Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Vetromed Vetrieria Mediterranea Spa, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural silence. The court ruled that such inaction constitutes a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the communication of a proposal for judgment definition constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19963/2016 R.G. proposto da : VETROMED VETRERIA MEDITERRANEA SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO ROBERTO DONATO (FRNRRT65A06F537M) -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO VETROMED VETRERIA MEDITERRANEA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE N.3, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI MICHELE (SNDMHL42A06A783B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PROCURA GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, SYSTEM VETRI SRL -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VIBO VALENTIA n.613/2015 depositata il 16/06/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli access