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Ordinanza — n. 4031/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a prior order's clerical error regarding the applicant's sole domicile address.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4031/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order concerning the applicant's domicile address. The applicant argued that the prior ruling incorrectly listed him as jointly represented by two lawyers, whereas he was solely domiciled at one firm's office. The court ruled that the discrepancy was a mere clerical mistake correctable under civil procedure law without needing substantive interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 287, 391-bis c.p.c.; A material error in a judicial order regarding party details is correctable if it stems from a discrepancy between the judge's intent and the written representation, provided no interpretative activity is required.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy domicile address error Cassazione correction civil procedure law diritto a un difensore cancellazione dall'albo avvocati patrocinatore di controparte

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 365 c.p
Osserva il ricorrente che,con la procura speciale alle liti ex art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione, Sez. 6, 15 gennaio 2019, n. 668
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12754-2023 r.g. propostoda: HADECE Abderrauf, nato in Tunisia, il 2 maggio 1992,rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti dall’Avv. Maurizio Veglio del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, in Roma, Viadel Casale Strozzi, n. 31. - ricorrente - contro -Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore; -Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati - per la correzione dell’errore materialedell’ordinanza n. 41702/2021 emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore;RILEVATO CHE Con ricorso ex art. 360nn. 3 e 4, c.p.c., Hadece impugnava il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 17 luglio 2020, nell’ambito del procedimento n. R.G. 7117/20, di prorogadel trattenimento presso il Centro di trattenimento per i rimpatri (C.P.R.) di Torino “Brunelleschi” , ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998. Osserva il ricorrente che,con la procura speciale alle liti ex art. 365 c.p.c. rilasciata il 7 luglio 2020, aveva conferito mandato alla rappresentanza e alla difesa in giudizio all’avv.

Maurizio Veglio, eleggendo domicilio presso lo studio dell’Avv. dell’Avv. Laura Barberio e che il ricorso veniva introdot to nel suo interesse, per come “ rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall’Avv. Maurizio Veglio (C.F.:VGLMRZ74H02L219Q) del Foro di Torino” e solo “elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, in Roma, Via Torino n. 7”. Con ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, questa Corte di Cassazione “accoglie(va) il ricorso; cassa (va) senza rinvio il decreto del Giudice di Pace impugnato; pone(va)le spese di lite a carico della PA intimata, liquidate in euro 2100,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi quanto al presente giudizio di legittimità, ed in euro 1000,00 per compensi professionali ed euro 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito; il tutto oltre rimborso 15% spese generali ed accessori di legge”.

Nel provvedimento oggetto dell’odierna istanza di correzione, invece, il ricorrente “risulta(va) elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7 presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta(va)e difende(va) unitamente all’avvocato Maurizio Veglio”. Si evidenzia sempre da parte del ricorrente che, a seguito della richiesta di liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità, con decreto del 23 marzo 2023 il Giudice di Pace di Torinorevocava l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la fase deldi ricorso in Cassazione in quanto “come risulta dall’ordinanza della Cassazione sez.

I civile l'avv. Veglio è stato codinfensore di fiducia del trattenuto unitamente all’avv. Laura Barberio”.Osserva ancora il ricorrente l’indicazione della codifesa unitamente all’avv. Barberio, riportata nell’ordinanza sopra indicata , è erronea, essendo quest’ultima esclusivamente sua domiciliataria. Il ricorrentechiede dunque che questa Corte di legittimità voglia correggere l’errore materiale contenuto alla pagina n. 1 dell’ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, indicando il ricorrente “ Hadece Abderrauf elettivamente domiciliato in Roma, Via Torino 7, presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Veglio”.

CONSIDERATO CHE L’istanza di correzione di errore materiale, così come sopra rappresentata, è accoglibile. Ritiene infatti il Collegio che si verta in ipotesi di mero errore materiale «correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità» (Cassazione, Sez. 6, 15 gennaio 2019, n. 668).

P.Q.M.

dispone la correzione dell’errore materiale contenuto alla pagina n. 1 dell’ordinanza n. 41702/21, emessa dalla Corte di Cassazione in data 9 novembre 2021, depositata in data 27 dicembre 2021, indicando il ricorrente “Hadece Abderraufelettivamente domiciliato in Roma, Via Torino 7, presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Veglio”. Manda alla Ca