Cassation court dismisses appeal regarding hospital payment liability, ruling the Region is the proper defendant, not the ASL.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Unicredit Factoring against the ASL Roma E, upholding the appellate court's decision that the Lazio Region, not the ASL, was the proper defendant for pre-2004 hospital services. The appellant argued the Region should not be liable for debts incurred before the 2004 payment regime reform, but the court found the Region's statutory obligation to pay was the source of the debt regardless of the timing. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible and ruled against the appellant on the merits of the liability issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IADGR Lazio n. 602/2004; Art. 103 Cost.; The Region is the proper defendant for claims against accredited hospitals because its statutory obligation to pay constitutes the source of the debt, irrespective of when the services were rendered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35229/2018 R.G. proposto da : UNICREDIT FACTORING SPA, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato DESIDERI GIOVANNI (DSDGNN58S23H501D) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BOVA CLAUDIO (BVOCLD74M16M208C), RANIERI PAOLA (RNRPLA70H49I463H), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro ASL ROMA 1, in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS GUIDO (DSNGDU60C02C034O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UBI FACTOR SPA -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7001/2017depositata il 07/11/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.-La Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E oppose il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza della Compagnia di Banche italiane per il Factor (C.B.I. Factor SPA, in corso di causa divenuta UBI Factor SPA), quale cessionaria dei crediti vantati dalla Provincia Italiana della Congregazione dei figli dell’Immacolata Concezione, ente proprietario e gestore dell’Ospedale romano San Carlo di Nancy, per l’importo complessivo di euro 7.184.977,56= oltre interessi legali dalla domanda, a saldo delle fatture nn.210, 211 e 212 del 27/5/2005 emesse dalla cedente per prestazioni sanitarie rese dal predetto ospedale nel contesto temporale 1/1/1998- 31/12/2000, “a titolo di conguaglio in relazione al regime tariffario allo stato applicabile” .
Con separato giudizio la Unicredit Factoring SPA- sempre quale cessionaria del credito fatto valere in sede monitoria da C.B.I. Factor nei confronti della medesima ASL –chiese la condanna della stessa al pagamento degli interessi calcolati ai sensi del d.lgs. n.231/2002, maturati sulla somma costituente la sorta capitale di cui al decreto ingiuntivo. Riuniti i giudizi, il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò la ASL al pagamento di euro 5.420.889,93=, oltre interessi legali e maggior danno, ed alle spese di lite. La sentenza venne gravata in via principale da Unicredit Factoring ed in via incidentale dalla ASL.
Per quanto interessa, la Corte di appello, ha ritenuto fondato il primo motivo dell’appello incidentale proposto dalla ASL ed ha affermato che la Regione Lazio era legittimata passiva per i pagamenti, dal 2004 in poi, delle prestazioni rese dagli Ospedali classificati e dagli IRCCS, rilevando, ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato passivo, soltanto il momento in cui avviene ( o viene richiesto) il pagamento e non assumendo rilievo quello in cui vennero effettuate le prestazioni del cui pagamento si pretende il conguaglio. Quindi, assorbiti tutti gli altri motivi, la Corte di appello ha integralmente riformato la prima decisione, per essere la Regione Lazio il soggetto passivo della pretesa creditoria azionata, e non la ASL Roma E. Unicredit Factoring SPA ha proposto ricorso con tre mezzi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello, pubblicata il 7 novembre 2017.
La ASL Roma 1 ha replicato con controricorso seguito da memoria. UBI Factor SPA è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza, per avere la Corte erroneamente ritenuto inammissibile ed infondata la questione, posta da Unicredit Factoring , in punto tardività dell'eccepito difetto di legittimazione passiva sollevato dalla ASL soltanto nel giudizio avente ad oggetto gli interessi moratori, poi riunito, al momento della precisazione delle conclusioni, a quello portante, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, stante, da una parte, l'asserita novità dell'argomento, e, dall'altra parte, l'intervenuta estensione comunque automatica delle eccezioni sollevate nella causa riunita alla causa portante.
Ciò ha comportato, a parere della ricorrente, la violazione degli articoli 153, 163, 167, 189, 112, 116, 274 e 345 cod. proc. civ. 2.2.-Il primo motivo è infondato. 2.3.- La questione relativa alla carenza di titolarità, attiva o passiva, del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione «ad causam», non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore, cosicché la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risulta dagli atti di causa (Cass.
S.U. n. 2951/2016; Cass. 24758/2021; Cass.22902/2013; Cass. 17385/2015; così anche Cass. 21235/2019; Cass. 21235/2019; Cass. 11744/2018). Tale rilievo evidenz i a l’infondatezza del motivo del ricorso , focalizzato sulla tardiva deduzione della questione attinente alla legittimazione passiva da parte della ASL in primo grado, e sulla non rilevabilità d’ufficio della stessa da parte della Corte di merito. 3.1.- Con il secondo motivo si denuncia l’errata interpretazione della DGR Lazio n. 602 del 9 luglio 2004, laddove la Corte di Appello ha ritenuto che la Regione Lazio, cui detta delibera attribuiva la funzione di ente pagatore, per conto delle ASL, delle prestazioni rese dagli ospedali classificati, fosse tenuta, in virtù di detto atto amministrativo, a pagare per conto delle ASL anche le prestazioni rese dai predetti ospedali prima della sua entrata in vigore, dovendosi, a dire della Corte, avere riguardo, a tal fine, alla data di emissione delle fatture, e non alle prestazioni ivi indicate, ancorché rese antecedentemente al suddetto istituito sistemadi pagamenti centralizzati.
Ciò ha comportato, a parere della ricorrente, la violazione degli artt.1362, 1363, 1366 cod. civ., e dei principi generali in materia di interpretazione degli atti amministrativi, nonché la violazione del principio generale di irretroattività degli atti amministrativi. 3.2.-Il secondo motivo è infondato. 3.3.-Alla stregua dell’indirizzo consolidato, il principio per cui il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale “nei rapporti … con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”) si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall'U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in Aziende Sanitarie Locali (cfr. da ultimo, Cass. n. 29099/2022; v. in particolare, Cass. 30/06/2015, n. 13333; inprecedenza v. già Cass.31/08/2007, n. 18448; tra le successive, cfr.
Cass. 23/12/2016, n. 26959; Cass. n.24639/2016; Cass. 05/07/2018, n. 17587; Cass.13/02/2020, n. 3676). Avuto riguardo a tale quadro normativo, può ribadirsi (come questa Corte ha già evidenziato, di recente Cass. n. 29099/2022, cit.) che la disposizione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10 regola la legittimazione passiva nei confronti di tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la Regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti -si è precisato - vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle Aziende Sanitarie, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce, non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato (cfr. ancora, in particolare, Cass. n. 13333 /2015, cit.).
Del tutto priva di pertinenza, è, pertanto, l'osservazione della ricorrente, secondo la quale, nel sistema delineato dalla DGR Lazio n. 602 del 2004, la legittimazione passiva dell’ente incaricato del pagamento non riguarderebbe le ipotesi di prestazioni, come nel presente caso, rese in epoca antecedente al 2004: infatti, la qualità di ente incaricato del pagamento, cui si collega la legittimazione passiva nei rapporti obbligatori con le strutture accreditate ai sensi e per gli effetti della norma in esame,discende dalla sua funzione di ente finanziatore delle Aziende Sanitarie, obbligato per legge al pagamento, attribuita e regolata da norme di legge statale, circostanza che costituisce la ratio fondante della pronuncia impugnata e sulla quale la ricorrente, nelle censure, non si sofferma. 4.1.-Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla direttiva esplicativa del Dipartimento Sociale Direzione Regionale SSR prot. 112072 del 4.10.2004, con cui la Regione ha reso operativa la DGR n. 602 del 9 luglio 2004, facendo decorrere la stessa, con riguardo all'attribuzione in capo alla Regione della funzione di pagamento, per conto delle ASL, in favore di Ospedali Classificati ed IRCCS, a far data dall'emissione delle fatture riferite alle prestazioni rese dal mese di aprile 2004. 4.2.-Ferme le ragioni di infondatezza della tesi della ricorrente esplicitate in relazione al secondo motivo, il terzo motivo è inammissibile. 4.3.-La motivazione del Corte distrettuale non è stata nemmeno adeguatamente censurata secondo i canoni del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., che rende l'apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimisCass. nn. 17247/2006, 18587/2014), non avendo il ricorrente assolto l'onere di indicare -ai sensi degli artt. 366, primo comma, n.
6) e 369, secondo comma, n. 4), cod.proc.civ. -il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Sez. U. nn. 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. nn. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020) mentre, nel caso di specie, la censura concerne l’interpretazione della direttiva amministrativa. 5.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 30.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorr