Court dismisses appeal against bank due to late appeal period in necessary joint litigation requiring unitary term.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Compass Bank against a second-instance judgment. The appellant argued that the appeal period had not expired because the bank had not received the first-instance judgment, whereas the insurance company had. The court ruled that in necessary joint litigation, the appeal term is unitary, meaning notification to one party starts the clock for all co-litigants. Consequently, the appeal was deemed inadmissible against the bank as well.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.c.; Art. 382, 3 comma c.p.c.: In necessary joint litigation, the appeal term is unitary; notification to one party initiates the deadline for all, rendering a late appeal inadmissible against all co-litigants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23441-2019 r.g. proposto da: COMPASS BANCA S.P.A., con sede in Milano, Via Caldera n. 21 (cod. fisc.p. Iva 10536040966), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Calogero Lanza, Matteo Giarratana, Monica Iacoviello e Marco Passalacqua, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Vittoria Colonna n. 29, presso lo studio dell’Avvocato Passalacqua. - ricorrente - contro EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A., con gli Avv.ti Roberto Vergani e Carlo Arnulfoper procura in atti. - controricorrente - contro MARIA ROSARIA BIFONE - intimat a - avverso lasentenza n. 305/2019 della Corte d’Appello di Napoli, resa in data 23 gennaio 2019, pubblicata in data 23 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere dott.
Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con atto di citazione notificato in data 8.7.2014 MARIA ROSARIA BIFONE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere la COMPASS BANCA S.P.A. e la EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A., chiedendo l’annullamento del contratto di finanziamento n. 13083948 intercorso tra Domenico De Luca e lei parte attrice coobbligata e far dichiarare che nessun obbligo di pagamento gravava sulla parte attrice in giudizio in ragione del predetto contratto di finanziamento e per accertare inoltre il grave inadempimento delle società convenute per violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.,con conseguente condanna al risarcimento del danno in suo favore e comunque in via gradata per sentir dichiarare l’illiceità e la nullità delle condizioni applicate dalla COMPASS BANCA S.P.A. al rapporto dedotto in giudizio e dunque la non debenza delle somme portate a credito dalla convenuta.
Deduceva la parte attrice, a fondamento delle sue domande, che Domenico De Lucia aveva stipulato con la EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. due contratti di assicurazione, aventi oggetto completamente inadeguato alle esigenze assicurative dell’assicurato, non garantendo, come invece sarebbe stato normale, il pagamento delle rate di ammortamento del collegato contratto di finanziamento, stipulato in pari data con la COMPASS BANCA S.P.A., per l’ipotesi del decesso dell’obbligato principale, ma eventi del tutto estranei alle concrete attività quotidiane dell’assicurato, semplice pensionato; che, allorquando era deceduto Domenico De Lucia, era rimasta obbligata al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, in qualità di coobbligata, nell’ambito del ridetto contratto di finanziamento; che la mancata somministrazione di adeguate informazioni circa il contenuto dei contratti di assicurazione stipulati dal De Lucia aveva determinato un grave inadempimento sia dell’assicuratrice che della intermediaria, per mezzo della quale i contratti erano stati stipulati; che gli interessi –sia corrispettivi che moratori – stabiliti nel contratto di finanziamento erano evidentemente superiori al tasso soglia.
2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato la domanda proposta nei confronti della compagnia assicurativa, ritenendo:
a) il difetto di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione quanto alle domande relative all’invalidità del contratto di finanziamento;
b) sussistente la prova documentale dell’adeguatezza e completezza delle informazioni somministrate all’assicurato De Lucia, mediante la sottoscrizione specifica di tutte le clausole nei contratti stessi riportate;
c) l’insussistenza di qualsivoglia collegamento tra i contratti assicurativi e quello di finanziamento;
d) l’infondatezza della censura in ordine all’usurarietà degli interessi pattuiti, per genericità della stessa, nemmeno supportata dalla produzione del decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia dell’epoca di stipula del relativo patto.
3. Avverso la predetta decisione proponeva appello la MARIA ROSARIA BIFONE e la Corte di appello, con la sentenza qui ricorsa per cassazione e sopra ricordata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti della EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.; ha accolto l’appello nei confronti di COMPASS BANCA S.P.A. ed in parziale riforma della predetta sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità della clausola determinativa degli interessi passivi, inserita nel contratto di finanziamento e conseguentemente ha dichiarato non dovuti dall’appellante gli interessi debitori nella misura contrattualmente dovuta, ma in quella pari al tasso legale sulla intera somma capitale. La corte del merito ha ritenuto che:
a) l’appello proposto dalla Bifone nei confronti di Europe Assistance doveva essere dichiarato inammissibile in ragione della sua tardiva proposizione, intervenuta trenta giorni dopo la notificazione della sentenza appellata;
b) l’inammissibilità del predetto appello non pregiudicava tuttavia l’ammissibilità del gravame proposto nei confronti della COMPASS BANCA S.P.A., trattandosi di cause scindibili e non ponendosi, rispetto alla predetta appellata, la preventiva notifica della sentenza impugnata;
c) dovevano ritenersi inammissibili i rilievi relativi ai contratti di assicurazione e alla richiesta risarcitoria per inadempimento contrattuale, in ragione della genericità di formulazione delle relative richieste e dei mezzi di gravame proposti in appello;
d) fondato era da ritenersi invece il gravame in riferimento alla contestazione del superamento del tasso soglia, quanto agli interessi corrispettivi, in quanto per quanto disposto dalle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TAEGM, emanatenel 2016, nonché per quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della verifica del superamento del così detto tasso soglia, occorrevaprocedere alla sommatoria algebrica di ogni onere ed accessorio, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto di finanziamento, sebbene allo stesso non collegato;
e) dal contratto di finanziamento il TAEG annuo degli interessi corrispettivi, compresele spese assicurative, era pari al 20,70%, dunque superiore a quello soglia del periodo della pattuizione contrattuale (7.11.2013), stabilito nella misura del 18,98%, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale e applicabilità del disposto di cui all’art. 1815, 2 comma, cod. civ.;
f) la rilevata nullità della clausola determinava anche l’assorbimento delle censure relative al dedotto superamento del tasso soglia anche per gli interessi moratori di cui comunque era evidente la nullità,in relazione alla relativa clausola contrattuale, perchè affetta da indeterminatezza nell’oggetto.
2. La sentenza, pubblicata il 23 gennaio 2019, è stata impugnata da COMPASS BANCA S.P.A.con ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, cui EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.ha resistito con controricorso. La MARIA ROSARIA BIFONE, intimata, non ha svolto difesa. La COMPASS BANCA S.P.A.ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.325 e 331 c.p.c., sul rilievo che la declaratoria di inammissibilità dell’appello statuita dalla Corte territoriale in relazione al gravame proposto nei confronti della EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. dovesse essere esteso anche nei suoi confronti, trattandosi, diversamente da quanto opinato dai giudici di appello, di cause inscindibili per la sussistenza di un litisconsorzio processuale.1.1.
Osserva la società ricorrente che, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero - come nella specie processuale (c.d. "litisconsorzio unitario o quasi necessario") sarebbe applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicché, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplicherebbei suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti.
2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che la Corte d’Appello di Napoli avrebbe omesso di esaminare la domanda di anonimizzazione ex art. 52 D. Lgs. 196/2003 proposta con la comparsa di costituzione in appello.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art. 1815, 2 comma, cod. civ., 644 cod. pen., art. 2, commi 1 e 4 l. n. 108/1996.
4. Con il quarto e quinto motivo si denuncia omessa valutazione della natura facoltativa delle polizze, vizio dedotto ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5, cod. proc. Civ. e quale violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c.
5. Il sesto e settimo motivo deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2, 1 e 4 comma della l. n. 108/96 e dell’art. 644 c.p. ed erronea applicazione dei criteri per il calcolo del TEG, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3 e 5, c.p.c..
6. L’ottavo motivo denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c.
7. Con il nono motivo di ricorso, si impugna la sentenza di appello per aver ritenuto la stessa rilevante, ai fini dell’usura, il TAEG, anziché il TEG, violando gli artt. 2 L. 108/1996 e 644 c.p. 4.2 Con il decimo motivo di ricorso, la Compass censura il provvedimento impugnato per non aver esaminato in alcun modo l’elemento soggettivo e quale comportamento effettivamente esigibile poteva richiedersi alla ricorrente alla luce della normativa tecnica espressamente richiamata dalla normativa secondaria a ciò autorizzata dalla normativa primaria.
5. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori censure sollevate nei sopra ricordati motivi di ricorso ed anche le ulteriori obiezioni sollevate dalla società controricorrente. 5.1 Orbene, osserva il Collegio che in data 27 luglio 2017, la Europ Assicurazione aveva notificato la sentenza di primo grado alla Bifone, la quale aveva proposto appello solo il 29 dicembre 2017, ossia ben oltre i trenta giorni ex art. 325 c.p.c. La Corte aveva, dunque, dichiarato l’appello inammissibile, poiché tardivo, solo nei confronti della Europ, e non anche della banca Compass, perché quest’ultima non aveva notificato la sentenza di primo grado. 5.2 L’assunto è erroneo.
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero (come nella specie) processuale (c.d. "litisconsorzio unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, sicchè, ove a causa della scadenza del termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che abbia assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti di tutte le altre parti (Cass. 19869/2011;
Cass. 15234/2014; Cass. 985/2016; Cass. 14722/2018; Cass. 667/2021). 5.3 Nella specie, sia la banca che l’assicurazione erano state parti del giudizio di prime cure. Di più, nella specie, tra i giudizi sussiste anche una forma di inscindibilità sostanziale, essendo stata proposta dalla Bifone azione di accertamento negativo nei confronti della banca e dell’assicurazione, mediante deduzione del collegamento tra i due negozi, che comporta che le vicende dell’uno si trasmettono all’altro, secondo il noto principio simul stabunt, simul cadent.
Ne consegue che l’appello anche nei confronti dell’odierna società ricorrente doveva essere consideratotardivo e perciò inammissibile anche nei confronti di quest’ultima. Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, 3 comma, c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito. Le spese del secondo grado di giudizio e del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese del giudizio di cassazione tra COMPASS BANCA S.P.A. e EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. vanno invece compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la Maria Rosaria Bifone al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del giudizio di secondo grado nella misura di euro 4.800 e dell’ulteriore somma pari ad euro 5.000 per l’odierno giudizio di cassazione, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esbor