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Ordinanza Interlocutoria — n. 3916/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to integrate third-party contradiction regarding necessary joinder of causes.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3916/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to a new hearing to integrate the contradiction with Arcangelo Sgarra, who was previously sued by the bank as the sole responsible party. The appellant argued that the appellate court erred by implicitly rejecting preliminary inadmissibility objections and failing to ensure proper notification of all necessary parties. The court ruled that because the determination of liability depends on identifying the correct obligor, the causes are inseparably linked, necessitating the inclusion of Sgarra despite procedural efficiency concerns.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 2909 cod. civ.; Art. 112 c.p.c.: When causes are dependent or alternative joinder is necessary to determine the liable party, the contradiction with the necessary co-litigant must be integrated even in cassation proceedings, overriding the principle of reasonable duration if no evident inadmissibility exists.

Parole chiave

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necessary joinder of causes dependent causes integration of contradiction litisconsorzio necessario procedural efficiency third party notification cassation remand procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.
civ., 99, 112, 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 2909 cod. civ.
5.1 Con il primo e secondo motivo del ricorso incidentale si deduce invece violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art.
Art. 112 c.p.c.
e dell’art. 112 c.p.c. ed inoltre dell’art.
art. 183 c.p
f) solo nella successiva memoria ex art. 183, 6 comma n.
art. 210 c.p
1, c.p.c., l’impresa attrice aveva chiesto l’accertamento in via diretta dell’asserita falsità mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
artt. 2907 cod. civ
art. 2909 cod. civ
5.1 Con il primo e secondo motivo del ricorso incidentale si deduce invece violazione dell’art. 2909 cod. civ.
art. 112 c.p
art. 342 c.p
ed inoltre dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11946/2003
Cass. 4722/2018
Cass. 11287/2018
Cass. 15106/2013
Cass. 15106/2013). Ipotesi quest’ultima tuttavia non ricorrente nel caso di specie. Sulla base delle considerazioni che precedono occorre pertanto integrare il contraddittorio nei confronti di Arcangelo Sgarra.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 8452-2019 r.g. proposto da: Edil Costruzioni di Sgarra Michele (cod. fisc.05199410720), in persona del titolare e legale rappresentante, con sede in Adria Viale Virgilio n. 72, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoGuido Ceci e Giuseppe Barile, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Aurelia n.386, presso lo studio dei difensori. - ricorrente - contro INTESA SANPAOLO s.p.a. (cod. fisc.00799960158), con sede in Torino, alla Piazza San Carlon. 156 , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Dario Martella e Domenico De Angelis , con i quali elettivamente domicilia in Roma, Largo di Torre Argentinan. 11 , presso lo studio dell’Avvocato Martella. - controricorrente - contro Sgarra Arcangelo intimato avverso la sentenza della Cortedi appello di Ancona del 22.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con sentenza n. 670/12 del 22.08/04.05.2012 il Tribunale di Ascoli Piceno, decidendo sulla domanda proposta da Edil Costruzioni di Sgarra Michele nei confronti di Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Carisap S.p.a. (successivamente Banca dell’Adriatico s.p.a., a sua volta incorporata dalla Intesa Sanpaolo s.p.a.), ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite. La società attrice aveva premesso che: (i) la controversia traeva origine da un precedente contenzioso nel quale era stata condannata in viamonitoria al pagamento nei confronti del predetto istituto di credito della somma complessiva di euro 64.746,60, somma ingiunta in ragione del saldo debitorio di conto corrente e perl’importo recato da quattro rimesse di effetti cambiari rimasti insoluti; (ii) aveva dunque proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo ed il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 9 del 10.1.2006, aveva revocato la predetta ingiunzione in accoglimento delle sue difese , incentrate sulla mancata conoscenza delle predette poste debitorie e sul disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui titoli rilasciati ed in relazione alle quali la banca non aveva proposto alcuna istanza di verificazione, avendo altresì il predetto istituto di credito rinunciato , in sede di giudizio di opposizione, alla pretesa creditoria avanzata in via monitoria e chiesto, invece, la condanna di Sgarra Arcangelo, sentito come teste, al pagamento della somma ingiunta; (iii) sulla base dell’intervenuto giudicato nel precedente contenzioso era stato dunque incardinato il giudizio risarcitorio, deducendo che il saldo negativo, già azionato nei suoi confronti , sarebbe derivato in verità dalla differenza tra tutti i versamenti ed accrediti eseguiti sul sopra richiamato conto corrente ed i prelevamenti effettuati anche tramite assegni con sottoscrizioni di traenza non riferibili al titolare del rapporto ma ad altro soggetto, e cioè Arcangelo Sgarra, e ciò nella misura di euro 1.492.000 della qualepertanto aveva richiesto la restituzione alla banca in questo odierno giudizio.

2. Il Tribunale, nel rigettare la domanda attrice, aveva escluso che sulla statuizione resa espressamente ad abundantiam da parte del precedente giudice - in ordine alla apocrifia delle sottoscrizioni della documentazione bancaria riguardante i prelievi di denaro, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (nel quale il decreto ingiuntivo era stato revocato per espressa rinuncia della banca alla pretesa creditoria nei confronti del correntista e non già per un accertamento in ordine all’ insussistenza del credito) - potesse essersi formatoil giudicato e che l’ulteriore richiesta di accertamento diretto del credito, avanzata solo in sede di redazione delle memorie ex art. 183 c.p.c., dovesse ritenersi inammissibile, in ragione della sua evidente tardività. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha interposto appello la Edil Costruzioni di Sgarra Michele e la Corte di appello di Ancona, nella resistenza della società appellata Intesa Sanpaolo s.p.a., ha rigettato l’appello, confermando pertanto la sentenza di primo grado.

3. La Corte territoriale ha rilevato che:

a) il primo giudice, nel valutare il profilo dell’eventuale formazione di un giudicato esterno sulle statuizioni contenute nella precedente sentenza n. 9/2006,rilevante per l’odierna causa, aveva rilevato come l’accoglimento dell’ opposizione a decreto ingiuntivo avesse trovatogiustificazione soltanto nell’intervenuta “rinuncia da parte del creditore ingiungente alla pretesa avanzata in via monitoria”, avendo considerato ab implicito,come tale richiesta di condanna al pagamento della somma ingiunta avanzata in sede di precisazione delle conclusioni (ed inammissibilmente) nei confronti del teste Sgarra, soggetto estraneo al giudizio, valesse come rinuncia all’originaria pretesa monitoria avanzata nei confronti dello Sgarra Michele;

b) la revoca del decreto ingiuntivo, presupposto della consequenziale dichiarazione di non debenza delle somme nei confronti della banca, era stata pertanto disposta, senza alcuna possibilità di accertamento della falsità delle sottoscrizioni, non essendo stato assunto alcun mezzo istruttorio atto a verificare la validità delle asserzioni della impresa opponente, in ragione delle conclusioni rassegnate in modo inammissibile dalla banca opposta, tanto da essere in realtà considerate quale rinuncia alla originaria domanda avanzata nei confronti di Edil Costruzioni di Sgarra Michele;

c) secondo il primo giudice, ogni ulteriore e successiva valutazione formulata nella sentenza resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo doveva essere valutata al solo fine di voler “solo osservare, ad abduntantiam, che l’opposizione dovrebbe in ogni caso essere accolta”;

d) occorreva pertanto ritenere corretta la valutazione espressa dal Tribunale laddove era stato evidenziato che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione, revocando l’ingiunzione opposta per un motivo preliminare che aveva impedito di entrare nel merito della controversia, aveva in tal modo consumato “il suo potere di emettere ulteriori statuizioni fondate su presupposti diversi e sulle quali in ogni caso non cade il giudicato”;

e) la Edil Costruzioni di Sgarra Michele aveva invece inizialmente manifestato l’intento di volersi giovare di quanto argomentato ad abundantiamnella sentenza n. 9/2006, fondando la domanda introduttiva sul disconoscimento –intervenuto nel precedente giudizio di opposizione –delle sottoscrizioni delle scritture di prelievo dal conto corrente, in relazione a cui la mancata formulazione di una istanza di verificazione non aveva comunque consentito il dovuto riscontro della lamentata falsità delle scritture contestate;

f) solo nella successiva memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c., l’impresa attrice aveva chiesto l’accertamento in via diretta dell’asserita falsità mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed ammissione di Ctu grafologica, richiesta che tuttavia il giudice di prime cure aveva ritenuto, anche in tal caso correttamente, inammissibile perché integrante una mutatio libelli;

g) neanche erano stati depositati in atti i documenti originari dai quali sarebbero derivate le contestate operazioni di prelievo, documenti necessari per le scritture di comparazione, né sarebbe stato comunque configurabile il disconoscimento di scritture ulteriori rispetto a quelle originariamente azionate dalla banca con il procedimento monitorio;

h) per tali motivi si imponeva il rigetto di tutti i mezziistruttori attesa la palese inconferenza degli stessi ai fini del decidere;

i) rimanevano assorbite tutte le ulteriori eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in appello dalla banca appellata.

2. La sentenza, pubblicata il 22.11.2018 , è stata impugnata da Edil Costruzioni di Sgarra Michele con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso, articolato in due motivi. La ricorrente ha depositato controricorso al ricorso principale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo la ricorrente principale Edil Costruzioni di Sgarra Michele lamenta, nullità della sentenza e del procedimento per “manifesta violazione dei principi regolatori del giusto processo e, segnatamente, del combinato disposto degli artt. 2907 cod. civ., 99, 112, 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per mancata pronuncia sulla domanda, come prospettata in atto di citazione e mai rinunciata in corso di causa”.

2. Con il secondo mezzo si deduce, in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo e ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto del “minimo costituzionale” di motivazione “non essendosi affatto spiegate le ragioni per le quali, con l’atto di citazione del 21.9.2007, non sarebbe stata proposta la domanda di “accertamento in via diretta della falsità” … di tutti gli assegni oggetto di causa”.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, sempre ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 132 n. 4 c.p.c., “per difetto del minimo costituzionale di motivazione –essendosi ritenuta mancante la prova del fatto costitutivo, nonostante il rigetto di richieste istruttorie (non inammissibili), tese a dimostrare la falsità degli assegni, tutti detenuti dalla banca”.

4. Il quarto mezzo denuncia invece “violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2719 cod. civ., 118, 210 e 94 disp. att. c.p.c., 115 c.p.c., per essersi ritenuta non accertabile la falsità di tutti gli assegni movimentati sul conto corrente inter partes n. 666/06, sul semplice rilievo della mancata produzione degli originali degli effetti stessi”. 5.1 Con il primo e secondo motivo del ricorso incidentale si deduce invece violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 112 c.p.c. ed inoltre dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4, sul rilievo che la Corte di appello, nel decidere l’appello, avrebbe erroneamente respinto, in modo implicito, due eccezionipreliminari di inammissibilità dell’appello in relazione, da un lato, alla mancata impugnativa da parte dell’appellante del motivo di rigetto fondato sul giudicato esterno e, dall’altro, sulla mancanza di specificità dei motivi di gravame articolati sempre dall’appellante.

6. In via pregiudiziale, rileva il Collegio la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Arcangelo Sgarra, che sarebbe stato, nella prospettazione attorea, il soggetto autore delle falsificazioni di firma dedotte dalla Edil Costruzioni nei diversi giudizi. Tale soggetto era stato in realtà chiamato in causa dalla banca Intesa Sanpaolo, quale unico responsabile degli illeciti ‒ tanto che nel primo giudizio (opposizione a decreto ingiuntivo), conclusosi con la sentenza n. 9/2006, la banca ne aveva chiesto la condanna a pagare quanto dovuto all’opponente EdilCostruzioni ‒ ed aveva partecipato al giudizio di primo e secondo grado, restando contumace, come si evince dalla intestazione della sentenza di appello (cfr. p.

2) e dal controricorso di Intesa (cfr. p. 3). A ciò va aggiunto che la banca ne ha chiesto, anche in questo grado, riproducendo le domande rimaste assorbite, la condanna a tenerla indenne da ogni responsabilità nei confronti di Edil Costruzioni. 6.1 Orbene, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizzainvero un'ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l'attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione (Cass.11946/2003;

Cass. 4722/2018).6.2 E’ ben vero che, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia "prima facie" infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (Cass. 11287/2018;

Cass. 15106/2013). Ipotesi quest’ultima tuttavia non ricorrente nel caso di specie. Sulla base delle considerazioni che precedono occorre pertanto integrare il contraddittorio nei confronti di Arcangelo Sgarra.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la integrazione del contraddittorio nei confronti di Arcangelo Sgarr