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Ordinanza — n. 3055/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion order due to lack of defense rights and inadmissible evidence review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3055/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without ruling on costs. The appellant argued that the lower court violated his defense rights and failed to evaluate specific travel agency evidence. The court rejected these claims because the written procedure did not require oral defense and the lower judge's reasoning was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 18 comma 7 Dlgs 150/11; Art. 360 comma 1 nr.3 c.p.c.: Appeals challenging defense rights in written expulsion proceedings are inadmissible if no specific injury to defense is demonstrated, and evidence evaluation remains unreviewable if the lower court's reasoning is adequate.

Parole chiave

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expulsion order defense rights written procedure evidence evaluation inadmissible appeal contradictory principle judicial reasoning motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 18 comma 7 Dlgs 150/11
Art. 360 comma 1 nr.3 c.p.c.
18 comma 7 Dlgs 150/11 in riferimento all’art. 360 comma 1, nr.3 c.p.c.
Art. 183 comma 1 cpc
Art. 24 della Costituzione
d.lgs.286/1998, art.13, commi 2 e 8
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22847/2021 R.G. proposto da : DAUTI DAUT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTENERO SABINO, 30 (TEL/FAX 06.41290455 CELL. 3356626825), presso lo studio dell’avvocato AGOSTINELLI FRANCO (GSTFNC66T27H764L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA ROMA -intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE ROMA n. 42335/2020 depositata il04/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Con provvedimento in data 21/10/2021 il Giudice di Pace di Roma ha respinto l'opposizione proposta da DAUTI DAUT cittadino della Macedonia, avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi dell'art.13, commi 2 e 8, d.lgs.286/1998, dal Prefetto di Roma.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi. Il Prefetto non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 comma 7 Dlgs 150/11 in riferimento all’art. 360 comma 1, nr.3 c.p.c. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione erroneamente in violazione delle norme a difesa del contraddittorio. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 183, comma 1 cpc e 24 della Costituzione ex art. 360, nr. 3 c.p.c. perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione senza svolgimento di un regolare processo.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo perché il Giudice di Pace ha confermato il decreto di espulsione senza valutare la prova costituita dal biglietto di ingresso diuna regolare agenzia di viaggio. Il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili. Lamenta il ricorrente che il Giudice abbia ignorato le sue censure in ordine alla mancata concessione di un termine per controdedurre sebbene la questura si sia costituita tardivamente. I primi due motivi sono inammissibili in quanto il ricorrente non ha indicato quale sarebbe stata la lesione del proprio diritto di difesa considerato che il procedimento si svolgeva con trattazione scritta secondo la normativa processuale ratione temporis vigente e le censure si concentrano sulla lesione del diritto di difesa in udienza.

In ordine poi al terzo motivo occorre osservare che la valutazione delle prove da parte del giudice di pace è insindacabile nel giudizio di legittimità quando come nella specie sia congruamente motivata e pertanto il motivo è inammissibile. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

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