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Decreto — n. 2829/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 2829/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 2829/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19399/2023 R.G. proposto da : PJECI VULLNET, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE SIRTORI N. 56, presso lo studio dell’avvocato CORVASCE FRANCESCO (CRVFNC71M04H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato SIRAGUSA PIETRO (SRGPTR63P11I534P) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTORE PROVINCIA DI PALERMO -intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE TERMINI IMERESE nel procedimenton.1935/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 2829/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PJECI VULLNET, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE SIRTORI N. 56, presso lo studio dell’avvocato CORVASCE FRANCESCO (CRVFNC71M04H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato SIRAGUSA PIETRO (SRGPTR63P11I534P) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTORE PROVINCIA DI PALERMO -intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE TERMINI IMERESE nel procedimenton.1935/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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spese di difesa diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese omissione di soccorso ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19399/2023 R.G. proposto da : PJECI VULLNET, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE SIRTORI N. 56, presso lo studio dell’avvocato CORVASCE FRANCESCO (CRVFNC71M04H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato SIRAGUSA PIETRO (SRGPTR63P11I534P) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTORE PROVINCIA DI PALERMO -intimati- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE TERMINI IMERESE nel procedimenton.1935/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 29/