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Ordinanza — n. 3481/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows new document production in opposition proceedings, overriding ordinary civil procedure preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3481/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the bankruptcy administrator's objection to admitting new documents in an opposition proceeding against the debtor's estate. The appellant argued that the trial court incorrectly applied ordinary civil procedure rules prohibiting new evidence. The court held that opposition proceedings are distinct from ordinary trials and are governed by specific bankruptcy law provisions allowing broader evidentiary flexibility.

Regesto Legislator

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Art. 99 l.fall.; Art. 345 c.p.c.: In opposition proceedings against the bankruptcy estate, the production of new documents is not subject to the preclusion rules of ordinary civil procedure.

Parole chiave

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bankruptcy opposition new evidence admissibility procedural preclusion insolvency law Cassation review compenso del curatore fallimentare danno ai creditori credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 99 l.fall.
Fall., con la conseguenza che il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l'art. 99 della l.
Art. 345 c.p.c.
5), non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla l.
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
169 (come nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall'art.
Art. 96 L. Fall.
art. 345 c.p
5), non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4952/2020
Cass. 4952/2020, 21201/2017 , 4708/11 , 24028/10 e 19697/09).
Cass. 21201/2017
Cass. 4708/11
Cass. 24028/10
Cass. 19697/09
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 7450/2016 proposto da: Natala Corio, elettivamente domiciliata in Roma viale Parioli 54 presso lo Studio dell’avv. Clara Fischetti, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. Natale Arena -ricorrente - contro Fallimento Antonino il Detective srl, in persona del curatore avv. Filippo Di Stefano; -intimato - avverso il decreto n. 1041/2016 del Tribunale di Messina depositato il l’11/2/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. FATTI DICAUSA 1 Natala Coiro propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento Antonino il Detective srl, in collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr. 2 cc. o, in subordine, in via chirografaria, del credito di € 200.000 a titolo di compenso per l’attività svolta quale componente del Consiglio di Amministrazione della società; la Coiro chiese, inoltre, l’ammissione al passivo per l’ulteriore credito di € 500, in privilegio professionale per la predisposizione del ricorso. 2.Il Giudice Delegato ammise il credito, in chirografo, limitatamente all’importo di € 135.000, quale compenso per la carica amministrativa rivestita e, nella misura di € 350, sempre in via chirografaria, il credito a titolo di spese e competenze per la presentazione della domanda di ammissione al passivo. 3.Sull’impugnazione proposta dal Fallimento, il Tribunale di Messina, con decreto dell’11/2/2016,ha accolto il ricorso ed ha rigettato la domanda di insinuazione al passivo. 4 I giudici dello stretto rilevavano che la delibera assembleare fondante l’istanza di ammissione del 29/6/2010 era stata sospesa dal Tribunale di Messina mentre la diversa delibera del 27/11/2010, evincibile dalla visura storica prodotta con la memoria difensiva, era stata menzionata solo nel giudizio di opposizione e, pertanto, costituendo allegazione e produzione nuova, non era ammissibile. 5 Corio Natala ricorre per Cassazione affidandosi a tre motivi.

Il Fallimentoè rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 99 l.f. per avere la Corte erroneamente ritenuto inammissibile la produzione di nuovi documenti con l’opposizione allo stato passivo non valendo per tale giudizio il divieto dettato in materia di ius novorum dall’art 345 cpc. 1.1 Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla delibera del 17/11/2010 allegata in sede di costituzione nelgiudizio di opposizione. 1.2 Il terzo motivo oppone violazione dell’art. 115 in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 cpc per non aver posto a base della sua decisione una prova non contestata costituita dalla delibera assembleare del 27/11/2010. 2 Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri due motivi. 2.1 Va fatta applicazione del consolidato principio in tema di opposizione allo stato passivo (estensibile anche al giudizio di impugnazione ex art 98 comma 3° l.fall.) secondo il quale la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo, anche nel sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (come nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla l.

Fall., artt. 98 e 99 e non essendo l'opposizione configurabile come un appello; è stato infatti chiarito che tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 della L. Fall., con la conseguenza che il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l'art. 99 della l. fall. prevede l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (cfr.

Cass. 4952/2020, 21201/2017 , 4708/11 , 24028/10 e 19697/09). 2.2 Ha, quindi, errato il Tribunale nel ritenere inammissibile l’allegazione e la produzione per la prima volta nel giudizio di impugnazione della delibera 27/11/2020. 3 In accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri due, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Messina, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione