Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, LEDISS SRL, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, COOPSETTE SOC COOP N 541/2015, maintained the administrative liquidation. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20645/2017 R.G. proposto da : LEDISS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato LEONE GENNARO (LNEGNR48E08H501E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA COOPSETTE SOC COOP N 541/2015, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA (VLNCLN52L49H501U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TERZI GIULIO (TRZGLI51T26H223I), GARLASSI RITA (GRLRTI65B54H223A) -controricorrente- avverso decreto di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n. 4102/2017 depositata il 13/07/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l