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Ordinanza — n. 3957/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding land compensation, ruling on lack of standing and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3957/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially quashed the Palermo Court of Appeal's judgment regarding land compensation claims. The court found that the appellant, Ignazio Barone, lacked standing to represent his co-heir, Francesco Barone fu Domenico, due to procedural complexities in their inheritance dispute. Consequently, the court ordered a split in litigation costs and remanded the case for a new decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The court must provide detailed reasoning when adopting expert conclusions despite specific criticisms; lack of standing bars a party from representing another in inheritance disputes.

Parole chiave

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lack of standing expert report reasoning inheritance representation remand for retrial litigation costs allocation restituzione e risarcimento risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
I ricorrenti denuncia no : i ) con il primo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n.5, cod.
Art. 100 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 11917/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16984/2018 R.G. proposto da : BARONE IGNAZIO, BARONE GIOVANNI, BARONE MARIO, BARONE ROSALIA, BARONE RITA, nella qualità di eredi di BARONE FRANCESCO fu IGNAZIO, e BARONE IGNAZIO, anchenella qualità di erede di BARONE FRANCESCO fu DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO MARCELLO (FRTMCL37S25H501D) rappresentati e difesi dagli avvocati TORRE MARINO (TRRMRN54B14G273U), ALGOZINI GIORGIO (LGZGRG72P27G273P), ALGOZINI ALESSANDRO (LGZLSN41B52G273L) -ricorrenti- contro ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - IACP - PALERMO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALIMENA NATALIA MARIA RITA (LMNNLM66E58G273O) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 798/2017depositata il 24/04/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA 1. Francesco Barone,fu Ignazio, e Francesco Barone , fu Domenico, erano indivisamente comproprietari di tre appezzamenti di terreno siti nel Comune di Palermo, località Patti (in catasto al foglio 18, part. 274), estesi rispettivamente mq. 2.600, mq. 6.852 e mq. 45, che nel 1978 costituirono oggetto di occupazione d’urgenza finalizzata all’espropriazione in favore dell’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Palermo, in forza di tre distinti Decreti dell’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana. 2.Con atto di citazione del 23.9.1983, Francesco Barone fu Ignazio, in proprio e in qualità di procuratore di Francesco Barone fu Domenico, conveniva l’I.A.C.P. innanzi al Tribunale di Palermo, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione legittima ed al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima protrazione dell’occupazione. 3.Previo espletamento di CTU, il Tribunale di Palermo, con sentenza definitiva dell’11 marzo 1996:

a) condannava l’I.A.C.P. della provincia di Palermo a corrispondere a Francesco Barone fu Ignazio, in proprio e in qualità di procuratore di Francesco Barone fu Domenico, la somma di lire 123.300,00 per l’indennità di occupazione legittima dei 45 mq. di terreno di loro proprietà, oltre agli interessi;

b) condannava l’I.A.C.P. della provincia di Palermo a corrispondere a Francesco Barone fu Ignazio, in proprio e in qualità di procuratore di Francesco Barone fu Domenico, la somma di lire 6.398.748,00, oltre agli interessi, per l’occupazione legittima di mq. 2.600 di terreno di loro proprietà;

c) condannava l’I.A.C.P. della provincia di Palermo a corrispondere a Francesco Barone fu Ignazio, in proprio e in qualità di procuratore di Francesco Barone fu Domenico, la somma di lire 13.456.457,00, oltre agli interessi dal 31 ottobre 1982, a titolo risarcitorio;

d) condannava l’I.A.C.P. della provincia di Palermo a corrispondere a Francesco Barone fu Ignazio, in proprio e in qualità di procuratore di Francesco Barone fu Domenico, la somma di lire 6.036.829,00, oltre agli interessi, per l’occupazione legittima, e la somma di lire 24.566.457,00, oltre agli accessori dal 31 ottobre 1982, a titolo di risarcimento, per l’area di 6.852 mq. di loro proprietà. 4.Avverso tale sentenza proponeva appello Francesco Barone fu Ignazio, in proprio e in qualità di procuratore di Francesco Barone fu Domenico, chiedendone la riforma. L’I.A.C.P. della provincia di Palermo resisteva all’appello e proponeva impugnazione incidentale. 5.La Corte di Appello di Palermo, dapprima con sentenza non definitiva del 7 febbraio 2002 e successivamente con sentenza definitiva del 28 gennaio 2003:

a) respingeva le domande proposte dai Sig.ri Barone in relazione alla restituzione e al risarcimento dei danni relativi ai 2.600 mq. di terreno di loro proprietà;

b) determinava in lire 11.647.615,00, oltre agli interessi, il risarcimento del danno per la perdita dei 45 mq. di terreno di proprietà dei Sig.ri Barone;

c) decideva anche le questioni residue, e in particolare quelle concernenti l’area di 6.852 mq. di proprietà dei Sig.ri Barone, liquidando il risarcimento dei danni relativi all’area in questione. 6.Avverso tali sentenze proponeva ricorso per cassazione Francesco Barone fu Ignazio, solo in proprio, chiedendone l’annullamento sulla base di nove motivi. Con sentenza n.17031 del 22/4-23/6/2008 di questa Corte e con successiva ordinanza di questa Corte n.707/2011, che revocava la prima, accogliendo il ricorso per revocazione per errore di fatto proposto da Ignazio Barone e da Francesco Barone fu Ignazio, venivano accolti il settimo e il nono motivo di ricorso ed erano cassate le anzidette sentenze della Corte di appello di Palermo, con rinvio della causa ad altra sezione della stessa corte territoriale, in diversa composizione, al fine di procedersi alla determinazione delle indennità per la occupazione appropriativa, in misura corrispondente al valore di mercato, a nulla rilevando l’accertamento che l’occupazione da appropriativa fosse divenuta espropriativa.

Tale principio veniva enunciato con esclusione dell’area di 2.600 mq., dovendo, pertanto, la Corte di Appello di Palermo liquidare, alla stregua dei criteri individuati da questa Corte, i danni subiti dai Sig.ri Barone con riferimento ai soli terreni di 45 e 6.852 mq.. 8.La causa veniva riassunta con distinti atti da Francesco Barone fu Ignazio e da Ignazio Barone di Francesco (fu Domenico) innanzi alla Corte di appello di Palermo(causa R.G. n. 1483/2009 ) , che riuniva i procedimenti, nei quali si costituivano Ignazio Barone, Giovanni Barone, Mario Barone, Rosalia Barone e Rita Barone, nella qualità di eredi di Francesco Barone fu Ignazio, nato a Palermo il 2-1-1922, facendo presente Ignazio Barone di essere già parte del giudizio come avente causa di Barone Francesco fuDomenico nato il 27-11- 1989.

Con sentenza non definitiva del 12-29 febbraio 2016 la Corte d’appello, decidendo quale giudice di rinvio, dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da Barone Ignazio (di Francesco) quale avente causa di Barone Francesco fu Domenico, sul rilievo che quest’ultimo non risultava avesse impugnato innanzi alla Cassazione le sentenze della Corte d’appello emesse nei suoi confronti. Con successiva sentenza n. 798/2017 del 31.03. 2017 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Palermo in data 11 marzo 1996, condannava l’I.A.C.P. della Provincia di Palermo a pagare, in favore di Ignazio Barone, Giovanni Barone, Mario Barone, Rosalia Barone e Rita Barone, nella qualità di eredi di Francesco Barone fu Ignazio , nato nel gennaio 1922, la somma di € 314,17, a titolo di indennità da occupazione legittima del terreno di 45 mq., oltre agli interessi, la somma di € 1.045,80 (secondo i valori monetari dell’ottobre 1984) per il terreno di 45 mq. e l’ulteriore somma di € 369.121,10 (secondo i valori monetari del 31 dicembre 1987) per il terreno di 6.852 mq., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, sugli ultimi due importi, detratto quanto già eventualmente versato per lo stesso titolo.

In particolare, la Corte di Appello di Palermo osservava che:

a) il valore di mercato del terreno di 45 mq., con riferimento alla data del 30 ottobre 1984, era stato determinato dal C.T.U.in € 46,48/mq., per un totale di € 2.091,60;

b) il valore di mercato del terreno di 6.852 mq., con riferimento alla data del 31 dicembre 1987, era stato determinato dal C.T.U.in € 73,85/mq, per un totale di € 506.020,20;

c) il consulente d’ufficio aveva correttamente determinato in € 628,34 l’indennità di occupazione legittima del terreno di 45 mq., dal 30 ottobre 1978 al 30 ottobre 1984, nonché aveva anche correttamente determinato in € 232.222,00 l’indennità da occupazione del terreno di 6.852 mq., protrattasi dal 30 ottobre 1987 al 31 dicembre 1987, essendo condivisibili le conclusioni alle quali l’ausiliario era pervenuto, in quanto immuni da vizi logici e giuridici;

d) i due terreni non erano di proprietà esclusiva del dante causa Ignazio Barone, nato il 2 - 1 - 1922, ma anche di proprietà d el dante causa Domenico Barone, nato il 27 - 11 - 19899, e, poiché con sentenza non definitiva del 12-29 febbraio 2016 era stato dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da Ignazio Barone (di Francesco), quale avente causa di Francesco Barone (fu Domenico), dovevano liquidarsi solo i danni subiti da Francesco Barone ( fu Ignazio), corrispondenti alla metà degli importi dei danni complessivi quantificati dal C.T.U.;

g) la pretesa risarcitoria aveva natura extracontrattuale e, pertanto, era dovuta la rivalutazione delle somme sopra indicate secondo gli indici ISTAT, per il periodo intercorrente tra l’epoca di consumazione degli illeciti (individuata nell’ottobre 1984 per il terreno di 45 mq. e nel 31 dicembre 1987 per il fondo di 6.852 mq.) e la data della sentenza di secondo grado, con cui veniva liquidato il danno subito da Ignazio Barone;

h) inoltre, erano dovuti gli interessi compensativi, nella misura legale, sulle somme specificate in precedenza, rivalutati di anno in anno, fino alla data della sentenza di secondo grado, nonché gli interessi, nella misura legale, dalla data della sentenza di secondo grado fino a quella del saldo effettivo;

i) la somma di euro 628,34, determinata quale indennità di occupazione (legittima) del terreno di 45 mq., era debito di valuta e che, comunque, anche su tale somma fossero dovuti gli interessi compensativi, nella misura legale, dal 30 ottobre 1984 fino alla data della sentenza di secondo grado, nonché gli interessi, nella misura legale, dalla data della sentenza di secondo grado fino a quella del saldo effettivo;

l) infine, si doveva detrarre dagli importi determinati in precedenza quanto già eventualmente versato per lo stesso titolo;

m) in punto di regolamentazione delle spese processuali, avuto riguardo alle peculiarità del caso, all’esito complessivo del giudizio, al parziale accoglimento delle domande ed anche all’esito del ricorso pei cassazione, parzialmente accolto, ma anche per effetto della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5 bis del D.L. n. 333/1992, ricorrevano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità e quelle del processo di rinvio; le spese di CTU sostenute nel giudizio di rinvio venivano, dunque, poste per metà a carico degli eredi di Barone Francesco fu Ignazio e per metà a carico dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Palermo.

9. Avverso questa ultima sentenza IgnazioBarone, Giovanni Barone, Mario Barone, Rosalia Barone e Rita Barone, nella qualità di eredi di Francesco Barone fu Ignazio, nato a Palermo il 2-1-1922, nonché Ignazio Barone, anche in qualità di erede di Francesco Barone fu Domenico, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e resistito con controricorso dall’Istituto Autonomo delle Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Palermo.

10. I l ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I ricorrenti denuncia no : i ) con il primo motivo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n.5, cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello di Palermo condiviso le conclusioni del CTU, anche laddove esse presenterebbero una palese contraddittorietà, evidenziata dal ricorrente, consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo, riguardante la vigenza della convenzione urbanistica del 28-11-1985 tra il Comune di Palermo e l’IACP all’epoca della irreversibile trasformazione del terreno, ciò comportando un indice di fabbricabilità diverso da quello considerato dal C.T.U. (4,50 mc/mq e non 2,37 mc/mq ; ii) con il secondo motivo la violazione del giudicato interno, ai sensi dell’art. 360, n.4, cod. proc. civ., per avere il C.T.U. determinato l’importo delle somme dovute ai ricorrenti sul dichiarato presupposto che il terreno di loro proprietà fosse già stato trasformato nel 1985, quando, invece, era stato accertato con sentenza definitiva che la trasformazione aveva avuto luogo nel 1987; iii) con il terzo motivo la violazione degli artt. 91 ss. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto condannare l’I.A.C.P. al pagamento delle spese processuali e di consulenza, anziché compensarle.

2. In via pregiudiziale, va rilevato che nella memoria illustrativa i ricorrenti segnalano che, nelle more del presente giudizio, con sentenza di questa Corte n. 4862/2019, pubblicata il 19/2/2019, è statacassata con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.398/2016, pubblicata il 29/2/2016 , emessa nello stesso procedimento R.G. n. 1483/2009, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto da Barone Ignazio quale avente causa di Barone Francesco fu Domenico. Con la citata sentenza n. 4862/2019, la sentenza della Corte d’appello di Palermo n.398/2016, resa nel medesimo procedimento R.G. 1483/2009 e cassata con rinvio, è stata qualificata come definitiva, poiché ha definito la posizione processuale di Ignazio Barone fu Francesco , avente causa da Domenico Barone, nato il 27-11-1899. 2.1.

Orbene, osserva il Collegio che, in virtù delle vicende processuali sopra descritte, non vi è interferenza tra il presente giudizio e l’altro che dovrà essere incardinato in riassunzione da Ignazio Barone fu Francesco, avente causa da Domenico Barone, nato il 27-11-1899. Infatti la sentenzadella Corte d’appello di Palermo n.798/2017, ora in scrutinio,riguarda solo le posizioni degli eredi di Barone Francesco fu Ignazio, nato nel gennaio del 1922, come espressamente precisato nella citata sentenza (pag.10), tant’è che la liquidazione dei danni spettanti agli eredi di Barone Francesco fu Ignazio, nato nel 1922, è stata dimezzata sul rilievo che i fondi erano di proprietà anche di Barone Francesco fu Domenico.

A fronte di detta compiuta chiarificazionedella Corte di merito, che non è minimamente censurata da alcuno degli odierni ricorrenti , di nessun rilievo è il fatto che nell’intestazione della sentenza ora in esame, che riporta i nominativi delle parti originarie, vale a dire quali erano prima della pronuncia della sentenza della stessa Corte n.4862/2016, sia indicato anche il nominativo di Ignazio Barone quale avente causa di Barone Francesco fu Domenico. Come si è visto, in quella qualità Ignazio Barone non è più parte dell’odierno giudizio, stante il dictumdella sentenza della stessa Corte d’appello n.4862/2016, che ha determinato, sotto il profilo processuale, la separazione della posizione di detta parte e della sua domanda da quelle delle altre. 2.2.

Dalle suesposte considerazioni consegue necessariamente il difetto di legittimazione ad impugnare di Ignazio Barone quale avente causa di Barone Francesco fu Domenico, il quale ha proposto ricorso in cassazione anche in tale qualità, poiché, per l’appunto, la sentenza ora in scrutinio non ha statuito in ordine ai fondi di proprietà del dante causa Francesco Barone fu Domenico.

3. Tanto precisato sull’ambito di cognizione del presente giudizio, i motivi primo e secondo di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti che si vanno ad illustrare. 3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione ( tra le altre Cass. 19989/2021) .

Inoltre qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnicod'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione(Cass.11917/2021). 3.2.

Nella specie, la Corte di merito si è limitata a richiamare genericamente le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, senza spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione a detta consulenza, a fronte delle specifiche e circostanziate critiche svolte dagli odierni ricorrenti. In particolare questi ultimi deducono, con sufficiente specificità in ossequio al principio di autosufficienza, riportando le parti di interesse della relazione del C.T.U., quali siano rilievi critici a cui sostengono chesiano state date risposte carenti e contraddittorie e rimarcano, tra l’altro, che nella premessa della relazione del 16/9/2016 lo stesso C.T.U. aveva indicato la data di irreversibile trasformazione dei terreni al 31/12/1987 per i mq. 6852, ovvero quando si era concretizzata la “perdita fu nzionale del bene” , in conformità a quanto si assume accertato nelle precedenti fasi del giudizio.

I ricorrenti evidenziano, altresì, che il C.T.U. aveva giustificato la mancata applicazione dell'indice di edificabilità stabilito nella convenzione tra il Comune di Palermo e l'IACP del 28/11/1985, ritenendo che a quella data il terreno dei ricorrenti fosse già stato edificato in conformità ai progetti approvati secondo le prescrizioni all'epoca vigenti, poiché “le Insule risultavano già realizzate”, e ciò senza spiegare come detta affermazione potesse conciliarsi con gli accertamenti eseguiti nei precedenti gradi di giudizio e anche con la circostanza che la valutazione del valore del terreno di cui trattasi, di mq. 6.852, sia stata effettuata dal consulente d’ufficio e, di seguito, dalla stessa Corte di merito con riferimento alla data del mese di dicembre 1987.

4. In conclusione, va dichiarata la carenza di legittimazione di Ignazio Barone in qualità di avente causa di Francesco Barone fu Domenico, disponendo la compensazione delle spese del presente giudizio tra detta parte e il controricorrente, in considerazione della complessità e dell’evoluzione che hanno caratterizzato la relativa vicenda processuale. Vanno accolti i motivi primo e secondo di ricorso nel senso precisato, dichiarato assorbito il terzo, va cassata la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del presente giudizio, con riferimento al rapporto processuale tra le altre parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la carenza di legittimazione di Ignazio Barone in qualità di avente causa di Francesco Barone fu Domenico , compensando le spese del giudizio di legittimità tra detta parte e il controricorrente; accoglie i motivi primo e secondo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e r