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Ordinanza — n. 4037/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on linked loan clause, ruling good faith overrides seller default.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4037/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision regarding a linked loan and sales contract. The appellant argued that the seller's failure to deliver the vehicle should release the borrower from payment obligations, but the court found the lower court correctly applied the constitutional duty of solidarity. The court ruled that the borrower must continue paying because the funds were directly received by the seller, and the seller's breach does not justify the borrower's non-payment under the principle of good faith.

Regesto Legislator

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Art. 2 Cost.; In linked loan and sales contracts, the borrower's obligation to pay persists despite the seller's default, as the principle of good faith and solidarity overrides the seller's inability to deliver the goods.

Parole chiave

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linked loan contract good faith principle constitutional solidarity seller default inadmissible appeal finanziamento dell'assicurazione finanziamento a medio termine pagamento a rate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 Cost.
1175, 1375 e 1366 c.c.ed all'art. 2 della Cost.
Art. 700 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.
art. 700 c.p
art. 2 Cost
1175, 1375 e 1366 c.c.ed all'art. 2 della Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n.12454/2012
Cass., n. 3392/2011
Cass., n. 3392/2011; Cass., n.
Cass., n. 20106/2009
3392/2011; Cass., n. 20106/2009).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BMW BANK GMBH SUCCURSALE ITALIANA, cessionaria dell’azienda BMW Financial Services Italia S.p.a., rappresentata e difesa da gli Avv. ti Alberto Gamba e Anna Chiozza , elettivamente domiciliatapresso il suo studio in Roma , via dei Savorelli, 11 -ricorrente- Contro SALENTO IMPIANTI S.R.L.e MARTELLA ROCCO , rappresentati e difesidall’ Avv. Daniela Fracasso , elettivamente domiciliati presso lo studiodell’Avv. Silvana Lombardi, in Roma, Via Circumvallazione Clodia, 165 –controricorrenti e ricorrent i incidental i – avverso la sentenza n. 5395/2017, del la Corte di Appello di Milano , pubblicata il 21.12.2017, non notificata.

Oggetto: conto di finanziamento e di compravendita Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 . 2 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. – Rocco MARTELLA, in proprio e in qualità di A.U. dell a società SALENTO IMPIANTI s.r.l., in data 18.10.2007, aveva contestualmente stipulato: - un contratto di compravendita con il concessionario Ferrari Expoautomoto, per l'acquisto dell'autovettura SSANGYONG Rexton Top -Telaio 236527, - un contratto di finanziamento con BMW P.S.I. S.p.A. (in seguito solo BMW), avente ad oggetto l'erogazione di un mutuo, ai fini dell'acquisto dell’autoveicolo di cui sopra, per un importo totale di € 30.000, da rimborsare in 47 rate mensili, ciascuna delle quali di € 470,61, oltre ad una maxi-rata finale pari ad € 18.120,00, con scadenza al 31.10.2011.

Tali obblighi contrattuali assunti dalla Salento Impianti s.r.l. erano stati garantiti personalmente da Rocco Martella in qualità di Amministratore Unico della predetta società. A seguito dell'accettazione da parte della società finanziatrice BMW, la stessa aveva erogato il finanziamento, nel rispetto dei termini contrattuali e delle Condizioni Generali, direttamente alla Concessionaria Ferrari Expoautomoto. Non avendo,tuttavia, ricevuto l'autovettura acquistata (pur avendo pagato 21 rate inerenti il rapporto di finanziamento), Salento Impianti s.r.l., attraverso il proprio amministratore unico, aveva promosso un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c, davanti al Tribunale di Lecce, domandando l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita concluso tra essa e la Concessionaria Ferrari Expoautomoto per sopravvenuta mancanza della causa e, conseguentemente, anche del mutuo di scopoda essa concluso con BMW e collegato al primo contratto.

Il Tribunale aveva rigettato il ricorso.2. − In seguito, dato che Rocco Martella, sebbene avesse regolarmente pagato tutte le 47 rate del contratto di finanziamento, aveva omesso, alla data di scadenza del medesimo, il saldo del pagamento della maxi-rata finale di € 18.120, BMW aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 36729/2012 con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto, in via solidale, a Rocco Martella stesso ed alla società Salento, il pagamento, in favore di Bmw, della somma di € 18.120 come,già detto dovuta a titolo di maxi - rata finale d el contratto di finanziamento.

Con atto di citazione ritualmente notificato Rocco Martella e la Salento Impianti avevano proposto opposizione al detto decreto, deducendo che il contratto di finanziamento per cui aveva agito BMW era collegato causalmente al contratto di compravendita stipulato con la concessionaria Ferrari Expoautomoto, avente ad oggetto l'acquisto di un veicolo che, però, non era mai stato consegnato; di conseguenza, Martella affermava che, stante la nullità del contratto di compravendita per mancanza funzionale della causa, e in virtù del collegamento negoziale tra il mutuo di scopo e la compravendita, dovesse ritenersi caducata la causa dell'intera operazione negoziale. 3.– Il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione dopo aver accertato che i documenti contrattuali disconosciuti dall’opponente portavano le sue sottoscrizioni autentiche.

Gli attuali controricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che: a)nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo dell'impiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per il previsto acquisto, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il conseguente venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a chiedere la restituzione dell'importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore cui l'importo è stato versato;

b) n ell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato al negozio di compravendita (la somma concessa in mutuo è stata destinata al pagamento del prezzo), risolta (e quindi venuta meno) la compravendita a seguito della sentenza n. 522/2013 del Tribunale di Lecce con cui è stato per l'appunto, risolto quest'ultimo contratto stipulato tra Rocco Martella e la concessionaria Expoautomoto, è venuto meno anche il contratto di mutuo che non ha più ragione d'essere, legitt imando , così , il Martella all'opposizione al pagamento della maxi-rata finale di € 18.120; c)tali considerazioni non risultavano inficiate dalle clausole nn. 6, 7, 8, contenute nel contratto di mutuo; queste, escludendo il collegamento negoziale, facevano gravare sul mutuatario il rischio della mancata consegna del bene; p revedevano, nello specifico, sia che il contratto di mutuo dovesse rimanere estraneo alle vicende che interessavano quello di vendita, sia che il mutuatario, qualora non avesse ricevuto il veicolo dal venditore, non potesse tuttavia opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento per rifiutare di pagare le rate del mutuo; d)le clausole dirette a interrompere il nesso teleologico tra i due vincoli contrattuali non possano esplicare alcuna efficacia, in quanto contrarie alla regola generale di correttezza e buona fede alla luce dell'inderogabile dovere di solidarietà exart. 2 Cost.;

e) accoglieva la domanda riconvenzionale e condannava BMW a restituire all’appellante le 47 rate già versate di € 471,30 cadauna.4. −BMW Bank GmbH Succursale Italiana ha presentato ricorso per cassazione conun motiv o ed anche memori a . Salento Impianti s.r.l., Martella Rocco ha nno presentato controricorsoe ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti deducono: 5.− Con il primo motivo: Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., della seguente norma, art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generalein relazione agli artt. 1321, 1322, 1325 e 1372, comma 1, c.c., e quindi in relazione agli artt.1362 e 1363 c.c. rispetto agli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c.ed all'art. 2 della Cost.

La Corte ha statuito un erroneo riconoscimento della esistenza di un collegamento negoziale, sostanziale ed effettivo, tra un contratto di finanziamento ed un contratto di compravendita di un'autovettura, in parte acquistata con la somma finanziata, e alla erroneamente dichiarata invalidità, alla luce dei principi di b uona fede e correttezza, delle clausole delle Condizioni Generali del primo contratto prescriventi l'inopponibilità, alla Finanziaria, della mancata consegna della vettura da parte del Venditore al Finanziato, e l'impossibilità per costui di interrompere il pagamento delle rate del finanziamento.

La censura è, dunque, rivolta alla errata qualificazione, operata dalla Corte d'Appello di Milano, dell'operazione negoziale - di cui nel prosieguo - alla stregua di un mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita, avente ad oggetto l'acquisto del bene da parte del mutuatario, con conseguente impossibilità di ricorrere ai canoni interpretativi, "correttivi", di buona fede e di correttezza per valutare i contenuti delle clausole del finanziamento. 5.1– La censura sostiene la inesistenza del collegamento negoziale sulla base della esistenza delle citate clausole contrattuali che definivano l’assoluta autonomia del contratto di finanziamento rispetto a quello di compravendita e si attarda sulla riconosciuta sottoscrizione autentica delle stesse, riportando una serie di sentenze di Tribunali di merito che hanno ritenuto legittime tali clausole e quindi hanno escluso l’esistenza del collegamento funzionale.

La censura, così, non aggredisce e nulla dice sulla ratio decidendi della sentenza impugnata che dopo aver accertato l’esistenza delle clausole e la loro autentica sottoscrizione, statuisce: «che le clausole dirette a interrompere il nesso teleologico tra i due vincoli contrattuali non possano esplicare alcuna efficacia, in quanto contrarie alla regola generale di correttezza e buona fede alla luce dell'inderogabile dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. L'aggravio recato al debitore, infatti, non trova alcun contro-bilanciamento meritevole di riscontro giuridico in capo al mutuante: il cd. balancing testtra gli opposti interessi delle parti contrattuali, attraverso il quale devono essere interpretate le clausole contrattuali de quibus, deve operarsi alla luce del principio di buona fede quale canone generale e criterio di interpretazione costituzionalmente tutelato e riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità».

Questa Corte ha difatti più volte statuito che: «In tema di mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene da parte del mutuatario, la validità (sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati) della clausola, la quale preveda l'obbligo del mutuatario di effettuare i singoli pagamenti a favore del mutuante nei modi e nei termini convenuti, anche nel caso di inadempimento di qualsiasi genere da parte del venditore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto, deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante, che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la condizione del mutuatario che, anche di fronte alla mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna» (Cass., n.12454/2012;

Cass., n. 3392/2011; Cass., n. 20106/2009). La censura è dunque in definitiva inammissibile. 6. − Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e , pertanto, il ricorso incidentale è inefficace con condanna del ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso , inefficace il ricorso incidentale condizionatoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 4.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% deicompensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific