Italian Court dismisses request to correct a cassation order based on alleged miscalculation of case value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared inadmissible a request by Immobiliare San Donato s.r.l. to correct an order regarding the liquidation of litigation costs. The applicant argued the court erred in valuing the case at €6,000 instead of €21,098.02, but the court found no textual discrepancy between the decision's reasoning and its operative part. Consequently, the court ruled that the alleged error was merely a matter of legal assessment rather than a material defect requiring correction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis, comma 1, c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: A request for correction of material errors is inadmissible when the alleged discrepancy concerns only the legal assessment of the case value rather than a clear textual inconsistency between the decision's reasoning and its operative provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 13959 anno 2023 proposto da: Immobiliare San Donato s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Buffa e dall’avvocato Daniele Ciuti, presso il quale è domiciliata; parte istante contro Unicredit s.p.a., già rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D’Ercole; parte controricorrentenel giudizio di cassazione concernente l’ordinanza n. 17995/2023 della Suprema Corte di cassazione depositata il giorno 22 giugno 2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 dicembre2023 dal consigliere relatore dott.
Massimo Sez. I–RG 13959/2023 camera di consiglio1.12.2023 Falabella. LA CORTE OSSERVA1. ― Con ordinanza n. 17995/2023, pubblicata il 22 giugno 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla Immobiliare San Donato s.r.l. e ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore di Unicredit s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che ha liquidato in euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge. Immobiliare San Domato ha domandato la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte: errore che ha dedotto essere fondato sull’inesatto apprezzamento del valore della causa, il quale, come indicato specificatamente a pag. 2 del ricorso per cassazione, sarebbe statodi euro 21.098,02 . 2.
─ L’iniziativa di Immobiliare San Donato, da qualificarsi come sollecitazione all’attivazione officiosa della Corte nel senso della correzione dell’errore materialeex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. ─ visto che lo stesso non è stato notificato a controparte e la notificazione stessa è stata disposta dal Presidente del collegio proprio in vista della possibile adozione del provvedimento emendativo ─ , non può aver seguito. Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è infatti esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione(Cass. 11 ag o sto 2020, n. 16877, proprio in fattispecie in cui la correzione era stata disposta sull'erroneo Sez.
I–RG 13959/2023 camera di consiglio1.12.2023 presupposto che il valore della causa fosse pari aun importo piuttosto che a un altro). Nel caso in esameil supposto errore non si ricava dal testo del provvedimento, facendo la ricorrente questione dell’asserita necessità di liquidare le spese in ragione di un dato importo (ricavato, oltretutto, dai valori medi─ senza che una liquidazione sulla base di tali valori possa ritenersi in alcun modo necessitata ─ e mancando di considerare le possibili maggiorazioni contemplate dall’art. 4 d.m. n. 55/2014).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza. Così deciso in Roma, nella camera