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Ordinanza — n. 2396/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging merit of probative assessment in administrator's liability case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2396/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the costs. The lower court had rejected the claim to join the company's liabilities based on the argument that the appellant's professional services were absorbed by his statutory management duties. The Court ruled that the trial judge's decision on the evidence and the scope of the management mandate constituted a matter of merit, which the Court of Cassation cannot review.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the trial judge's assessment of evidence or the substantive evaluation of whether professional services were absorbed by statutory management duties.

Parole chiave

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inadmissible appeal merit review probative assessment administrator liability management mandate curatore del fallimento commissario all'appuramento bonale dei debiti responsabilità dell'amministratore

Disposizioni normative citate

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Art. 2727 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
artt. 132 cod. proc. civ
Col terzo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16415/2020 R.G. proposto da: SERVADEI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ZAMPONE ALESSANDRO (ZMPLSN65R05H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSATTINI LUIGI ANDREA (CSTLND64S30L483L) -ricorrente- contro AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N 4/2015 M BUSINESS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato LENER GIORGIO (LNRGRG70P04H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 9480/2019 depositat o il 01/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Alessandro Servadei, dottore commercialista, ha chiesto di essere ammesso al passivo della M Business s.r.l. in amministrazione straordinariaper un credito professionale. Ha dedotto di essere stato nominato consigliere e presidente del c.d.a. della società in questione e delle società M Estate s.p.a. e Mercatone Uno Services s.p.a.,e di aver ricevuto un incarico aggiuntivo per lo svolgimento di attività di supporto e di consulenza professionale al c.d.a. di tutte le citate società(nonché al management del gruppo Mercatone Uno ) , quanto al progetto di ristrutturazione del debito e industriale al momento in corso e quanto alle procedure fino allora adottate e adottabili in futuro.

Il credito è stato escluso sul rilievo che non vi fosse prova che le prestazioni dedotte erano state svolte in esecuzione dell’incarico anziché in adempimento della carica sociale. L’opposizione del Servadei allo stato passivo è stata respinta dal tribunale di Bologna, il quale ha così argomentato(per la parte che in effetti rileva): -la nomina del Servadei era stata fatta in discontinuità col management precedente che aveva portato il gruppo al collasso; - la ristrutturazione del debito era compresa nella competenza gestoria ordinaria, e dunque nelle attribuzioni, del nuovo c.d.a.; -era stato d’altronde nominato un consulente esterno di alto livello (Alix Partners s.r.l.) al fine di mettere in atto le più opportune azioni necessarie a tutelare la continuità aziendale e di supportare e accompagnare il nuovo management delle società nel percorso di ristrutturazione; -dunque “certamente l’attività di consulenza e assistenza dal dr. Servadei per la ristrutturazione del debito e industriale (..) [era stata ] assorbita dalla carica gestoria assunta in tempo di grave e conclamata crisi dell’impresa”, ovvero era rientrata “nella competenza di Alix”.

Il dr. Servadei ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi. La procedura ha replicato con controricorsoe memoria. Il procuratore generale, nella persona del sost. proc. gen. dott. G.B. Nardecchia, ha depositato una requisitoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo il ricorrente denunzia la v iolazione o falsa applicazione delle norme in materia di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ.) e l’ omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione del decreto quanto al profilo sottostante relativo all’incarico professionale sottoscritto dalle part i il 7 - 4 - 2014, posto a fondamento della domanda.

Col secondo motivo censura la decisione per v iolazione o falsa applicazione degli artt. 2380-bis, 2381, 2389, 2475, 2222, 2229, 2233 cod. civ., e per omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione quanto(ancora) al profilo sottostante, perché a suo dire le competenze gestorie degli amministratori di società non comportano affatto che la società non possa decidere di conferire a un professionista, che già rivest a la carica amministrativa, anche un separato incarico professionale. Per cui ragionando come fatto dal tribunale di Bologna ne deriverebbe la nullità per difetto di causa di tutti gli incarichi conferiti a professionisti esterni per la consulenza e la gestione della crisi d’impresa, visto che si tratterebbe sempre di attività rientrante fra i compiti propri dell’organo amministrativo.

Col terzo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 att. cod. proc. civ., per avere il provvedimento dapprima riconosciuto che talune delle attività descritte dall’opponente esulavano dall’ordinaria attività gestoria e poi ritenuto che le stesse dovessero essere ricomprese nel mandato gestorio, così finendo per rendere illogica e incomprensibile la decisione. Col quarto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazionedegli artt.2727 e 2729 cod. civ., 115 cod. proc. civ., nonché l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione del decreto quanto al profilo sottostante, per avere il tribunale posto a fondamento della decisione fatti non provati, quale la già avvenuta assunzione (in verità solo presunta) di un congruo compenso per il mandato gestorio.

II. -Il primo motivo è inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi. Il tribunale di Bologna non ha deciso sul presupposto di una diversa esegesi del contratto inter partes, come invece obiet t ato dal ricorrente . Il tribunale ha ragionato sul versante della prova. Non a caso ha sottolineatoche “estremamente ardua è la distinzione tra l’attività svolta dal Servadei quale componente dell’organo amministrativo (..) e l’attività svolta dal medesimo quale professionista, perché il mandato gestorio al nuovo c.d.a. (..) aveva proprio il significato di affrontarela grave crisi in cui versava il gruppo e di tentare la soluzione con l’ausilio delle competenze professionali specifiche dei suoi componenti e in primis del suo presidente”.

In definitiva il tribunale ha preso atto della avvenuta stipulazione del contratto, ma nella parte che in effetti rileva ha ritenuto che – in concreto - l’attività della quale era stata chiesta, con l’insinuazione, la remunerazione aggiuntiva rientrava all’interno del perimetro del mandato gestorio dell’amministratore. La (vera)ratio decidendi è dunque questa: che non era sta t a fornita la provadello svolgimento di un’ attività ulteriore (remunerabile separatamente) rispetto a quella compresa nel mandato. III. -Il secondo motivo è inammissibile per la stessa ragione.

Il tribunale non ha disconosciuto affatto la possibilità che una società affidi a uno dei componenti del c.d.a. anche un separato incarico professionale. Questo tema è però inessenziale, in quanto il giudice a quo si è determinato attraverso una valutazione di merito a proposito delfatto che era stata chiesta la remunerazione di un’attività nel concreto ri compresa nelle attribuzioni proprie della carica sociale, e non dell’incarico aggiuntivo. IV. - Il terzo motivo è inammissibile, atteso che l’incongruenza motivazionale è stata riferita (peraltro genericamente) a un rilievo in sé non integrante la ratio decidendi.

V. - Il quarto motivo è inammissibile perché rivolto a sindacare direttamente il merito della valutazione probatoria. VI. –In conclusione, l’intero ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR. di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato