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Ordinanza Interlocutoria — n. 2385/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits financial services case to public hearing due to incidental appeal on interest start date.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2385/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the main appeal and the incidental appeal, ordering the case to be remitted to public hearing. The primary issue involved the nullity of a 1998 bond purchase and damages for breach of duty, while the incidental appeal focused on the start date of compensatory interest. The court decided to remit the case because the incidental appeal raised a complex legal question regarding interest calculation that required full public debate before a decision could be made.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 380-bis.2 c.p.c.: When an incidental appeal raises a question of law of particular relevance regarding the calculation of compensatory interest, the court must remit the case to public hearing rather than deciding in camera.

Parole chiave

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incidental appeal compensatory interest lucro cessante public hearing financial services breach of duty remittal to public hearing sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
resiste con controricorso; -le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod.
Art. 380-bis.2 c.p.c.
resiste con controricorso; -le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod.
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Ordinanza — n. 22418/2022 — snciv
Italian court dismisses bank appeal on debt repayment, citing lack of specific evidence for credit line and monetary damage claims.
Ordinanza — n. 124/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to prove specific facts regarding default risk. The court rejects the claim that the bank failed its informational duties. The ruling emphasizes the burden of proof on the investor for specific factual allegations. The decision upholds the lower court's finding on the investor's written authorization. The court notes the investor did not properly allege the default risk in prior proceedings. The judgment confirms the bank fulfilled its obligations under the specific circumstances. The appeal is declared inadmissible for lack of specific factual basis. The court applies the principle of specificity in civil litigation. The ruling establishes that general risk warnings suffice if the investor proceeds knowingly. The decision reinforces the burden of proof on the party raising new facts.
Ordinanza — n. 17347/2023 — snciv
Cassation court dismisses consumer claim for damages due to bank's failure to assess interest income in compensation calculation.
Ordinanza — n. 31681/2025 — snciv
Court dismisses appeal regarding bank account balance reconstruction when full statements are missing.
Ordinanza — n. 30160/2023 — snciv
Bankruptcy court allowed appeal against appeal court for declaring ineffective bank transfers not specifically requested.

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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36800/2019R.G. proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto Gargani, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale di Villa Grazioli, -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro Associazione Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Piergiuseppe Di Nola e Generoso Bloise, con domicilio eletto presso lostudio di quest’ultimo , sito in Roma, viale Trastevere, 209 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5330 /201 9 , depositata il 3 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023e, riconvocatosi il Collegio nella medesima composizione, del 9 Oggetto: intermediazione finanziaria gennaio 2024dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -la Intesa Sanpaolo s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Roma , depositat a il 3 settembre 2019, che, in accoglimento dell’appellodella Associazione SAPAR-AGIS (oggi, Associazione Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative):

i) ha dichiarato la nullità dell’acqui s to di bond argentini effettuato l’8 luglio 1998, condannandola alla restituzione in favore dell’Associazione della somma di euro 102.258,38, oltre interessi legali, versata in esecuzione di tale operazione; ii) la ha, altresì, condannata al risarcimento dei danni in favore dell’Associazione medesima , quantificati in euro 1.088.200,89, per violazione dei doveri di informazione al cliente e di corretta esecuzione di altre operazioni di investimento, anche esse relative all’acquisto di bondargentini; - la Corte di appello ha accolto il gravame evidenziando che , quanto alla domanda restitutoria relativa a ll’operazione intervenuta l’8 luglio 1998, erroneamente il giudice di primo grado aveva accolto l’eccezione di prescrizione, atteso che il relativo termine era stato interrotto dalla Associazione, e che , quanto alla domanda risarcitoria, la banca intermediaria non aveva reso edotto l’investitrice del rischio specifico delle operazioni e aveva agito in conflitto di interessi; -il ricorso è affidato a sette motiv i ; - resist e con controricors o la Associazione Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative, la quale propone ricorso incidentale, articolato in un unico motivo; - averso tale ricorso incidentale la Intesa Sanpa o lo s.p.a. resiste con controricorso; -le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: -non sussistono i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio, avuto riguardo alla necessità di affrontare la questione di diritto, di particolare rilevanza, interessata dal ricorso incidentale relativa alla individuazione della data di decorrenza degli interessi compensativida lucro cessante nell’ambito del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario nella prestazione dei servizi e delle attività di investimentoe accessori

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell’adunanza camer