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Ordinanza — n. 3193/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion order annulment due to invalid family residence permit renewal archive act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3193/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal against the Peace Judge's rejection of the expulsion order. The applicant argued that the internal archive of his family residence permit renewal was legally insufficient to justify the expulsion. The court ruled that an internal archive lacks the necessary content and legal effect to serve as a valid basis for expulsion, thereby annulling the administrative decision.

Regesto Legislator

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Art. 13, commi 2 e 8, d.lgs. 286/1998; An internal archive of a residence permit renewal request does not constitute a valid administrative act of denial and cannot legally serve as the presupposition for an expulsion decree.

Parole chiave

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residence permit renewal internal archive act expulsion decree annulment family reunification rights administrative validity Cassation appeal Peace Judge order rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 13, commi 2 e 8, d.lgs. 286/1998
Art. 5 comma 9, d.lgs. 286/1998
Art. 19 comma 1, d.lgs. 286/1998
Art. 5 comma 5 e 9 bis, d.lgs. 286/1998
Art. 115 c.p.c.
Art. 13 e 14, d.lgs. 286/1998
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17739/2021 R.G. proposto da : SENE DJILIrappresentato e difeso dall'avvocato CENTONZE SALVATORE (CNTSVT71E06B792X) -ricorrente- contro PREFETTURA LECCE -intimato- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE NAPOLI n. 43155/2020 depositata il23/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Il ricorrente Sene Djili, nato in Senegal il 6/6/1996, faceva ingresso nel territorio nazionale nel 2014 proveniente dal Senegal per ricongiungimento familiare con il padre Sene Mamadou e, giunto in Italia, gli venivarilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari dalla Questura di Lecce.

Nel 2016 presentava istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari senza ricevere alcuna risposta finchéin data 27/7/2020 il personale della Questura di Napoli gli not i ficava il decreto di archiviazione del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno per famiglia e contestualmente il Prefetto di Napoli adottava il provvedimento espulsivo avverso i l quale il ricorrente presentava tempestivo ricorso al Giudice di Pace di Napoli. Con provvedimento in data 23/12/2020 il Giudice di Pace di Napoli ha respinto l'opposizione proposta da SENE DJILI nato il 6/6/1996 in Senegal avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi dell'art.13, commi 2 e 8, d.lgs.286/1998, dal Prefetto di Napoli.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi.Il Prefetto non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.5 comma 9 e 13, comma 2, lett.b), e 19, comma 1 del d.lgs. 286/1998 ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c. perché il questore ha archiviato con atto interno l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentata dal ricorrente adottando un provvedimento che non aveva né contenuto né efficacia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Ne conseguiva l’illegittimità del provvedimento di espulsione. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. contestuale violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c.; degli artt.5 comma 5 e 9 bis d.lgs. per omesso esame dei vincoli familiari nel paese diaccoglienza ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla eccepita violazione dell’obbligo di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998 ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c.

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché logicamente connessi. L’atto di archiviazione non equivale nel contenuto e nell’efficacia all’archiviazione. Da esso non può legittimamente scaturire un provvedimento amministrativo di espulsione per difetto di valido atto presupposto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con decisione di merito ed il provvedimento espulsivo annulllato. Per la peculiarità del caso di specie le spese processuali del grado di merito e di legittimità sono da compensare.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione posto a carico di Sene Djili e compensa integralmente le spese proce