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Ordinanza — n. 3653/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per art. 391 c.p.c. without costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3653/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Ivanhoe Lo Bello, represented by his administrator of support, submitted a withdrawal act which was accepted by the opposing party, CRT Artificio. Consequently, the court ruled that no further judgment on the merits was necessary, citing the specific procedural article governing withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the appellant is extinguished without a decision on the merits, and the unified contribution is not doubled as it is a sanction for rejection, not withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings cassation procedure unified contribution administrator of support no costs awarded procedural extinction infrazioni contro i beni culturali

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4, c.p.c.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19071/2018
Cass. 23175/2015
19071/2018, Cass. 23175/2015).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12565/2023 R.G. proposto da : LO BELLO IVANHOE, rappresentato dall’amministratore di sostegno Avvocato Francesca Zangara, che lo rappresenta e difende in proprio ed è elettivamente domiciliata in Catania, via Santa Maria di Betlem n. 18, presso il proprio studio -ricorrente – contro CRT ARTIFICIO soc. coop. in liquidazione, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Milano, c.so Magenta n. 45, presso lo studio dell’Avvocato Raffaello Ricci, che l a rappresenta e dife nde giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3727/2022 depositata il24/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto n. 1236/2016, ingiungeva alla Fondazione Teatro Ortigia e al suo presidente Ivanhoe Lo Bello di pagare a CRT Artificio soc. coop. la somma di € 70.000,00 per capitale e € 53.856,18 per interessi moratori calcolati ex art. 231/2002 a saldo delle prestazioni rese per la realizzazione del World Heritage Festival Ortigia festival n. 5.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4818/2021, respingeva l’opposizione proposta da Fondazione Teatro Ortigia e Ivanhoe Lo Bello confermando il provvedimento monitorio.

3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 24 novembre 2022, rigettava l’impugnazione presentata da Fondazione Teatro Ortigia e Ivanhoe Lo Bello confermando la decisione resa dal giudice di primo grado.

4. Ivanhoe Lo Bello, rappresentato dal suo amministratore di sostegno Avv. Francesca Zangara, ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando otto motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso CRT Artificio soc. coop.. Considerato che:

5. L’Avv. Francesca Zangara, in qualità di amministratore di sostegno e difensore di Ivanhoe Lo Bello, ha depositato in data 11 gennaio 2024 atto di rinuncia al ricorso da lei stessa sottoscritto. Tale rinuncia è stata ritualmente notificata alla controparte costituita, che vi ha aderito con atto del 22 gennaio 2024. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ.. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara es