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Ordinanza — n. 3054/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-compliance with revocation rules and lack of factual clarity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3054/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to insufficient factual exposition and lack of clarity regarding the alleged error. The appellant failed to transcribe the specific portion of the lower court's decision containing the alleged factual mistake, violating procedural requirements for revocation petitions. Consequently, the court ruled that the omission stemmed from a discretionary evaluation of irrelevance rather than a factual error, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 398, comma 2, c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: A revocation petition must be self-sufficient by explicitly stating the contested facts; vague criticisms of the court's evaluation or lack of specific factual transcription render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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revocation appeal factual error procedural inadmissibility self-sufficiency requirement evaluation of facts correzione di errore materiale finzione di notifica postale falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 398, comma 2, c.p.c.
Infatti, la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass., n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 20635/17
Cass., n. 17179/20
Cass., n. 30720/22
3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass., n. 30720/22).
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Testo completo

REGGIANI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 6506/2022proposto da: ROSSIGNOLI ROBERTA FEDERICA,elett.te domic. presso l’avv. Marisa F. Costellidalla quale è rappres. e difesa , per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappres. p.t, elett.te domiciliata, in Roma, via Torlonia 33, presso l’avv. Stefano Astorri, rappres. e difesa dagli avv.ti Andrea Sandulli e Andrea Zoppini, per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso l’ordinanza n. 4384/2022 della Corte di Cassazione, pubblicata in data 10.2.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023dal Cons. rel., dott.

ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con ordinanza emessa il 22.2.08, il Tribunale di Milano accolse la domanda di Roberta FedericaRossignoli, la quale aveva lamentato di aver ricevuto da Poste Italiane s.p.a., a titolo di liquidazione di due buoni postali emessi l’8.11.86- acquisiti a seguito di successione del padre- per lire 5 milioni cadauno, una somma inferiore a quanto indicato nel retro degli stessi buoni postali e promesso in sottoscrizione. Al riguardo, la ricorrente allegava che i due buoni riportavano, sul loro retro, una tabella indicante interessi progressivi dal 9 al 16% fino al 20° anno, capitalizzati annualmente, e poi dal 21° anno una rendita fissa bimestrale di lire 1.777.400 fino al31 dicembre del 30° anno di conservazione.

Il Tribunale dichiaravadovuta, a titolo di rendimento dei due suddetti buoni, la somma complessiva di euro 40.527,24 lordi- al netto delle somme già incassate- osserva ndo che: tali buoni postali era no stati emessi quando i rendimenti stampati sul retro erano già variati, in diminuzione, ad opera del dm 13.6.86 che, all’art. 5 aveva stabilito che erano a tutti gli effetti buoni della nuova serie Q anche i precedenti buoni della serie P sui quali avrebbe dovuto essere apposta la dicitura “serie Q/P” e sul retro la tabella dei nuovi rendimenti;

Poste Italiane s.p.a. aveva rispettato parzialmente tale previsione, non impedendo l’applicazione del citato decreto il fatto che in origine i buoni fossero marcati con la serie O, perché già riqualificati come della serie P, rilevando il timbro relativo ai rendimenti della serie Q/P-come previsto dalla suddetta norma-che aveva superato la precedente classificazione della serie P/O; Poste Italiane aveva applicato un timbro relativo alla misura degli interessi per i primi 20 anni, ma nulla diceva circa i rendimenti dei successivi 10 anni che però erano da regolare secondo la tabella a stampa, unica che regolava la materia.

Con sentenza del 2020 la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione di Poste Italiane s.p.a. e, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, accertava che, in applicazione del dm 13.6.86 nulla era più dovuto dall’appellante rispetto a quanto già versato in favore della Rossignoli, condannandola a restituire la maggior somma ricevuta in esecuzione del provvedimento riformato. La Cassazione rigettava il ricorso presentato dalla Rossignoli avverso la predetta sentenza d’appello. Avverso quest’ultima sentenza della cassazione, Roberta Federica Rossignoli propone ricorso per vizio revocatorio, ex art. 391 bise 395, n.4, c.p.c., affidato a tre motivi, illustrato da memoria.

Poste Italiane s.p.a.resiste con controricorso, illustrato da memoria. RITENUTO CHE Il primo motivo deduce chenella parte della sentenza, relativa ai “fatti di causa”, si leggeva che la domanda era riferita ai buoni della precedente serie P, e che la Corte d’appello aveva ritenuto che i rendimenti dovessero essere calcolati nel minor importo fondato sul dm del 1986 e non in quello risultante dalla scritturazione a stampa concernente i buoni della serie P, Il secondo motivo deduce errore sui fatti di causa avendo la Cassazione ritenuto che il timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, non coprendo integralmente la tabella stampata sui buoni, si era concretizzato solo in una mera imperfezione dell’operazione materiale irrilevante sul piano negoziale, così decidendo in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite del 2007 in ordine all’obbligo di chiara informazione incombente su Poste Italiane s.p.a., nonché ritenuto che le due clausole stavano “per proprio conto”.La ricorrente assume altresì che la Corte era incorsa in grave equivoco basato sui fatti e documenti di causa, essendo stata data per presupposta la circostanza positiva che i moduli offerti alla ricorrente nel novembre del 1986 fossero della serie P, trasformati e resi efficaci come Q, trasformazione non contemplata dall’art. 173 cod. postale, e dal dm 13.6.86, ma anche vietata dalla direzione delle Poste.

Il terzo motivo deduce errore sulla sopravvenienza del decreto estensivo dei rendimenti, avendo la Corte ritenuto esistente un fatto escluso dai documenti di causa, atteso che rispetto alla data di sottoscrizione dei moduli non c’era stata alcuna sopravvenienza di dm. Il primo motivo èinammissibile. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., n. 20635/17; n. 17179/20).

Nel caso concreto, la ricorrente, anzitutto, non trascrive la parte della sentenza che sarebbe affetta dal vizio revocatorio, per cui emerge il difetto di autosufficienza. Infatti, la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata (Cass., n. 30720/22).

Inoltre, la doglianza è espressa poco chiaramente, senza specificazione della decisività dell’asserita erronea percezione dei fatti di causa. Infatti, il motivo , che pone in luce il mancato rilievo dell’originaria riconduzione del modulo contenente il buono alla lettera “o” invece che “p”,difetta radicalmente di decisività contrariamente a ciò che afferma la ricorrente. La O è stata pacificamente corretta, la Corte ha implicitamente rigettato il rilievo della contrarietà della correzione a circolare interna concentrando la parte motiva sulle rationes decisive che riguardano i buoni QP,e l’indicazione dei rendimento a tergo solo per i primi venti anni,svolgendo una argomentazione in diritto che non è inficiata dal mancato espresso rilievo dell’originaria indicazione “O”, poi corretta in “P” perché i buoni di cui si discute sono inconfutabilmente i QP.

Dunque l’omissione non è dovuta ad errore percettivo ma a valutazione d’irrilevanza ai fini della decisione. Il secondo motivo, consequenziale al primo, è inammissibile perché tende a censurare la motivazione dell’ordinanza impugnata, senza bene esplicitare i presupposti normativi dell’asserito errore revocatorio, riguardando in sostanza un errore di diritto Il terzo motivo, no n chiaramente sviluppato, è carente di autosufficienza, non trascrivendo o riportando il contenuto dell’ordinanza impugnata attinto dalla censura, e comunque si traduce in un’inammissibile critica dell’interpretazione collegiale, anche considerando che non è mai stato profilo affrontato quello della necessità di un nuovo decreto ministeriale oltre quello del 1986.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 3.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par