Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2602/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against bank, ruling that interest rate caps must be applied to the corrected account balance before checking for payment restitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2602/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation partially allowed the appeal against two appellate court judgments regarding a bank account dispute. The appellant argued that the lower courts erred by failing to deduct illegitimate charges from the account balance before verifying whether subsequent deposits constituted payments intended to extinguish the debt. The court agreed, establishing that the true nature of deposits can only be determined after reconstructing the account balance by removing all unauthorized debits, thereby separating the prescription defense from the calculation of the current balance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1422 c.c.; Art. 1815, comma 2 c.c.: The court must first reconstruct the actual give-and-take relationship by eliminating illegitimate charges before assessing whether subsequent deposits are solutorie, ensuring the prescription defense applies only to the corrected balance.

Parole chiave

Generato dall'IA
account balance reconstruction illegitimate charges deduction prescription defense application solutorie deposits verification interest rate cap calculation bank account dispute repetition of undue payment pagamento a contanti del saldo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1422 c.c.
Infatti, agendo sul conto corrente rielaborato, ossia depurato delle somme illegittimamente addebitate, si elude il disposto dell'art. 1422 c.c.
Art. 1815, comma 2 c.c.
art. 1422 c.c
Infatti, agendo sul conto corrente rielaborato, ossia depurato delle somme illegittimamente addebitate, si elude il disposto dell'art. 1422 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9141/2020
Cass. n. 24418/2010
Cass. n. 7721/2023
Cass. n. 3858/2021
Cass. n. 37099/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Giuli Pasquale, quale legale rappresentante della ditta Giu li Pasquale, rappresentata e difes a da ll’ Avv. Stefano Chiodini , elettivamente domiciliata presso il suo studio in F ermo , Corso Cavour, 39 -ricorrente- Contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’ Avv. Marco Proietto , pec: studiolegaleproietto@legalmail.it –controricorrente– avverso la sentenza n. 241/201 9 pubblicata il 19 . 2 .201 9 e della sentenza n.26/2020 pubblicatail 1 5 .1 . 20 20 , del la Corte di Appello diAncona, nel giudizio r.g. n. 605/2014, non notificate.

Oggetto: azione di accertamento del saldo prescrizione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ’8 . 1 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. − Con sentenza n. 134/2014 emessa in data 25/02/2014 dal Tribunale di Fermo sulladomanda di ripetizione di indebito avanzata da ditta Giuli Pasquale nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, il giudice di prime cure riteneva la nullità per indeterminatezza del tasso debitore e della commissione di massimo scoperto indicati nella scheda contrattuale del 6.6.1988, riteneva la validità delle condizioni economiche riportate nel successivocontratto 30.12.2003 solo relativamente ai tassi debitori ed alla periodicità trimestrale, rilevando per le commissioni di massimo scoperto l'omessa indicazione di criteri di determinazione della base di calcolo; il rapporto di conto corrente veniva riesaminato dalla data di accensione del 6.6.1988 al 31.3.2008 data dell'ultimo estratto conto disponibile; 2.

− venivano applicati il tasso di interesse legale dal 1988 al 8.07.1992, il tasso ex art. 117 TUBsino al sino al 29.12.2003, i tassi convenzionali dal 30.12.3003 al 31.03.2008; veniva applicata la capitalizzazione annuale dall'inizio del rapporto al30.06.2000 (data indicata dalla delibera CICR 9.2.2000) e, verificato il successivo adeguamento, la capitalizzazionetrimestrale dalla data del 1.7.2000 alla data del 31.03 .2008; determinava, quindi , un saldo attivo in favore del correntista pari ad €. 164.803,15; 3.− quanto alla verifica del supera m ento del tasso soglia, l'indagine veniva effettuata anche per il periodo precedente il 30.12.2003, ed il giudice di prime cure accertava un illegittimo addebito di €. 13.784,05.4.

−Con sentenza non definitiva n. 241/2019 La Corte di Appello di Ancona accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. avverso la ditta Giuli Pasquale , rimettendo conseguentemente in istruttoria per la verifica dell'intervenuta o meno prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito con riferimento alle rimesse solutorie (in considerazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito nel giudizio di prime cure) e per la verifica del superamento del tasso soglia nell’originaria pattuizione del 30.12.2003 in applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. ovvero nell’ipotesi in cui l’originaria pattuizione non sia usuraria, per il calcolo degli interessi dovuti mediante applicazione del tasso soglia in caso di superamento nel trimestre di riferimento. 5.

− Espletata CTU, la Corte ha accolto parzialmente il gravame e nuovamente determinato il saldo attivo in€ 56.668,55 . Per quanto qui di interesse, la Corteha statuito che:

a) nell'effettuare l'operazione di controllo delle rimesse solutorie occorre tener conto del c.d. saldo banca. Infatti, agendo sul conto corrente rielaborato, ossia depurato delle somme illegittimamente addebitate, si elude il disposto dell'art. 1422 c.c. che prevede che l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della pre scrizione delle azioni di ripetizione; 6. − Giuli Pasquale ha presentato ricorso per cassazione con un motivoed anche memoria. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.ha presentato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Ilricorrente deduce: 7.− Con il primo motivo: V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., con riguardo alle no rm e di cui agli artt. 2946 e 1422 c.c. per avere la Corte di Appello fatto illegittima applicazione delle norme sulla prescrizione alla domanda di accertamento mero del saldo del rapporto di conto corrente in essere tra le parti, ritenendo di espungere dalla determinazione di esso le rimesse del correntista qualificabili come solutorie, la cui ripetizione doversi ritenere prescritta per decorso del termine decennale ordinario alla data di proposizione della domanda introduttiva del giudizio; nonchè per avere la Corte demandato all’ausiliario di rideterminare il saldo del conto corrente in dichiarata applicazione del c.d.

“saldo banca”, invece che del saldo correttamente rettificato previa espunzione degli addebiti e degli oneri ed interessi indebitamente appostati.La Corte avrebbe errato nel non emendare dal saldo relativo al periodo precedente al decennio gli addebiti illegittimi ritenendo che si verrebbe a vanificare l’effetto della prescrizione che comporta l’intangibilità delle somme versate, ancorchè illegittimamente, in tale periodo. Tale principio sarebbe valido per le sole domande relative alla domanda di condanna della banca alla ripetizione di indebito e non per il mero accertamento del saldo di conto corrente ancora in essere.

L’errore incide anche sulla natura delle rimesse successive che assumono la loro reale funzione soltanto se il saldo banca viene depurato dalle appostazioni illegittime. 7.1− La censura è fondata. La doglianza, sostanzialmente, impone di stabilire quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie. Questa Corte ( n. 9141 / 2020 ) , ha ritenuto, sulla base dei principi già delineati con precedente sentenza delle S.U. (n.24418/2010), corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito.

Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo expost l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.La Corte ha espresso, la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullitàdelle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori.

Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzataa contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato (così quasi testualmenteanche Cass., n. 7721/2023 con ampia ricostruzione delle differenti posizioni espresse; sulle stesse conclusioni Cass., n.9141/2020; Cass., n. 3858/2021 e Cass., n. 37099/2022). 8.− Per quanto esposto, il ricorso va accolto; le sentenze impugnate vanno pertanto cassate, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso. Cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione,