Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case definition. The appellant, representing the Contu sisters, challenged an order by the Rome Tribunal against the City of Rome but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and a ruling against the appellant for legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case definition within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25370/2022 R.G. proposto da : CONTU AZZURRA, CONTU GIORDANA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEI NAVIGATORI 22, presso lo studio dell’avvocato PERNISCO EMILIA (PRNMLE67S55F839E) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERNISCO PIERLUIGI (PRNPLG78L27H501D) -ricorrente- contro COMUNE DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SCERPA MANUELA (SCRMNL77E47L120D) unitamente all'avvocato FRIGENTI GUGLIELMO (FRGGLL57M08H501N) -controricorrente- avverso l’ORDINANZA pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA nel procedimento n.R.G. 14785/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Inoltre risulta dovuto da parte del ricorrente il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite nella sentenza n. 20621/2023 (“La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma”);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così de