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Ordinanza — n. 3573/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within six-month statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3573/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the expiration of the six-month statutory period. The appellant, Abbanoa s.p.a., sought to overturn a first-instance judgment that rejected its claim for prior-year billing adjustments based on a new tariff method. The court ruled that the procedural defect of missing the deadline rendered the appeal void, regardless of the substantive arguments regarding administrative non-retroactivity.

Regesto Legislator

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Art. 327, first paragraph, Code of Civil Procedure; Art. 13, first paragraph-quater, Unified Judicial Costs Law: An appeal filed after the expiration of the six-month term is inadmissible, and no ruling on costs is made when the victorious party lacks defensive activity.

Parole chiave

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statutory deadline procedural inadmissibility six-month period appeal filing costs allocation pretesa abusiva del locatore lite in materia di contribuzioni pubbliche legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 327, first paragraph, Code of Civil Procedure
Art. 13, first paragraph-quater, Unified Judicial Costs Law
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u.
Art. 13, first paragraph-bis, Unified Judicial Costs Law
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3363/2022R.G. proposto da Abbanoa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Stajano, Piero Guido Alpa ed Enrico Campagnano, con domicilio eletto presso lo studio del primo , sito in Roma, via Sardegna,14 -ricorrente - contro Condominio di via Machiavelli n. 43 in Selargius , in persona dell’amministratore pro tempore -intimato - avverso la sentenza delTribunale di Nuoro n. 294/2021, depositata il 24 giugno 2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Catallozzi nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023 e, riconvocatosi il Collegio, nella medesima composizione, il 5 febbraio2024;

Oggetto: ricorso per cassazione -termine RILEVATO CHE: -la Abbanoa s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Nuoro, depositata il 4 giugno 202 1 , di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato non dovute le somme richiestedalla società al via Machiavelli n. 43 in Selargius,relative a conguaglio di «partite pregresse» indicate nella fattura 2016000500111626 del 28 aprile 2016; -il Tribunale ha disatteso il gravame della società ritenendo non dovute le maggiori somme a titolo di conguagli per gli anni precedenti in relazione all’introduzione del nuovo metodo tariffario, a seguito della disapplicazione, limitatamente al rapporto dedotto in giudizio, della deliberazione della Autorità indipendente in materia tariffaria per illegittimità della stessa nella parte in cui, oltre a prevedere per il futuro i conguagli annuali quale componente ordinaria necessaria al recupero dei costi e al riequilibrio dei conti, ha previsto il recupero del deficit di bilancio pregresso, in quanto in contrasto con il principio di irretroattività degli atti amministrativi; -il ricorso è affidato a tre motivi; -il Condominio di via Machiavelli n. 43 in Selargius non spiega alcuna attività difensiva; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata, non notificata,è stata pubblicata il 24 giugno 2021 e il ricorso in esame è stato notificato il successivo 26 gennaio 2022; - appare evidente che la presente impugnazione è stata proposta successivamente allo scadere del termine di sei mesi di cui all’art. 327, primo comma,cod. proc. civ., pur tenendo in considerazione il periodo di sospensione feriale dei termini, per cui va dichiarata inammissibile;- nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così d