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Ordinanza Interlocutoria — n. 2592/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on Swiss Franc mortgage clauses, remanding for public hearing due to lack of public enforcement issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione dismissed the appeal against the lower courts' rejection of claims regarding unclear Swiss Franc mortgage clauses. The territorial courts found the information sheets transparent and noted that any imbalance resulted from unfavorable exchange rates rather than contractual defects. Consequently, the Court declined to intervene, ruling that the case requires further examination in a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 37 bis, comma 4 Codice del consumo; Art. 123 c.p.c.: The court must assess whether contractual clauses lack clarity or are abusive, but if the imbalance stems from external factors like exchange rates rather than the clauses themselves, the appeal is dismissed and the case remanded for public hearing.

Parole chiave

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mortgage contract validity Swiss Franc indexation consumer protection law exchange rate imbalance public enforcement tools contractual transparency remand for public hearing contratto di mutuo

Disposizioni normative citate

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Art. 37 bis, comma 4 Codice del consumo
Art. 123 c.p.c.
art. 376 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30556/23
Cass. n. 23655/21
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Testo completo

Maurizio Fontana, Flavia Candela Tommaso De Masi, Andreina Polese, Rosangela Donnici, Stefania Donnici, Claudio Rigamonti, Marika Macalli, Walter Campi, Laura Pecoraro, Giuseppina Ascione, Raffaella Di Maggio, Federica Barbieri, Giorgio Frigau, Franco Verrelli, Cristina Gambino, Giovanni Careddu, Piera Beluffi, Giuseppe Michele Antonio Cacace e Alessandro Gallo, elettivamente domiciliatisi in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Tedoldi e Daniela Parisi, giusta procura in atti -ricorrenti- contro Barclays Bank Plc, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , Oggetto:

Mutuo. Ad. 11.1.2024 rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e Giovanni Damiani (a seguito della rinuncia al mandato dell’avv. Loris Bovo), elettivamente domiciliatosi presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Taurianova, n. 101 -controricorrente- avverso la sentenza nr. 621/2020 della Corte d’appello di Milano, depositata in data 21/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

Rilevato che: -Fabrizio Nicoletti, Viviana Destito, Antonio Maurizio Fontana, Flavia Candela, Tommaso De Masi, Andreina Polese, Rosangela Donnici, Stefania Donnici, Claudio Rigamonti, Marika Macalli, Walter Campi, Laura Pecoraro, Giuseppina Ascione, Raffaella Di Maggio, Federica Barbieri, Giorgio Frigau, Franco Verrelli, Cristina Gambino, Giovanni Careddu, Piera Beluffi, Giuseppe Michele Antonio Cacace, Alessandro Gallo Mauro Buglione e Linda Cameron (di seguito indicati per brevità «i mutuatari») convennero in giudizio plc Barclays Bank chiedendo:

a) che fosse accertata e dichiarata l’invalidità delle clausole contenute nei contratti di mutuo che prevedevano l’indicizzazione al Franco Svizzero (CHF) e, precisamente, che disciplinavano «l’estinzione anticipata e la conversione dei contratti di mutuo de quibus, per vizio di trasparenza bancaria e/o per vizio del consenso dei mutuatari»;

b) che il contratto fosse ricondotto alle previsioni di legge, con conseguente rideterminazione degli interessi e con condanna della Banca a restituire o a riaccreditare le somme percette in eccesso e a risarcire i danni; -il Tribunale di Milano respinse la domanda e la locale corte d’appello ha rigettato l’appello successivamente proposto; -a sostegno della decisione la corte territoriale ha osservato che:

a) il foglio informativo messo a disposizione dei mutuatari riportava in modo chiaro e trasparente le variabili che incidevano sull’assetto economico del mutuo («tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero») e, inoltre, il riferimento all’euro era sempre accompagnato dalla dizione «indicizzato al franco svizzero»;

b) tale meccanismo di indicizzazione, chiaro ed intellegibile, non presentava i caratteri dell’illiceità, né determinava una situazione di apprezzabile squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti;

c) in ogni caso, l’eventuale scarsa chiarezza delle clausole contrattuali non poteva determinare la richiesta di declaratoria di nullità, in quanto l’art. 35 1 comma del d.lgs. n. 206/2005 non prevede tale effetto;

d) il meccanismo di calcolo del tasso variabile ancorato nella valuta estera, in particolare in franchi svizzeri, non snaturava lo schema del mutuo in un implicito strumento finanziario di tipo derivato; - contro questa sentenza i mutuatari hanno proposto ricorso per ottenerne la cassazione, che hanno affidato a quattro motivi e illustrato con memoria, cui plc Barclays Bank ha replica to con controricorso, pure corredato di memoria; -questa Corte ha poi accolto l’istanza di riunione proposta dai ricorrenti con altro giudizio, promosso da Franco Verrelli, concernente sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano ha rigettato la domanda di revocazione della medesima sentenza impugnata nell’odierno giudizio; -fissata nuova adunanza camerale, in prossimità della quale i ricorrenti hanno proposto istanza al Primo Presidente ex art. 376 c.p.c. per l’assegnazione del giudizio alle sezioni unite e sono state depositate da entrambe le parti ulteriori memorie, Franco Verrelli ha rinunciato ai giudizi da lui intrapresi.

Considerato che: la questione posta dal ricorso si rivela di particolare rilevanza, sussistendo dubbi sulla tenuta dell’indirizzo espresso da questa Corte (con la sentenza n. 23655/2021) nel giudizio concernente la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 459/2019, le argomentazioni della quale sono state recepite dalla sentenza impugnata nell’odierno giudizio, secondo cui «In tema di contratti fra professionista e consumatore, allorché si controverta in sede civile sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, anche nella prospettiva dell'accertamento di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto [che si] determina a carico del consumatoreopera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge e scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement , che genera un dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4 Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso regolamento contrattuale oggetto dal provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato», al cospetto del più recente orientamento di Cass. n. 30556/23; questa Corte, con la pronuncia da ultimo citata,ha preso atto dell’accertamento della corte territoriale, simile a quello contenuto nella sentenza impugnata nel giudizio odierno, col quale si dissentiva motivatamente dal provvedimento dell’AGCM , e si acclarava che le clausole in discorso non difettavano di chiarezza e comprensibilità e che comunque non avevano carattere vessatorio, e ha stabilito che la gravosità dell’obbligazione dei mutuatari ―denunciata sotto i profili dell’eccessivo squilibrio, della violazione degli obblighi di diligenza professionale, buona fede, correttezza, trasparenza e chiarezza e del connesso divieto di abuso nei contratti e nei rapporti tra professionisti e consumatori, nonché della nullità per difetto di meritevolezza e di causa in concreto o per illiceità della stessa― è derivata non già dall’atteggiarsi delle clausole contrattuali in sé stesse considerate, bensì dal non preventivamente apprezzabile andamento del cambio , virato al contrario del passato in senso sfavorevole ai mutuatari; emergono, inoltre, profili di perplessità anche in relazione alla configurabilità, affermata da Cass. n. 23655/21, di una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di public enforcement, che comporterebbe il dovere di motivazione rafforzata ivi stabilito; gli aspetti in questione non sembrano configurare, peraltro, questioni di massima di particolare importanza, in considerazione dei profili in diritto coinvolti, la soluzione dei quali si può giovare dell’ampio approfondimento di temi similari ritraibile dalla giurisprudenza di questa sezione; né la distonia tra le indicate pronunce n. 23655/21 e 30556/23 pare tradursi in un contrasto bisognoso dell’intervento delle sezioni unite, posto che l’impianto di diritto della seconda si pone in linea di continuità con la prima (cfr. i punti 4.1. e 4.2. di Cass. n. 30556/23), di modo che la distonia è confinata alla diversa rilevanza assegnata all’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito in rapporto al dovere di motivazione rafforzata con riguardo alla decisione dell’AGCM; occorre quindi rinviare il giudizio per la trattazione in pubblica udienza.

Per questi motivi rinvia il giudizio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, l’11 gennai