Court declares jurisdiction belongs to Torre Annunziata over a supply contract dispute between a cooperative and its sister company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal regarding jurisdictional competence between the Tribunals of Napoli and Torre Annunziata. The lower court had declined jurisdiction based on a corporate relationship between the parties, but the Supreme Court ruled that the cause of action concerned a supply contract, not the corporate status itself. Consequently, the Court declared the Tribunal of Torre Annunziata competent to hear the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, c.2, lett. a, d.lgs. n. 168/2003; The cause of action must be founded on the corporate relationship; however, if the dispute concerns a supply contract unrelated to that relationship, the corporate link does not establish jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
AMATORE Consigliere ORDINANZA Sul ricorso-n. 7445/2023 - per regolamento di competenza, ex artt. 45 e 47, c.4, c.p.c. - p r oposto dal Tribunale di Napoli , sezione specializzata per le imprese, conordinanza dell’8.3.2023, nella causa vertente TRA PAC 2000, coop., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso gli avv.ti Francesco Golia e Maria Laura Buccarelli dai quali è rappres. e difesa come in atti; ATTORE E Aligrania s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso gli avv.ti Annarita Del Gaudio e Giovanni Langella che la rappres. e difendono, come in atti;
CONVENUTA udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con ordinanza dell’8.3.23 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese, ha proposto regolamento d’ufficio di competenza in ordine al provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata in data 9.3.22 emesso nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall’Aligrania s.r.l. nei confronti della Pac 2000, coop., poi riassunto innanzi alla predetta sezione; in tale giudizio, parte opposta ha chiesto l’emissione d’ingiunzione di pagamento della somma di euro 243.919,60 ex art. 186ter c.p.c. nonché la condanna dell’opponente nel merito al pagamento della medesima somma, a titolo d’adempimento di un contratto di fornitura di merci e servizi.
Il Tribunale ricorrente contesta l’ordinanza impugnata, che aveva declinato la competenza del Tribunale di Torre Annunziata in quanto l’art. 3, c.2, lett. a, d.lgs. n. 168/03 verrebbe in rilievo, nella specie, in virtù del rapporto societario sussistente tra le parti costituite, atteso che l’Aligrania s.r.l. era socia della Pac 2000 coop., osservando, per contro, che l’accertamento di tale rapporto societario non rientrava nell’ambito dell’oggetto di causa, e dunque nella relativa causa petendi. Il Procuratore G enerale ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO CHE Ilregolamento d’ufficio è fondato. La causa petendi, ai sensi dell’. 3 d.lgs. 168/2003, deve essere fondata sul rapporto societario (Cass. 2331/2023). Non rileva, nella specie, che la società debitrice sia socia della cooperativa creditrice ed attrice in via monitoria, non essendo in discussione tale qualità, avendo la causa ad oggetto il pagamento di una fornitura di merce, materia che esula dal rapporto societario.Pertanto, in accoglimento del ricorso va dichiarata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata. Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso edichiara competente il Tribunale di Torre Annunziatacompetente in ord ine alla causa vertente tra la Pac 2000 coop.