Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders cost compensation between withdrawing and opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the formal withdrawal of the petitioners. Although the opposing party did not accept the withdrawal, the court ruled that such a procedural act terminates the proceedings regardless of acceptance. Consequently, the court exercised its discretion to order the costs of the litigation to be compensated between the withdrawing parties and the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal, even if not accepted by the opposing party, extinguishes the proceedings and precludes any ruling on litigation costs between the withdrawing party and the opponent, though the withdrawing party may still be condemned to pay their own costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricors i riuniti iscritt i al nr. 25748/2016 propost i da : dr. Marco Brusalini, elettivamente domiciliato in Roma al Viale Tiziano nr 80 presso lo studio dell’avv. Giorgio Ricciardi, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Tedesco; Audirevi srl, elettivamente domiciliata in Pomezia ( RM) via L. Manara 5 presso lo studio dell’avv.Tiziana Fiorini, rappresentatae difesa dagli avv.ti Maria Teresa Quaranta e Oreste Cagnasso; dr. Manuel Luca Baldazzi, elettivamente domiciliato in Roma via C. Mario nr 27 presso lo studio dell’avv.Vincenzo Cuffaro, rappresentato e difeso dall’avv.
Flavio Rocchio -ricorrenti - contro Fallimento CO-VER Energia srl, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma Via Flaminia, nr 19 presso lo Studio dell’avv.to Emiliano Scarantino rappresentato e difeso dall’avv.to Giannino Bettazzi, -controricorrente - avverso i decreti di cui ai procedimenti nr 38/2013 sub 4, 5 e 6 del Tribunale di Verbania depositati rispettivamente in data 13/10/2016, 10/10/2016 e 31/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Il Tribunale di Verbania, con distinti decreti, ha rigettato le opposizioni ex art 99 l.fall. proposte da Marco Busalini, Audirevi srl e Manuel Luca Baldazzi che si erano visti respingere le domande di insinuazione al passivo, il primo e il terzo per crediti di € 29.406,00 oltre accessori di legge e € 51.543,43 per compensi spettanti quali componenti del collegio sindacale, la seconda per il credito di € 68.105,00 per l’attività di revisione dei bilanci e assistenza rese nell’ambito dell’operazione di conferimento di ramo di azienda Hydro-Cover. 2 Marco Busalini, Audirevi srl e Manuel Luca Baldazzi hanno proposto ricorso per Cassazione con distinti ricorsi riuniti, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 2 I ricorrenti hanno depositato, in data 7 e 15 novembre 2023, atti di rinuncia, personalmente sottoscritti. Per il solo atto di rinuncia di Audirevi srl vi è stata accettazione da parte della Curatela a spese compensate. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese c on riferimento al rapporto processuale tra Audirevi srl e il Fallimento CO - VER Energia srl , atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite. 2.2 Venendo invece ai rapporti processuali tra i rinuncianti Marco Busalini e Manuel Luca Baldazzi e il Fallimento,che non risulta aver aderito alla rinuncia, v a rilevato che s econdo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia ritualmente proposta , a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l'estinzione del giudizio, a mente dell'art. 391 c .p.c. ; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la possibilità di condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr.
Cass. 9474/2020, 3971/2020, 3971/2015 e 17187/2014) 2.3 La posizione di sostanziale omogeneità tra le posizioni della parte rinunciante che ha ottenuto l’adesione e quelle la cui rinuncia non è stata accettata induce peraltro questa Corte, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art 391 2° comma, ad assecondare la richiesta espressamente formulata nell’atto di rinuncia di Marco Busalini e Manuel Luca Baldazzi di integrale compensazione delle spese. 3 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso. Dispone compensarsi le spese del presente giudizio nel rapporto processuale tra Marco Busalini e Manuel Luca Baldazzi e il Fallimento CO-VER Energi