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Ordinanza Interlocutoria — n. 3451/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 3451/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3451/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22777/2019r.g. proposto da: IMPRESA SANGUINETTI S.R.L., con sede in Ozieri (SS), Località Su Redu, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Giampiero Sanguinetti, EDILCALCESTRUZZI OZIERI S.R.L., con sede in Ozieri ( SS ), Località Su Redu, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Giampiero Sanguinetti, IMPRESA FRANCESCO SANGUINETTI S.N.C., con sede in Ozieri (SS), alla Via Risorgimento s.n.c., in persona del socio Giampiero Sanguinetti, SANGUINETTI GIAMPIERO, in proprio, e SANGUINETTI MARIO, tutti rappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta a marginedel ricorso, dall’Avvocato Prof. Michele Tamponi, presso il cui studio elettivamente d omicilia no in Roma, alla via Attilio Friggeri n. 106. - r icorrent i - contro INTRUM ITALYS.P.A., con sede in Milano, alla via G.

Regesto Legislator

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art. 112 cod. proc. civ, art. 1421 cod. civ, art. 616 cod. proc. civ, art. 111 Cost, art. 615 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 3451/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto un unico ricorso Impresa Sanguinetti s.r.l., Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l., Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c., Giampiero Sanguinetti e Mario Sanguinetti, affidandosi ad otto motivi. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., Intrum Italy s.pa. (già Tersia s.p.a.), in rappresentanza di Penelope SPV s.r.l., cessionaria del credito già del Banco di Napoli s.p.a., poi Sanpaolo IMI s.p.a. e ancora Intesa Sanpaolo s.p.a. (incorporante Banca di Credito Sardo s.p.a.).

Parole chiave

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validità dell'esecuzione esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare retrocessione di credito azione di rivendicazione nel pignoramento domanda di continuazione dell'esecuzione revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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art. 112 cod. proc. civ
civ., per omesso esame (art. 112 cod. proc. civ.) del capo dell’appello incidentale avverso la sentenza Trib.
art. 1421 cod. civ
civ., ma altresì risulta violato l’art. 1421 cod. civ., posto che chiunque vi ha interesse può far valere la nullità, e certamente nel novero degli interessati rientra chi (nella specie, Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c.
art. 616 cod. proc. civ
nel giudizio ex art. 616 cod. proc. civ., – sancita dal Tribunale di Sassari – doveva essere rigettata, “ per la stessa ragione”.
art. 111 Cost
civ.) dei capi 5, 6, 7 e 8 (e per totale assenza di motivazione sull’asserita inammissibilità dei medesimi: art. 111 Cost., 132 cod.
art. 615 cod. proc. civ
ha posto a fondamento dell’esecuzione un contratto di mutuo (e non un giudicato), sì che la sua validità ben poteva essere contestata in sede di opposizioneex art. 615 cod.
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22777/2019r.g. proposto da: IMPRESA SANGUINETTI S.R.L., con sede in Ozieri (SS), Località Su Redu, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Giampiero Sanguinetti, EDILCALCESTRUZZI OZIERI S.R.L., con sede in Ozieri ( SS ), Località Su Redu, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Giampiero Sanguinetti, IMPRESA FRANCESCO SANGUINETTI S.N.C., con sede in Ozieri (SS), alla Via Risorgimento s.n.c., in persona del socio Giampiero Sanguinetti, SANGUINETTI GIAMPIERO, in proprio, e SANGUINETTI MARIO, tutti rappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta a marginedel ricorso, dall’Avvocato Prof. Michele Tamponi, presso il cui studio elettivamente d omicilia no in Roma, alla via Attilio Friggeri n. 106. - r icorrent i - contro INTRUM ITALYS.P.A., con sede in Milano, alla via G.

Galilei n. 7 , in persona delprocuratore speciale Avv. Gino Bacca , in rappresentanza di Penelope SPV s.r.l. (cessionaria del credito già del Banco di Napoli s.p.a., poi Sanpaolo IMI s.p.a. e ancora Intesa Sanpaolo s.p.a., a sua volta incorporante la Banca di Credito Sardo s.p.a.), rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avvocato Giuseppe Bassu , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Anicia n. 6, presso lo studio dell’Avvocato Simona Bastoni. - controricorrente - e ITALFONDIARIO S.P.A. (già Intesa Gestione Crediti s.p.a.) , con sede in Roma, alla via Mario Carucci n. 131, in persona del legale rappresentante pro tempore;

I.N.P.S., con sede in Sassari, alla via Rockfeller n. 68, in persona del legale rappresentante pro tempore; ULTRAGAS TIRRENA S.P.A., con sede in Roma, alla via Sicilia n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimate - avverso la sentenza, n. cron. 231 /20 1 9 , del la CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, pubblicata il giorno 17/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/10/2023dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. I fatti che hanno caratterizzato l'intricata vicenda oggi sottoposta a questa Corte si snodano attraverso due giudizi che possono così descriversi:

A) Con ricorso exart. 702-bis cod. proc. civ. depositato il 18 marzo 2011 davanti al Tribunale di Sassari, Impresa Sanguinetti s.r.l. chiese, previa rideterminazione degli interessi passivi al tasso legale ed al netto di quanto illegittimamente contabilizzato a titolo di capitalizzazione sul c/c n. 27/1265, dalla stessa intrattenuto presso Banco di Credito Sardo s.p.a. (poi incorporata da Intesa Sanpaolo s.p.a., che successivamente ha ceduto il credito a Penelope SPV s.r.l., qui in persona della sua procuratrice Intrum Italy s.p.a.), la condanna di quest’ultima alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite.

Si costituì l’istituto di credito, che contestò l'avversa domanda, eccependo, preliminarmente, la prescrizione del diritto di controparte ad azionare l'indebito e formulando, in via riconvenzionale, domanda di accertamento, in via incidentale, del proprio credito di € 517.001,47, oltre interessi, in forza di mutuo fondiario del 23 settembre 1994, azionato nell'esecuzione immobiliare n.r.g.e. 137/2004 del Tribunale di Sassari, salva compensazione. Disposto il mutamento di rito ed espletata l’istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza n. 1249/2013, rigettata la domanda di declaratoria di nullità del mutuo predetto, perché tardivamente proposta:

a) accertò l'interruzione del termine prescrizionale decennale da parte di Impresa Sanguinetti s.r.l., la quale, a fronte della chiusura del conto, avvenuta in data 16 novembre 1995, aveva proposto, con atto del 5 aprile 2005, l’opposizione all'esecuzione immobiliare suddetta chiedendo la declaratoria di nullità della sola clausola di capitalizzazione sul c/c n. 27/1265 (opposizione iscritta al n.r.g. 1494/1995 del Tribunale di Sassari, poi estinta per inattività delle parti);

b) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'istituto di credito e dell'eccezione di compensazione, “previa declaratoria di nullità della clausola di anatocismo prevista nel contratto di c/c stipulato dalle parti n. 27/1265 e compensazione dei rispettivi rapporti di dare e avere”, condannò Impresa Sanguinetti s.r.l. a pagare, in favore della banca controparte, la somma di € 376.817,43, “oltre interessi convenzionali come da contratto di finanziamento dalla domanda al saldo”. Il gravame promosso dalla menzionata società avverso questa sentenza (volto ad ottenerne la riforma, con declaratoria di nullità del mutuo oggetto della riconvenzionale spiegata nell'interesse dell'Istituto di credito, eventualmente previa integrazione delcontraddittorio nei confronti di Mario Sanguinetti, Giampiero Sanguinetti, Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c. ed Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l., con ricalcolo anche di quanto illegittimamente contabilizzato a titolo di interessi passivi e commissioni dimassimo scoperto), – il cui procedimento prese il n. 140/2014 – fu deciso dall’adita Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza parziale n. 137/2017, resa nel contraddittorio con Banca di Credito Sardo s.p.a..

In particolare, quella corte:

i) dichiarò prescritta la richiesta di ricalcolo delle commissioni di massimo scoperto e delle altre spese, in quanto non formulata al momento del deposito dell'opposizione all'esecuzione del 5 aprile 2005; ii) in parziale accoglimento dell'appello di Impresa Sanguinetti s.r.l., condannò la menzionata banca al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 208.123,41, oltre interessi; iii) rilevata, inoltre, la documentata esistenza dell'appello iscritto al n.r.g. 44/2017 avverso la sentenza n. 1429/2016 del Tribunale di Sassari avente ad oggetto il medesimo rapporto di mutuo fondiario e gli stessi motivi di nullità ivi dedotti da Impresa Sanguinetti s.r.l., separò la domanda di pagamento dell'indebito da quella domanda fondata sul mutuo, rimettendo la causa in istruttoria.

B) Con atto ritualmente notificato il 15 aprile 2014, Banca di Credito Sardo s.p.a. (quale istituto di credito subentrato a Intesa Sanpaolo s.p.a., già Sanpaolo Imi s.p.a., incorporante per fusione il Banco di Napoli s.p.a., oggi Intrum Italy s.p.a., qualeprocuratrice di Penelope SPV s.r.l., cessionaria del credito di cui si discute) instaurò, davanti al Tribunale di Sassari giudizio di merito, exart. 616 cod. proc. civ., dopo l'ordinanza di sospensione resa il 21 febbraio 2014 dal giudice del Tribunale di Sassari nell'esecuzione immobiliare n.r.g.e. 137/2004 promossa da Sanpaolo IMI s.p.a., quale incorporante il Banco di Napoli s.p.a., contro Impresa Sanguinetti s.r.l., debitrice principale, nonché Mario e Giampiero Sanguinetti, quali fideiussori e terzi datori d'ipoteca, in forza di atto di precetto sul mutuo fondiario predetto del 23 settembre 1994 (concesso per Lire 1.750.000.000, oggi € 903.799,57, per atto Notaio Manlio Pitzorno in Sassari rep. n. 19138 e successivo atto di erogazione quietanza del 19.12.2004 per atto Notaio Manlio Pitzorno in Sassari rep. n. 19666).

La banca, convenuti in giudizio anche i creditori intervenuti, Italfondiario s.p.a., I.N.P.S. ed Ultragas s.p.a., che rimasero contumaci, ribadì l’eccezione (già formulata innanzi al g.e.) volta ad ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione delle società terze rispetto all'esecuzione, Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. ed Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c., cui pure estese la lite, e chiese accertarsi la validità del contratto di finanziamento, dell'atto di erogazione e quietanza e delle conseguenti iscrizioni ipotecarie connesse, con condanna di Impresa Saguinetti s.r.l. e dei terzi datori d'ipoteca al pagamento dell'importo di € 517.001,47, oltre interessi e spese.

Si costituirono Impresa Sanguinetti s.r.l., Mario e Giampiero Sanguinetti, Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. ed Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c., contestando l’avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva delle due ultime società indicate e chiedendo:

a) dichiararsi che il titolo posto a base della procedura era divenuto nullo e/o inefficace a seguito della sentenza n. 1249/2013 del Tribunale di Sassari;

b) dichiararsi, in ogni caso, la nullità del mutuo del 23 settembre 1994 per illiceità della causa e della costituzione ipoteca con condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle rate di mutuo illegittimamente percepite;

c) dichiararsi l'inefficacia dei conti correnti intestati a tutte le società convenute (Impresa Sanguinetti s.r.l.: 27/1265; Edilcestruzzi Ozieri s.r.l.: 27/1960 e 8/16; Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c.: 27/1504 e 8/13) asseritamente estinti con gli importi percepiti in forza del prestito nullo per illiceità della causa, in quanto servito a ripianare le passività formatesi a seguito di addebiti illegittimi;

d) previa rideterminazione degli interessi passivi al tasso legale ed al netto dell'anatocismo e delle commissioni di massimo scoperto, come da CTU allegate agli atti siccome espletate in precedenti procedimenti per accertamento tecnico preventivo espletatidavanti al Tribunale di Sassari, la condanna dell'istituto di credito attore al pagamento di tutte le somme illegittimamente percepite. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., Intesa Sanpaolo s.p.a. integrò le proprie conclusioni chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'avversa domanda formulata in comparsa di costituzione e risposta nei punti da 5) a 9), in difetto della rituale proposizione di una domanda riconvenzionale; inoltre, in via preliminare subordinata, per il caso di denegato rigetto della suddetta domanda d'inammissibilità delle domande da sub 5) a 9), chiese dichiararsi la prescrizione di tutti i diritti afferenti i c/c n. 27/1960 e n. 8/16 intestati alla Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. e n. 27/1504 e n. 8/13 intestati ad Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c., afferenti la pretesa capitalizzazione e l'applicazione di un tasso ultralegale in difetto di conforme pattuizione.

Con sentenza n. 1429/2016, depositata il 27.10.2016, il Giudice del Tribunale di Sassari:

a) dichiarò il “ difetto di legittimazione attiva ” di Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. e di Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c.;

b) dichiarò inammissibili le domande di cui ai punti da 5) a 9) della comparsa di costituzione e risposta di Impresa Sanguinetti s.r.l., Mario e Giampiero Sanguinetti, Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. ed Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c.;

c) accertata la possibilità, da parte dei soli esecutati, di promuovere opposizione all'esecuzione e,quindi, di eccepire la nullità del mutuo in virtù del preteso collegamento negoziale con i contratti di conto corrente ai quali sarebbero stati applicate condizioni illegittime, dichiarò che Intesa Sanpaolo non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata. Quest’ultima propose gravame contro questa sentenza innanzi alla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, –il relativo procedimento prese il n. 44/2017 – insistendo per l'accertamento della validità del finanziamento di credito fondiario a lungo e medio termine del 23 settembre posto a base dell'esecuzione immobiliare n.r.g.e. 137/2004 del Tribunale di Sassari; in via incidentale condizionata, e solo per il caso di denegata riforma della pronuncia in punto di carenza di legittimazione e/o d'inammissibilità delle avverse domande afferenti i conti correnti n. 27/1265 (Impresa Sanguinetti s.r.l.), n. 27/1960 e n. 8/13 (Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l.), n. 27/1504 e n. 8/16 (Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c.), ripropose l'eccezione d'inammissibilità delle domande formulate da controparte, siccome proposte in difetto di una rituale domanda riconvenzionale, e l'eccezione di prescrizione.

Si costituirono Impresa Sanguinetti s.r.l., Mario e Giampiero Sanguinetti, Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. ed Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c., chiedendo:

i) la declaratoria d'inammissibilità dell'appello e, in via incidentale, l'accertamento della legittimazione ad agire delle società terze rispetto all'esecuzione; ii) la conferma della sentenza n. 1429/2016 in punto di declaratoria della nullità del mutuo che era servito esclusivamente a ripianare le passività illegittimamente formatesi, con condanna della banca alla restituzione dei ratei illegittimamente percepiti e la nullità delle concesse ipoteche; iii) sempre in via incidentale, la declaratoria di nullità delle clausole anatocistiche e di illegittima applicazione di un tasso ultralegale ai rapporti di conto corrente intercorsi tra le parti, reiterando la richiesta di condanna di Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento di tutte le somme oggetto dell'indebito.

2. Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 26 giugno 2018, nel procedimento n.r.g. 140/2014, la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, “rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale oggetto dell'impugnazione di cui al procedimento n.r.g. 44/2017, dispone la riunione del presente procedimento con quello iscritto al R.G. n. 44/2017”. 2.1. Con provvedimento del 26 giugno 2018, nel giudizio iscritto al n.r.g. 44/2017, la medesima corte di appello, “rilevato che la presente controversia ha ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale oggetto del procedimento R.G. n. 140/2014 dispone la riunione del presente procedimento a quello iscritto al R.G. n. 140/2014”. 2.2. Con sentenza del 17 maggio 2019, n. 231, la corte suddetta:

a) confermò il difetto di legittimazione di Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. e di Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c., con conseguente inammissibilità delle domande afferenti i conti correnti oggetto del preteso collegamento negoziale con il mutuo fondiario posto a base dell'esecuzione immobiliare n.r.g.e. 137/2004 del Tribunale di Sassari;

b) dichiarò inammissibili le domande afferenti la nullità del c/c n. 27/1265 intestato ad Impresa Sanguinetti s.r.l., stante la pronuncia contenuta nella sentenza parziale n. 137/2017;

c) dichiarato precluso l'esame delle domande formulate da Intesa Sanpaolo s.p.a. in via incidentale condizionata, stante il rigetto delle domande formulate in via incidentale da Impresa Sanguinetti s.r.l., dai terzi datori d'ipoteca, da Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. e da Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c. siccome afferenti i rapporti di conto corrente, dichiarò circoscritto il thema decidendum al profilo della validità del mutuo fondiario del 23 settembre 1994. Sul punto, esclusane la natura di mutuo di scopo e ritenuta la inconfigurabilità del collegamento negoziale ipotizzato, invece, dal primo giudice, in accoglimento dell'appello proposto dall'istituto di Credito rigettò l'opposizione all'esecuzione, dichiarando la validità del mutuo fondiario posto a base dell'esecuzione immobiliare n.r.g.e. 137/2004 del Tribunale di Sassari e condannando gli appellanti incidentali al pagamento delle spese del primo e secondo grado.

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto un unico ricorso Impresa Sanguinetti s.r.l., Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l., Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c., Giampiero Sanguinetti e Mario Sanguinetti, affidandosi ad otto motivi. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., Intrum Italy s.pa. (già Tersia s.p.a.), in rappresentanza di Penelope SPV s.r.l., cessionaria del credito già del Banco di Napoli s.p.a., poi Sanpaolo IMI s.p.a. e ancora Intesa Sanpaolo s.p.a. (incorporante Banca di Credito Sardo s.p.a.).

Sono rimasti solo intimati Italfondiario s.p.a., I.N.P.S. ed Ultragas Tirrena s.p.a.. CONSIDERATO CHE 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame (art. 112 cod. proc. civ.) del capo dell’appello incidentale avverso la sentenza Trib. Sassari 27 ottobre 2016, n. 1429, con cui l’Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c. e la Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. hanno lamentato l’erroneità della pronuncia di prime cure che ha negato loro la legittimazione attiva a contestare il diritto della banca a procedere ad esecuzione forzata».

Viene contestata l’affermazione della corte distrettuale secondo cui l’assunto del difetto di legittimazione a proporre opposizione all’esecuzione da parte di Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c. ed Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. – ritenuta dal giudice di primo grado perché soggetti non sottoposti ad esecuzione – non era stato specificamente censurato;II) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1421, nonché 1343-1344 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». Si deduce che, «Per la ragione illustrata nel primo motivo, non soltanto è violato l'art.112 cod. proc. civ., ma altresì risulta violato l’art. 1421 cod. civ., posto che chiunque vi ha interesse può far valere la nullità, e certamente nel novero degli interessati rientra chi (nella specie, Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c. e Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l.), onerato di debiti verso una banca artificiosamente creati o comunque amplificati dalla banca stessa, si veda estinguere il proprio saldo negativo attraverso l’utilizzazione di risorse finanziarie erogate da questa a titolo di mutuo ad altra società (Impresa Sanguinetti s.p.a., poi s.r.l.).

Attraverso questa articolata operazione (stipula di mutuo fondiario da Banco Napoli a Impresa Sanguinetti s.p.a., poi s.r.l.; erogazione; immediato storno, ad iniziativa del Banco il giorno successivo, a estinzione dei loro saldi negativi, comunque inquinati da illegittimi addebiti) si è dato vita ad un collegamento negoziale vistosamente elusivo, ricadente sotto la disciplina di cui agli artt. 1343-1344 cod. civ. […]»; III) «Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame (art. 112 cod. proc. civ.) dei capi 5, 6, 7 e 8 dell’appello avverso la sentenza Trib.

Sassari 27 ottobre 2016, n. 1429, proposto da Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c. e da Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l.». Si contesta l’affermazione della corte territoriale secondo cui anche l’impugnazione contro la pronuncia di inammissibilità delle domande di cui ai punti da 5) a 9) della comparsa di costituzione e risposta di Impresa Sanguinetti s.r.l., Mario e Giampiero Sanguinetti, Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. ed Impresa Francesco Sanguinetti s.n.c. nel giudizio ex art. 616 cod. proc. civ., – sancita dal Tribunale di Sassari – doveva essere rigettata, “ per la stessa ragione”.

Sostengono i ricorrenti che «Non si comprende, tuttavia, quale sia tale “stessa ragione”: se la circostanza che le due società in parola sono soggetti diversi dal debitore esecutato, o la circostanza che avrebbe fatto difetto una specifica censura. Già questa incertezza, determinata dalla laconica genericità dell’espressione adoperata, inficia gravemente la pronuncia impugnata. […]. In ogni caso, la decisione è viziata sia che per “stessa ragione”debba intendersi la circostanza che le due dette società sono soggetti diversi dai debitori esecutati (la mutuataria Impresa Sanguinetti s.r.l. e le persone fisiche garanti), sia che per “stessa ragione”debba intendersi il difetto di una specifica censura»;

IV) «Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame (art. 112 cod. proc. civ.) dei capi 5, 6, 7 e 8 (e per totale assenza di motivazione sull’asserita inammissibilità dei medesimi: art. 111 Cost., 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ.) dell’appello avverso la sentenza Trib. Sassari 27 ottobre 2016, n. 1429, proposto da Impresa Francesco Sanguinetti s.r.l., Sanguinetti Giampiero e Sanguinetti Mario». Si critica la sentenza impugnata perché, nel rigettare in blocco l’appello incidentale proposto dall’intero Gruppo Sanguinetti, aveva ignorato totalmente la differente posizione che caratterizzava le società Edilcalcestruzzi Ozieri s.r.l. ed Impresa s.n.c. da un lato, ed Impresa Sanguinetti s.r.l., nonché le persone fisiche garanti, dall’altro;

V) «Nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame (art. 112 cod. proc. civ.) della domanda subordinata di annullabilità del contratto di mutuo e dei connessi negozi ad esso strettamente collegati». Si assume che «La Corte di appello, […], riformata (erroneamente) la pronuncia di prime cure nel capo che aveva accertato la nullità del mutuo e degli atti negoziali ad esso inscindibilmente collegati, ha omesso di delibare la domanda subordinata, quantunque fin dal primo grado l’intero Gruppo Sanguinetti avesse posto largamente in luce l’errore in cui era stato indotto dal fraudolento contegno del Banco di Napoli attraverso la dolosa enfatizzazione delle perdite debitorie grazie ad anatocismo, interessi ultralegali ed altre voci non costituenti oggetto di pattuizione.

Esclusa (erroneamente) la lamentata nullità correttamente riscontrata dalla pronuncia di primo grado (Trib. Sassari, sentenza n. 1429/2016), la Corte territoriale avrebbe dovuto vagliare la domanda di annullamento»; VI) «Violazione e/o ferrata applicazione degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». Si deduce che «L’immotivato assunto della Corte d’ Appello circa l’inammissibilità delle domande di accertamento dei crediti delle Società del Gruppo (e relativa condanna al pagamento) configura altresì, in ogni caso, violazione e/o errata applicazione degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ.

Premesso che la Banca di Credito Sardo s.p.a. ha posto a fondamento dell’esecuzione un contratto di mutuo (e non un giudicato), sì che la sua validità ben poteva essere contestata in sede di opposizioneex art. 615 cod. proc. civ., deve sottolinearsi che l’opposizione all'esecuzione si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente […] sfociante in un giudizio a cognizione piena […]. Conseguentemente, errata si rivela la sentenza impugnata nella parte in cui, reiterando l’errore del Tribunale, ha negato ammissibilità e proponibilità delle domande di accertamento dei crediti e di condanna al pagamento di somme in favore degli (allora) opponenti ed odierni ricorrenti».

La censura argomenta, inoltre, sulla pretesa ammissibilità delle domande predette; VII) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 1343, 1344, 1418 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», contestandosi le argomentazioni con cui la corte distrettuale, diversamente dal giudice di primo grado, ha escluso la natura di mutuo di scopo quanto al mutuo fondiario ed ha affermato che «la causa concreta del contratto è assolta proprio dalla dazione di somma il cui utilizzo bene può essere preordinato dalle parti a soddisfare precedenti partite debitorie anche per dilazionarne il termine di scadenza controbilanciato da nuove garanzie, senza che questo entri nella causa in senso oggettivo».

Secondo i ricorrenti «Siffatta motivazione non solo è viziata, ma è totalmente avulsa dalla realtà fattuale. Qui non si trattava – come invece afferma la Corte d’Appello – di “soddisfare precedenti partite debitorie” ma, piuttosto, di soddisfare debiti insussistenti, illegittimamente costruiti dalla Banca a proprio vantaggio attraverso anatocismo, capitalizzazioni trimestrali e interessi usurari. Si trattava, cioè, di partite debitorie create ad arte e fondate su un illegittimo contegno, da essa studiatamente generate facendo leva sulla propria posizione di forza e raggiungendo, così, – attraverso un operato cui non possono forse neppu re dirsi estranei taluni connotati riconducibili a specifiche fattispecie penali – l’ingiusto profitto consistente nell’acquisita dotazione di garanzie personali e reali di cui non disponeva prima della stipulazione del mutuo del 23 settembre 1994. […].

Né laCorte di appello, erroneamente accogliendo l’impugnazione della banca avverso la sentenza Trib. Sassari n. 1429/2016, si è accorta che la formale (e solo formale !) erogazione di un mutuo ad una società (Impresa Sanguinetti s.p.a., poi s.r.l.) e la contestuale imputazione dell'intera somma mutuata all’azzeramento di apparenti sofferenze (in realtà artatamente configurate, per la prefata violazione di norme imperative) di altre società dello stesso Gruppo si rivela ictu oculi immeritevole di tutela, stante la vistosa contrarietà della causa concreta a norme di ordine pubblico.

Ed è persino superfluo ricordare che si ha illiceità della causa sia nell’ipotesi di sua contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, sia nell’ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge, allorché venga attribuita al negozio una funzione obiettiva volta al raggiungimento di finalità contraria a legge […]. Nella descritta situazione il mutuo non attua alcun interesse meritevole di tutela, giacché a fronte dell’obbligazione di pagamento degli interessi il mutuatario non riceve alcun vantaggio: solo in apparenza la somma è uscita dalla disponibilità della banca mutuante, essendo stata destinata (direttamente dalla Banca stessa) a soddisfare crediti, risultanti da rapporti di conto corrente (con altre società del Gruppo), che in realtà non sussistevano o comunque non potevano ricevere tutela giuridica in quanto fondati sull’applicazione di clausole nulle.

Difettando ogni utilità ed ogni concreto interesse per il mutuatario (e cioè, in sostanza, la causa) non poteva che giungersi alla conclusione della sua nullità ex artt. 1418 - 1325 n. 2 cod. civ.: la causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come sua mera ed astratta funzione economico-sociale, bensì come sintesi degli interessi reali che questo è diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del singolo, specifico negozio, a prescindere dal singolo stereotipo contrattuale astratto […]. Tale nullità, come sopra rilevato, travolge anche i negozi collegati al mutuo, stante il vincolo di stretta e reciproca interdipendenza, atteggiandosi l’intera operazione a espediente in frode alla legge ex artt. 1343 e 1344 cod. civ., in quanto volta ad un fine pratico vietato dall’ordinamento.

Il contratto di mutuo fondiario, l’atto di erogazione e quietanza, le prestazioni di garanzie reali e personali da parte dei membri della famiglia Sanguinetti, le operazioni di girofondo sono uniti da un nesso teleologico,volto alla regolamentazione di interessi viziati ed immeritevoli di tutela, in quanto unitariamente preordinati ad un assetto economico contrario all’ordine pubblico»; VIII) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2938 e 2943 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», censurandosi la sentenza impugnata nella parte in cui «ha lasciato cadere la doglianza del “Gruppo Sanguinetti” in ordine alla ripetizione delle somme illegittimamente versate al Banco di Napoli nonché ai soggetti bancari ad esso freneticamente succedutisi».

RITENUTO CHE 1.Le questioni poste dalle argomentazioni di cui ai formulati motivi di ricorso, -attesane la complessità e rilevanza ( cfr . Cass. , S.U. , n. 14437 del 2018), il valore nomofilattico di quella relativa all’oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzione(che impone di valutare anche la giurisprudenza, sul punto, dellaTerza sezione di questa Corte , al fine di coordinarla con la futura decisione dell’odierno giudizio ) e la delicatezza della materia del contendere anche quanto al lamentato operato della banca – rend ono opportunala rimessione della causa alla pubblica udienza , a ciò non ostando l'originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi dell'art.380-bis.1 cod. proc. civ. (cfr., ex multis, Cass. n. 20459 del 2023;

Cass. n. 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. n.24018 del 2021; Cass. n. 19164 del 2021; Cass. n. 23911 del 2020; Cass. n.15796 del 2020; Cass. n. 5082 del