore che deve essere "tempestivamente avvertito".
La tempestività dell'avviso dell'udienza di convalida, di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va considerata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all'udienza stessa, che, ove vi sia stata, preclude una valutazione di intempestività (cfr. Cass.11099/2013; Cass.29759/2020 in analoga fattispecie). Nel caso in esame, tali principi sono stati rispettati, poiché il sostituto del difensore d’ufficio del trattenuto ha partecipato all'udienza di convalida, tenutasi alle ore 17,22,e svolto le difese anche nel merito, in buona sostanza esplicitando le stesse deduzioni riportate nel ricorso per cassazione, come risulta dal verbale di udienza in camera di consiglio dinanzi al Giudice di Pace di Melfi allegato al provvedimento impugnato, che fa parte anch'esso del provvedimento adottato.
A fronte di ciò, l'odierno ricorrente ha allegato in modo generico e mediante un ragionamento meramente ipotetico e astratto la lesione del diritto di difesa, che invece, come si è appena detto, risulta esercitato in concreto. Vale pure richiamare il principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (cfr.
Cass. 26831/2014; Cass.23638/2016). Contrariamente a quanto assume il ricorrente, dalla pec prodotta risulta che l’avviso al difensore d’ufficio è stato notificato alle ore 12,41 del 2-1-2023;inoltre nel verbale d’udienza si dà atto che l’avv. Mariani era stato avvertito telefonicamente anche dalla Cancelleria alle ore 12,30-12,45 e detta ultima affermazione non è affatto confutata in ricorso. Anche il secondo profilo di censura non coglie nel segno . N el provvedimento impugnato si dà atto della sussistenza delle ragioni della richiesta di trattenimento ai sensi dell’art.14 comma 1 T.U.I. vigente ratione temporis (identificazione e predisposizione dei documenti di viaggio e disponibilità vettori), per essere il trattenuto privo di documentidi identità, come dallo stesso dichiarato a verbale, il che determinavaanche la situazione ex art. 13, comma 4 bis , T.U.I., ossia il pericolo di fuga, indipendentemente dalla pericolosità sociale, ed inoltre il Giudice di Pace ha motivato il rigetto della doglianza relativa allalesione del diritto di difesa.
3. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gliintimati svolto rituale attività difensiva. Al rigetto del ricorso non consegue il raddoppio del contributo unificato,atteso che, in tema di controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea (art. 18 d. lgs. n. 150 del 2011) e di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (art. 20 d. lgs. n. 150 cit.), è espressamente stabilito che «Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta» (in tal senso, v. pure Cass.3305/2017, che ha invece osservato come analoga previsione manchi con riferimento alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale).
Inoltre, come affermato da Cass. S.U. 4315 del 2020, il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno, mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza