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Ordinanza — n. 3918/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of late document copies and lack of decisiveness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3918/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Farmacia Vargas against the Second Instance Court's dismissal of the case. The appellant argued that copies of bank checks produced in the appeal phase were inadmissible and that the creditor's refusal to recognize them was generic. The court ruled that since the lower courts had already declared these documents inadmissible, the appellant failed to specifically challenge that procedural decision, rendering the appeal inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it challenges a non-decisive point of the judgment or fails to specifically impugn a prior ruling on the admissibility of evidence.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of decisiveness late production of evidence procedural admissibility burden of proof distribution somministrazione coatta di farmaci carattere economico di medicamenti prodotti farmaceutici e cosmetici

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
─ Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c..
Art. 2719 c.c.
I–RG 12737/2019 camera di consiglio27.10.2023 Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c..
Art. 2697 c.c.
Il terzo mezzo oppone la violazione dell’art. 2697 c.c..
Art. 360, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 133 d.lgs. n. 115/2002
― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e deve disporsi condanna in favore dello Stato, essendovi stata ammissione al gratuito patrocinio d e l fallimento (art. 133 d.lgs. n. 115/2002).
art. 5 d.lgs. n. 232/2002
s.a.s.─ a l pagamento della somma di euro 882.871,89, a titolo di corrispettivo per forniture di medicinali eseguite dal marzo al maggio 2011: somma maggiorata degli interessi di cui all’art. 5 d.lgs.
art. 96 c.p
art. 345 c.p
─ Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c..
art. 2719 c.c
I–RG 12737/2019 camera di consiglio27.10.2023 Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c..
art. 2697 c.c
Il terzo mezzo oppone la violazione dell’art. 2697 c.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 luglio 2020, n. 13735
Tanto destina il mezzo di censura alla statu i zione di inamm i ssibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass.
Cass. 7 settembre 2017, n. 20910
13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass.
Cass. 7 novembre 2005, n. 21490
20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).
Cass. Sez. U. 16 ottobre 1972, n. 3081
Deve quindi farsi applicazione del principio, proprio di giurisprudenza risalente di questaCorte, per cui è inammissibile il motivo di ricorso che investe un punto della decisione impugnata privo del carattere di decisività (Cass. Sez. U. 16 ottobre 1972, n. 3081).
Cass. 31 agosto 2020, n. 18092
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395
Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass.
Cass. 17 giugno 2013, n. 15107
13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12737 R.G.anno 2019 proposto da: Farmacia Vargas del dott. Morescanti Giovanni C. s.a.s., rappresentatae difesa dall’avvocato Arturo Rianna , domiciliat a presso l’avvocato Rosario Criscuolo; ricorrente contro Fallimento COMED s.r.l. unipersonale , rappresentat a e difes a dall’avvocatoDomenico Schiavo, domiciliata presso l’avvocato Marcello Versitelli; controricorrente avverso la sentenza n. 710/2019 depositat a l’11 febbraio 2019 del la Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023 Sez.

I–RG 12737/2019 camera di consiglio27.10.2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― In data 21 a prile 2016 il Tribunale di Napoli , in accoglimento della domanda proposta d a COMED s.r.l. a socio unico , successivamente fallita, ha condannato Farmacia Vargas del d o tt. Celentano Antonio C. s.a.s. ─ ora Farmacia Vargas del d o tt. Morescanti Giovanni C. s.a.s.─ a l pagamento della somma di euro 882.871,89, a titolo di corrispettivo per forniture di medicinali eseguite dal marzo al maggio 2011: somma maggiorata degli interessi di cui all’art. 5 d.lgs. n. 232/2002.Il Tribunale ha pure dichiarato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calceai documenti di trasporto relativi alle forniture eseguite nei mesi di aprile e di maggio2011, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da Farmacia Vargas, che era diretta a d ottenere la condanna di controparte al pagamento dell'importo di euro 38.125,04,e rigettato la domanda al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.proposta dalla predettasocietà. 2.

― Con sentenza p ubblicata l’11 f ebbraio 2019 la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravameproposto avverso la sentenza di primo grado. 3. ― Ricorre per cassazione, con tre motivi, Farmacia Vargas. Resiste con controricorso il fallimento di COMED, il quale ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ─ Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che non si sarebbero potut i considerar e quali«nuovi» documenti le copie degli assegni già prodott e « n ella loro unitaria integrità, comprensiva delle parti anterioree posteriore».

In altri termini, secondo la ricorrente, non sarebbe inammissibile la produzione, in sede di gravame,della copia del verso dei predetti titoli : copia chenon era stata oggetto di documentazione in primo grado . Sez. I–RG 12737/2019 camera di consiglio27.10.2023 Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c.. La censura investe il tema del disconoscimento, da parte del creditore,degli assegni già prodotti in primo grado. Si sostiene che il disconoscimento sarebbeirrituale, a fronte del principio per cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può essere affidato a clausole di stile e generiche, dovendo operarsi, a pena di inefficacia , in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume che lo stesso differisca dall'originale.

Il terzo mezzo oppone la violazione dell’art. 2697 c.c.. Si deduce che, essendo stata fornita prova della dazione degli assegni, gravava sul creditore l'onere di provare il mancato incasso dei medesimi. 2. ― Il ricorso è inamm issibile . 2.1. ― La Corte di appello di Napoli ha anzitutto ritenut o tardiva la produzione, in appello,di copia del verso di una parte degli assegni che l’odierna ricorrente aveva asserito di aver consegnato alla creditrice COMED. Ha richiamato, al riguardo, il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, a prescindere dall'indispensabilitàdegli stessi, rilevando come, con riguardo alla impossibilità di produrre gli assegni nel giudizio di primo grado per causa non imputabile, «alcun elemento di prova [era] stato prodotto dall'appellante a suffragio dei tentativi che assume di aver invano posto in essere presso gli istituti di credito onde ottenere quantomeno copia integrale completadel verso dei titoli di credito asseritamenteconsegnati in pagamento di una parte delle forniture per cui è causa».

Tali rilievi della Corte di merito risultano corretti in diritto, posto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata allorquando l’art. 345, comma 3, c.p.c. era stat o già modificato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, il quale prevede, al comma 3, che il testo novellato «si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo Sez. I–RG 12737/2019 camera di consiglio27.10.2023 giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione». In base alla disciplina sopravvenuta, dunque, l’acquisizione di nuovi documenti non poteva trovare fondamento giustificativo nella ritenuta indispensabilità dei medesimi.

Ciò posto, la ricorrente, col primo motivo, pare sostenere che dovesseritenersi consentita la produzione di documenti già prodotti in copia, anche se non in entrambe le facciate: così si spiega l’affermazione per cui andava considerata amm i ssibile « la produzione del medesimo documento(assegno bancario) nella sua unitaria integrità comprensivo delle parti anteriore e posteriore» (ricorso, pag. 10).A tal fine la società istante evoca una giurisprudenza secondo cui gli originali di documenti già acquisiti in copia agli atti del giudizio di primo grado non possono considerarsi nuovi mezzi di prova.

Ora, non è pacifico, pressoquesta Corte, se costituisc a « nuova » produzione ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado (per la negativa: Cass. 26 gennaio 2016, n. 1366; per l’affermativa : Cass. 18 novembre 2022, n. 34025). Il contrasto riguarda, tuttavia, l’ipotesi in cui la produzione abbia ad oggetto lo stesso documento, inteso nell’accezione classica di «cosa rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante»; nella fattispecie in esame s i fa invece questione di elementi documentali diversi, in quanto il recto e il verso dell’assegno bancario non rappresentano il medesimo fatto , ma forniscono informazioni su fatti divers i ( l’ordine di pagamento , da un lato, le girate e l’incasso del titolo dall’altro) : e ciò ancorché siano riconducibili aun elemento materiale unitario (la cartula in cui consiste l’assegno).La differenza dei fatti oggetto di rappresentazione impedisce alcuna assimilazionedei documenti che li incorporano, e osta a che la produzione di uno di essi(avente ad oggetto il recto dell’assegno ) possa equivalere a produzione dell’altro ( avente ad oggetto il verso dello stesso titolo).

Ben si intende, allora, come l a sorte processuale di Sez. I–RG 12737/2019 camera di consiglio27.10.2023 ciascuna di tali «cose rappresentative» sia segnata dalla tempestività dell’acquisizionein giudizio dell e medesime e che , in con seguenza, la produzione, nel rispetto dei termini di legge, della parte di un unico scritto, da cui possono trarsi determinate informazioni,non valga a giustificare la produzione tardiva di altra parte di esso, che ne contenga altre. Ebbene, il rilievo, posto a fondamento della decisione, secondo cui l’odierno ricorrente non aveva fornito la prova dell’ impossibilità di acquisire il documento completo presso la banca, onde produrlo in primo grado,non è stata impugnata specificamente.

Tanto destina il mezzo di censura alla statu i zione di inamm i ssibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490). 2.2. ― Il secondo m otivo è pure inammissibile. La ricorrente fa infatti questione del disconoscimento, a suo dire generico, della conformità delle copiedegli assegni prodotte in appello agli originali. Si rileva, al riguardo, che a fronte di dell’inammissibilità della produzione delle suddette copie ― inammissibilità vanamente censurata col primo motivo di ricorso, come si è spiegato ― il tema della conformità delle stesse agli originali risulta privo di decisività.

Deve quindi farsi applicazione del principio, proprio di giurisprudenza risalente di questaCorte, per cui è inammissibile il motivo di ricorso che investe un punto della decisione impugnata privo del carattere di decisività (Cass. Sez. U. 16 ottobre 1972, n. 3081). 2.3. ― I l terzo motivo è parimenti inammissibile. La società istante fonda la prova delladazione degli assegni sulla produzione documentale eseguita in appello(cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione): produzio ne che la Corte di merito ha reputato inammissibile con statuizione che, come si è visto, non è stata efficacemente censurata.

In tal senso, pure il terzo mezzo evidenzia la propria caren za di Sez. I–RG 12737/2019 camera di consiglio27.10.2023 aderenza al decisum . D’altro canto, la deduzione dell’erronea applicazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio si dimostra, nel caso in esame,non pertinente; infatti, l’istante si limita a lamentare di aver provato una data circostanza, ma la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092;

Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). 3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e deve disporsi condanna in favore dello Stato, essendovi stata ammissione al gratuito patrocinio d e l fallimento (art. 133 d.lgs. n. 115/2002).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat