Italian Court dismisses appeal and remands case to acquire missing procedural records regarding medical fee prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the appeal and remanded the case to a new hearing to acquire missing procedural records. Plaintiffs argued for compensation due to the State's failure to timely implement EU directives on medical specialization fees, while the State contended the procedural defect required further investigation. The court decided to order the acquisition of a specific prior tribunal proceeding to verify the timeliness of the prescription defense before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: When a cassation appeal relies on the timeliness of a prescription defense, the court must acquire the original first-instance proceedings to verify the date of the parties' appearance and the separation of cases.
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Generato dall'IATesto completo
021 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16585/2021 R.G. proposto da: LEQUAGLIE COSIMO, NOVO SALVATORE, ROLLE TERESA, SANFILIPPO FABIO OLINDO, SPINA CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TEULADA, 55, presso lo studio dell’avvocato AMORUSO CARLO (MRSCRL71L31H501J) che li rappresenta e difende -ricorrente- GALBARDI LEONE, GANDINI TEODORA MARIA, GEMINIANI MARIA ANTONIETTA, GENOVESE LUCIO, GIARDINA SANDRO, GRASSO NELLINA, ITALIANO DANIELA, IULA ALCIBIADE, JEMOLI ROSANNA, LIPARI ANTONIO, LISCAIO MAURO, LORENZINI MARCO, MARIANI ANNITA, MASSARO CLAUDIO, MAZZUCATO ANDREA, MICALI ANTONIO GIROLAMO LETTERIO, MIGLIARDI ALDO, MONTESANTI ANGELA RITA, MOR TIZIANA, ODORIZZI PAOLO, ONORATO ALFREDO, PALUMBIERI GIUSEPPE, PANTANI EDMONDO, PASQUALETTO GIORGIO, PATTACINI CORRADO, PIAZZA ANTONELLA, PIERANGELI GABRIELLA, RACITI CIRINO, RAPISARDA FRANCESCO ALBERTO, RENI LIZIA, RENI FABRIZIO, ROCCHI RAFFAELE, ROSSI ELISABETTA GRAZIA, RUBINO MARIA ANTONIETTA, RUSSO ANTONIO, SALVAL MICKY, SANTACROCE FRANCESCO, SANTAGATI BIAGIO FILIPPO RICCARDO, SANTANGELO ANTONIO, SCIACCA ANGELO RITO, SERIO ROSA, SMREKAR VINCENZO, SPINETTA GIANNI, SPOLDI ELIO, SPORTELLI SERGIO, STORELLI GIORGIO, TAJANI RENATO, TAMPIERI MICAELA, TERZI ROBERTO, TUBINI ITALO ANGELO, TURRINA MARIAGNESE, VECCHIO IGNAZIO, AZZOLA ELEONORA, VERONA LILIA, VITTONE ALDO, VOTANO PATRIZIA, ZACCARIA SERGIO, ZANOLA GABRIELE, ZORZELLA LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHIELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistente- MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE elettivamente domiciliatiin ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2431/2021 depositata il .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. IN FATTO ED IN DIRITTO Lequaglie Cosimo, Novo Salvatore, Rolle Teresa, Sanfilippo Fabio Olindo e Spina Claudio hanno agito con atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e dell’Economia e Finanze al risarcimento dei danni derivati dalla mancata attuazione tempestiva da parte dello Stato delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei corsi di specializzazione per le professioni mediche, non avendo percepito alcun compenso.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda con sentenza gravata da appello dagli attori e la Corte di appello di Roma, con sentenza n.2431/2021, pubblicata il 2.4.2021, ha rigettato l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali. Lequaglie Cosimo, Novo Salvatore, Rolle Teresa, Sanfilippo Fabio Olindo e Spina Claudio hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale hanno resistito le parti intimate con controricorso. Con separato ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Galbardi Leone, Gandini Teodora Maria, Geminiani Maria Antonietta, Genovese Lucio, Giardina Sandro, Grasso Nellina, Italiano Daniela, Iula Alcibiade, Jemoli Rosanna, Lipari Antonio, Liscaio Mauro, Lorenzini Marco, Mariani Annita, Massaro Claudio, Mazzucato Andrea, Micali Antonio Girolamo Letterio, Migliardi Aldo, Montesanti Angela Rita, Mor Tiziana, Odorizzi Paolo, Onorato Alfredo, Palumbieri Giuseppe, Pantani Edmondo, Pasqualetto Giorgio, Pattacini Corrado, Piazza Antonella, Pierangeli Gabriella, Raciti Cirino, Rapisarda Francesco Alberto, Reni Lizia, Reni Fabrizio, Rocchi Raffaele, Rossi Elisabetta Grazia, Rubino Maria Antonietta, Russo Antonio, Salval Micky, Santacroce Francesco, Santagati Biagio Filippo Riccardo, Santangelo Antonio, Sciacca Angelo Rito, Serio Rosa, Smrekar Vincenzo, Spinetta Gianni, Spoldi Elio, Sportelli Sergio, Storelli Giorgio, Tajani Renato, Tampieri Micaela, Terzi Roberto, Tubini Italo Angelo, Turrina Mariagnese, Vecchio Ignazio, Azzola Eleonora, Verona Lilia, Vittone Aldo, Votano Patrizia, Zaccaria Sergio, Zanola Gabriele, Zorzella Luigi hanno impugnato la medesima sentenza della Corte di appello di Roma n.2431/2021.
Entrambi i ricorsi sono stati inseriti nel medesimo procedimento e la causa è stata posta in decisione all’udienza dell’8 giugno 2023. Con ordinanza interlocutoria depositata il 14 giugno 2023 questa Corte ha ritenuto necessario acquisire gli atti del procedimento di merito in relazione alle questioni di natura processuale agitate dai ricorrenti nel primo e nel secondo dei rispettivi ricorsi rinviava la causa a nuovo ruolo. Ritenuto che:
a) all’esito dell’acquisizione la causa è stata posta in decisione all’udienza del 16.1.2024;
b) rispetto al motivo di censura relativ o alla tempestività dell’eccezione di prescrizione, proposto da tutti i ricorrenti anche sotto il profilo esposto dai difensori dei ricorrenti Galbardi e altri nel primo motivo del ricorso dagli stessi presentato, è necessario acquisire il procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014, al cui interno dovrebbero risultare gli atti di costituzione delle parti e l’ordinanza di separazione delle cause in data 15 giugno 2017 essendo stato acquisito, in esito all’ordinanza interlocutoria, unicamente il procedimento del Tribunale di Roma recante il n.r.g. 16585/2018 nel quale sono transitate, all’esito della separazione dei giudizi , le domande proposte dai ricorrenti in cassazione nel procedimento in esame;
c) la causa va quindi rinviata a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del detto procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014; PQM Dispone acquisirsi gli atti del procedimento iniziato innanzi al Tribunale di Roma e recante il n.r.g.1000/2014 e rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando