Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, representing a company against a sole proprietorship, did not act within the required timeframe, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18909/2016 R.G. proposto da : IPPOSERVICE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 52 C/O ST JANNONI SEB, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI PAOLO (DGVPLA49E08C632J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE SERGIO CAUTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICA IDA (DDMDIA66L46C298Z) rappresentato e difeso dall'avvocato BOSCO ANTONELLA (BSCNNL57E61C632X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.56/2016 depositata il 13/01/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l