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Ordinanza Interlocutoria — n. 3143/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court orders new filing for separate detention extension appeals by Costa d'Ivoire national.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3143/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the current filing to order a new registration for the second appeal regarding detention extension. The applicant, a Costa d'Ivoire national, challenged two separate judicial decisions extending his hold at a center in Brindisi, while the Ministry of Interior argued for procedural consolidation. The court ruled that distinct legal acts require separate case files to ensure proper registration and procedural clarity.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5 D.Lgs. 286/1998; Art. 156 c.p.p.: Separate appeals against distinct administrative detention extensions must be registered independently to form autonomous case files, preventing procedural confusion.

Parole chiave

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detention extension immigration detention procedural filing case registration administrative appeal Costa d'Ivoire judicial review proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14, comma 5 D.Lgs. 286/1998
1.2.- Primo ricorso – Il Giudice di Pace di Brindisi, con decreto depositato in data 27/4/2023, su richiesta della Questura di Brindisi ai sensi dell’art. 14 d.l.g 286/98 (t.u.
Art. 156 c.p.p.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9652/2023 R.G. proposto da : SANGARE (o SONGARE) KARIM, elettivamente domiciliato in Lecce via G.Toma, 45, presso lo studio dell’avvocato CENTONZE SALVATORE (CNTSVT71E06B792X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il PROVVEDIMENTO d el GIUDICE DI PACE di BRINDISI n. 851/2023depositata il 27/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.1.- Nel procedimento iscritto al N.R.G. 9652/2023 risultano inseriti due ricorsi proposti avverso due differenti provvedimenti del Giudice di pacedi Brindisi. 1.2.- Primo ricorso – Il Giudice di Pace di Brindisi, con decreto depositato in data 27/4/2023, su richiesta della Questura di Brindisi ai sensi dell’art. 14 d.l.g 286/98 (t.u. imm.) in attesa della risposta dell’Ambasciata della Costa d’Avorio in merito alla identificazione dello straniero, ha prorogato il trattenimento di SANGARE (o Songare) Karim, c.f.

SNGKRM90A01Z313C, cittadino della Costa d’Avorio, presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco” per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, con il seguente dispositivo: “Verificata la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del termine di permanenza presso il C.P.R. di Brindisi per ulteriori gg. 30, considerato peraltro che allo stato non vi è nemmeno decretodi fissazione di udienza nel ricorso avverso il decreto di espulsione.

Visto l’art. 14 comma 5 D. Lgs. 286/98 DISPONE la proroga del termine di trattenimento, sussistendo i presupposti di legge per ulteriori gg. 30”. Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decretodel Giudice di pace depositato il 27/4/2023. Il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di mera costituzione, Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. 1.3.-Secondo ricorso – Il Giudice di Pace di Brindisi, con decreto deposito in data 31/5/2023, su richiesta della Questura di Brindisi in attesa che venisse organizzato il volo charter per il rimpatrio, ha prorogato il trattenimento di SANGARE (o SONGARE) Karim, c.f.

SNGKRM90A01Z313C, cittadino della Costa d’Avorio, presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco” per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998 «in ragione della probabile ed imminente organizzazione del volo charter» Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto del Giudice di pace depositato il 31/5/2023. Il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di mera costituzione. È stata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATO CHE: 2.- Va preliminarmente rilevato che i due ricorsi, proposti avverso due distinti provvedimenti del Giudice di pace, avrebbero dovuto essere registrati separatamente, di modo da far emergere anche al Registro generale la pluralità dei provvedimenti impugnati. A tal fine, è necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo, di modo che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al secondo ricorso ed agli atti ad esso relativi. Il presente procedimento equello di nuova formazione dovranno essere, quindi , fissati per la trattazione alla medesima adunanza camerale, unitamente al terzo ricorso iscritto al numero di R.G. 6911/2023, per ragioni di connessione, trattandosi di tre ricorsi proposti dal medesimo ricorrente Sangare (o Songare) Karim, c.f.

SNGKRM90A01Z313C, con l’assistenza del medesimo difensore.

P.Q.M.

- Dispone , previo rinvio a nuovo ruolo, la formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al secondo ricorso relativo al decreto del Giudice di pace di Brindisi depositato in data 31/5/2023 ed agli atti ad esso relativi; -Dispone, quindi, che il presente procedimento e quello di nuova formazione, siano fissati per la trattazione alla medesima adunanza camerale, unitamente al terzo ricorso iscritto al numero di R.G. 691