Italian Court dismisses deportation detention order due to expired duration despite procedural flaws in expulsion basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a peace judge's order extending the detention of a Serbian national in a pre-closure center. The applicant argued the underlying expulsion decree was void because the mandatory entry declaration requirement did not exist at the time of his arrival over thirty years ago. Although the court acknowledged the legal defect in the expulsion order, it ruled that the detention order itself had expired before the appeal could be fully resolved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. 286/98; Art. 360 c.p.c.: A detention order based on an expired administrative measure loses its legal effect upon the natural expiration of its duration, rendering subsequent appeals moot regardless of the underlying measure's substantive illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 277/2023 R.G. proposto da: MILENKOVIC SASA, elettivamente domiciliato in Lecce via G.Toma, 45, presso lo studio dell’avvocato CENTONZE SALVATORE (CNTSVT71E06B792X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE BRINDISI n. 4627/2022 depositata il30/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA Il ricorrenteMILENKOVIC Sasa, cittadino di nazionalità serba, nato in Serbia il 11.11.1972, attualmente trattenuto presso il c.p.r. di Brindisi “Restinco” in forza di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera disposto dal Prefetto di Rieti in data 2.12.2022, e contestuale trattenimento emesso dal Questore di Rieti prorogato dal Giudice di Pace di Brindisi in data 30.12.2022 esponeva che era entrato in Italia trent’anni fa, precisamente il 1.6.1992 e avendo riportato una condanna a pena detentiva, veniva attinto da decreto di espulsione all’atto della sua scarcerazione dal Prefetto di Rieti con decreto prot. n. 18/A.4/2022 del 2.12.2022, e trattenuto nel c.p.r.
“Restinco” di Brindisi. Avverso il provvedimento del Questore di Rieti di proroga del trattenimento il ricorrente ricorreva davanti al Giudice di Pace di Brindisi il quale convalidava il provvedimento. Avverso il provvedimento decisorio del Giudice di Pace di Brindisi emesso in data 30.12.2022, ai sensi dell’art. 14 d.l.g 286/98 (t.u. imm.), nel giudizio n. 4627/22, con cui si dispone la proroga del trattenimento per ulteriori giorni 30 presso il c.p.r. di Brindisi “Restinco”, disposto con il decreto del Questore di Rieti del 2.12.2022 il ricorrente proponeva tempestivo ricorso per cassazione con due motivi.
Si costituivano il Ministero dell’Interno, la Questura ed il Prefetto di Rieti al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia:Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 14 d.lg n. 286/98 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 t.u. imm. con riferimento all’art. 1, co. 2 l. 68/2007 –Macroscopica illegittimità e nullità radicale del provvedimento amministrativo di espulsione e dell’ordinanza impugnata –Violazione del principio di legalità di cui all’art. 13 Cost. e della doppia riserva di cui all’art.
10. Cost. perchè il Giudice di Pace ha concesso la proroga del trattenimento in c.p.r., nonostante il provvedimento di espulsione presupposto presentasse macroscopici profili di illegalità e di inefficacia. In effetti, pur dando atto il decreto prefettizio di espulsione che lo straniero fosse entrato in Italia oltre trent’anni orsono (1.6.1992), gli si rimprovera di non aver presentato la dichiarazione di presenza all’ingresso nel territorio nazionale; obbligo, questo, introdotto nel 2007, ossia dopo circa 15 anni dal suo ingresso nel territorio. Con il secondomotivo di ricorso, il ricorrente denuncia : Art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione all’art. 14 comma 5 d.lgn. 286/98 - Motivazione abnorme - Violazione del principio di legalità di cui all’art. 13 Cost. e della doppia riserva di cui all’art.
10. Cost. sotto altri profili.Con il secondo motivo di ricorso, ci si duole che il Giudice di Pace abbia concesso la proroga del trattenimento in c.p.r., sul presupposto che lo straniero non avesse provato di essere in possesso di un permesso di soggiorno, e quindi in violazione dell’art. 14, comma 5 del d.lg 286/1988, che consente la proroga solo in presenza di gravi ragioni oggettive e tipizzate. , l’art. 14 comma 5 t.u. imm. consente al Giudice di prorogare il trattenimento in casi eccezionali ed oggettivi, che ricorrono soltanto “qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione dei documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà”(art. 14, coma 5, secondo periodo, t.u. imm.).
Le predette gravi difficoltà,pertanto, nulla hanno a che vedere col possesso del permesso del permesso di soggiorno da parte dello straniero. La mancanza di permesso di soggiorno, infatti, è la condizione che accomuna tutti indistintamente gli stranieri trattenuti (essendo il presupposto che legittima il Prefetto all’adozione del decreto di espulsione, che a sua volta è il provvedimento presupposto e indefettibile per il provvedimento questorile di trattenimento), ma non può certamente costituire quel quid pluris necessario ai fini della proroga del trattenimento.
Il ricorso è fondato per il primo motivo. Al riguardo questa Corte ha affermato che: “In materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero. (Cass.
Sez.1, Ord. n. 18404 del 28/06/2023 resa in fattispecie del tutto sovrapponibile). Infatti l’espulsione dell’odierno ricorrente si fonda esclusivamente sulla omessa dichiarazione di presenza all’ingresso, di cui all’art. 1, comma 2, L. 68/2007 (a pagina 1 del suddetto provvedimento prefettizio, infatti, si afferma espressamente quanto segue: “RILEVATO che il cittadino straniero non ha presentato la dichiarazione di presenza di cui all’art. 1, c. 2 della L. 68/2007”). Il Giudice di pace, dunque, era senza dubbio obbligatoa rilevare questa manifesta illegittimità del provvedimento presupposto dal momento che l’obbligo cui il ricorrente non avrebbe adempiuto non era ancora previsto nel nostro ordinamento, essendo entrato in vigore nel 2007, ben quindici anni dopo il suo ingresso.
Nella fattispecie, viene in rilievo esclusivamente la circostanza che lo straniero avesse o meno presentato la dichiarazione di presenza (lett. b dell’art. 13, co. 2, D.lgs. 286/98), e non già la sua pericolosità sociale (ipotesi espulsiva prevista alla lettera c).. Il ricorso va, in conclusione, accolto per il primo motivo, assorbito il secondo e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato essendo decorso il termine di durata della proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico della parte soccombente. Trova però applicazione il seguente principio: 9.Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.
S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento ai due ricorsi accolti, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso ilprovvedimenti impugnati con ilcitato ricors o .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, e cass