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Ordinanza — n. 2612/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as plaintiff voluntarily withdrew the cassation request against bank loan contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2612/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the proceedings extinguished after the plaintiff voluntarily withdrew their cassation appeal. The lower courts had previously rejected claims regarding the transparency of Swiss Franc indexing clauses in a mortgage contract. Since the appellant renounced the request, the court had no basis to rule on the substantive legal arguments regarding contract validity.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: A cassation appeal is extinguished if the appellant voluntarily renounces the request, thereby terminating the judicial process without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of proceedings cassation renunciation mortgage contract transparency Swiss Franc indexing contractual nullity procedural termination

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.

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Testo completo

usta procura in atti, dagli avvocati Alberto Tedoldi e Daniela Parisi, presso lo studio dei quali in Milano, alla via Podgora, n. 12/a, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Barclays Bank Plc, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e Giovanni Damiani, elettivamente domiciliatosi presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Taurianova, n. 101 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata in data 12 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 gennaio 2024 dal consigliere Angelina-Maria Perrino. Oggetto: Mutuo-Rinuncia al ricorso. Ad. 11.1.2024 Rilevato che: Franco Verrelli convenne in giudizio, insieme con altri mutuatari, plc Barclays Bank chiedendo:

a) che fosse accertata e dichiarata l’invalidità delle clausole contenute nei contratti di mutuo che prevedevano l’indicizzazione al Franco Svizzero (CHF) e, precisamente, che disciplinavano «l’estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo de quibus, per vizio di trasparenza bancaria e/o per vizio del consenso dei mutuatari » ;

b) che il contratto fosse ricondotto alle previsioni di legge, con conseguente rideterminazione degli interessi e con condanna della Banca a restituire o a riaccreditare le somme percette in eccesso e a risarcire i danni; il Tribunale di Milano respinse la domanda e la locale corte d’appello ha rigettato l’appello successivamente proposto; a sostegno della decisione la corte territoriale ha osservato che:

a) il foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari riportava in modo chiaro e trasparente le variabili che incidevano sull’assetto economico del mutuo («tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero») e, inoltre, il riferimento all’euro era sempre accompagnato dalla dizione «indicizzato al franco svizzero»;

b) tale meccanismo di indicizzazione, chiaro ed intellegibile, non presentava i caratteri dell’illiceità, né determinava una situazione di apprezzabile squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti;

c) in ogni caso, l’eventuale scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non poteva determinare la richiesta di declaratoria di nullità, in quanto l’art. 35 1 comma del d.lgs. n. 206/2005 non prevede tale effetto;

d) il meccanismo di calcolo del tasso variabile ancorato nella valuta estera, in particolare in franchi svizzeri, non snaturava lo schema del mutuo in un implicito strumento finanziario di tipo derivato; contro questa sentenza Franco Verrelli ha proposto domanda di revocazione, adducendo la svista percettiva in cui sarebbe incorsa la corte d’appello, la quale non si sarebbe avveduta che nel testo del contratto di mutuo da lui stipulato, a differenza che in altri, non era stato affatto indicato il tasso di cambio convenzionale CHF/Euro e che anche nella riga dedicata a “cambio CHF/Euro convenzionale” era indicato l’importo 0,0000; ha chiesto quindi in via rescissoria la dichiarazione di nullità del mutuo, con esclusione di ogni effetto legato al cambio CHF/Euro convenzionale; la Corte d’appello di Milano ha rigettato la domanda, escludendo la sussistenza di qualsivoglia errore revocatorio, posto che la controversia aveva avuto a oggetto la validità della clausola di doppia indicizzazione, come previsto in una clausola contrattuale che si presentava uguale per tutti i mutuatari, che avevano svolto le medesime difese; a tanto ha aggiunto che il profilo della mancata indicazione del tasso di cambio convenzionale era stato sollevato per la prima volta da Verrelli soltanto nella memoria di replica alla comparsa conclusionale; contro questa sentenza Franco Verrelli propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui plc Barclays Bank replica con controricorso.

Considerato che: il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinunzia. Per questi motivi dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, l’11 gennaio 2024. Il Presidente