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Ordinanza Interlocutoria — n. 3873/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of technical report; appeal remanded for file acquisition.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3873/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Second Instance Court's rejection of the claim for public land contribution payments. The appellant argued for damages regarding damaged properties, while the lower court ruled that the technical report determining the contribution was missing from the file. The Supreme Court ordered the remittal of the case to the clerk's office to acquire the official file for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 1, l. 13 luglio 1999, n. 226; The Court of Cassation may order the remittal of a cassation appeal to the clerk's office to acquire the official file when the admissibility and merit of the grounds require an examination of the case file.

Parole chiave

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public land contribution technical report requirement remittal to clerk file acquisition order Cassation procedure credito di contributi offesa al credito sussidio per la costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 1, l. 13 luglio 1999, n. 226
- Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo, nelle cui obbligazione è subentrata nel corso del giudizio la Regione Campania, al pagamento in suo favore della somma di euro 304.619,17, oltre interessi, a titolo di contributo previsto dall’art. 6, primo comma, l.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28058/2021R.G. proposto da Villani Virginia, rappresentatae difeso da gli a vv. Francesco Castiello e Domenico De Liguori, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo,sito in Sarno (Sa), via Nunziante, 24/D -ricorrente - contro Regione Campania -intimato - Comune di Sarno -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1250 /20 2 1 , depositata il 3settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 dalConsigliere Paolo Catallozzi RILEVATO CHE: - Virginia Villani propone ricorso per cassazione avverso la sentenza Oggetto: contributi pubblici -legge n. 226 del 2 della Corte di appello di Salerno, depositata il 3 settembre 202 1 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale cheaveva respinto le sue domande di condanna del l’ A.R.C.A.D.I.S . - Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo, nelle cui obbligazione è subentrata nel corso del giudizio la Regione Campania, al pagamento in suo favore della somma di euro 304.619,17, oltre interessi, a titolo di contributo previsto dall’art. 6, primo comma, l. 13 luglio 1999, n. 226, quale pr oprietaria di due unità immobiliari gravemente danneggiate dagli eventi franosiche avevano interessato il comune di Sarno nel maggio del 1998, e al risarcimento dei danni subiti per m ancata elargizione del contributo, quantificati in euro 28.747,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria; -la Corte di appello ha riferito che il giudizio di primo grado, nel quale era intervenuto il C omune di Sarno aderendo alle conclusioni dell’attrice,si era concluso con il rigetto delle domande di quest’ultima in ragione della mancata produzione in giudizio del verbale della Commissione Tecnica n. 291 del 23 settembre 2009 di determinazione del contributo spettante alla richiedente, ritenuto unico documento che avrebbepotuto dimostra re la fondatezza del la pretesa azionata ; - ha, quindi, reso noto che nelle more del giudizio di appello l’attrice aveva dato atto che, a seguito del provvedimento con cui le era stato assegnato il contributo richiesto, aveva ricevuto due pagamenti in acconto, per complessivi euro 279.631,49, riducendo corrispondentemente il petitumdella sua domanda; - ha, quindi , disatteso il gravame condividendo la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla necessità di dimostrare il credito vantato attraverso la produzione del verbale della Commissione Tecnica che la parte non aveva depositato in giudizio; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -nessuna delle parti intimate spiega alcuna difesa;CONSIDERATO CHE: - ai fini della valutazione in ordine all’ammissibilità e al la fondatezza dei motivi di ricorsi articolati appare necessario esaminare gli atti del fascicolo d’ufficio

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. Così deciso in Roma, nell’adu