Cassation court remands case to lower court regarding deferred transfer of bank account contract rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remand to the lower court for a public hearing. The parties contested the timing of withdrawal rights following a deferred transfer of a bank account contract and the validity of credit revocation. Due to the complexity of interpreting civil code provisions and the lack of specific precedent, the court deemed a public trial necessary to allow full adversarial discussion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2558, 2560 cod. civ.; Art. 112, 132 cod. proc. civ.: When a cassation appeal involves complex interpretation of statutory provisions regarding the transfer of business contracts and the timing of withdrawal rights, and no specific precedents exist, the case must be remanded for public hearing to ensure proper adversarial proceedings.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22671/2019 R.G. proposto da GESAFIN S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t. Luciano Pusceddu, rappresentatae difesa dall ' Avv. Leopoldo de' Medici , con domicilio eletto in Roma, viaArchimede, n. 97 ; –ricorrente e controricorrente – contro DOVALUE S.P.A., in persona della procuratrice speciale Laura Deborah Qua- dri, in qualità di procuratrice della BERENICE SPV S.R.L., rappresentatae difesadall'Avv. Alessandro Coluzzi, con domicilio eletto in Roma, via di Villa Piepoli, n.4;
–controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 759/19, depositata il 5 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere Guido Mercolino; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista NARDECCHIA, che ha chiesto l'acco- glimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale condizio- nato. Ritenuto che,con sentenza n. 14542/17, il Tribunale di Roma accolse la domanda proposta dalla Gesafin Immobiliare S.p.a., già intestataria di un conto corrente presso la Banca Carim –Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a., avente ad oggetto l'accertamento l'intervenuto trasferimento del contratto in favore della S.A.F.A.B.
S.r.l., e rigettò la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, avente ad oggetto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di Euro 3.776.531,07, oltre interessi; chel'impugnazione proposta dall'Italfondiario S.p.a., in qualità di rappre- sentante della Berenice SPV S.r.l., cessionaria dei crediti della Banca Carim, è stata accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 5 febbraio 2019, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda proposta dall'attrice e ha condanna to la Gesafin Immobiliare S.r.l. (già Gesafin Immobiliare S.p.a.) al pagamento della somma di Euro 3.934.362,75, oltre interessi le- gali; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per sei motivi, illustrati anche con memoria, la Gesafin S.r.l.in liquidazione , in qualità di avente causa della Gesafin Immobiliare S.r.l., a seguito di fusione per incorporazione; che ha resistito con controricorsola DoValue S.p.a., in qualità di procu- ratrice della Berenice SPV, proponendo ricorso incidentalecondizionato, arti- colato in due motivi, al quale la Gesafin ha resistito con controricorso.
Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2558 cod. civ., sostenendo che, nell'ancorare all'efficacia del conferimento del ramo di azienda, anziché alla comunicazione dello stesso alla Banca, la decorrenza del termine per l'e- sercizio del diritto di recesso, la sentenza impugnata non ha considerato che il subingresso del cessionario nei contratti costituisce un effetto naturale del trasferimento di azienda, che si verifica indipendentemente dall'accettazione della controparte e dalla comunicazione, la quale è finalizzata esclusivamente alla decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2481-bise 2462 cod. civ., osservando che, nell'attri- buire efficacia differita al conferimento del ramo di azienda, la sentenza im- pugnata non ha considerato che lo stesso aveva avuto luogo in esecuzione di un aumento di capitale della SAFAB S.r.l., al quale risultava pertanto inscin- dibilmente collegato; che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., rilevando che, nell'attribuire efficacia differita al conferimento del ramo di azienda, la Corte d'appello è incorsa in ultrapetizione, trattandosi di questione estranea all'oggetto del giu- dizio di appello, costituito esclusivamente dall'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. e dall'osservanza del termine di cui all'art. 2558 cod. civ., e non sollevata neppure nel giudizio di primo grado; che con il quarto motivo la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per averla condannata al pagamento in favore della Berenice SPV, sebbene la domanda fosse stata proposta dall'Italfondiario; che con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., non- ché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osser- vando che, nell'escludere l'intervenuto trasferimento del contratto in favore della conferitaria del ramo di azienda, la sentenza impugnata non ha consi- derato che, a seguito dell'ammissione della nuova SAFAB al concordato pre- ventivo, la Banca aveva insinuato il proprio credito al passivo della procedura, incassando l'importo di Euro 541.190,97in data 19 febbraio 2019; che con il sesto motivo la ricorrente deduce ancora la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., so- stenendo che, nel ritenere sussistente il credito azionato nei suoi confronti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del comportamento tenuto dalla Banca a seguito della comunicazione del conferimento di azienda, del man- dato irrevocabile all'incasso conferito dalla SAFAB alla Banca e delle conclu- sioni raggiunte dal c.t.u. nominato in primo grado; che con il primo motivo del ricorso incidentalecondizionato la controri- corrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1845, secondo comma,cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in difetto della chiusura del conto corrente, la revoca dell'apertura di credito non comportasse l'esigibilità delle somme utilizzate, e per aver conseguente- mente escluso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ., senza tenere conto della clausola contenuta nell'art. 10 del contratto, chene prevedeva l'immediata restituzione, e del collegamento esistente tra i vari rapporti intrattenuti dalla Gesafin Immobiliare, per effetto del quale quest'ultima aveva maturato un consistente debito, cui non corrispondeva alcun credito nei confronti della Banca; che con il secondo motivo la controricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la sentenza im- pugnata ha omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello con cui era stato contestato, in via subordinata, il subingresso della società conferitaria nei rapporti intrattenuti dalla società conferente, in virtù del carattere perso- nale dei contratti bancari, fondati sull'intuitus personae, in quanto frutto di una valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale del cliente; che la decisione del ricorso implica la risoluzione della questioneriguar- dante l'individuazione della data di decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di conto corrente bancario, in caso di trasferi- mento dell'azienda ad efficacia differita, del quale sia data comunicazione al terzo contraente in data anteriore a quella fissata dalle parti per l'operatività del trasferimento; che la complessità della predetta questione, che implica l'interpretazione degli artt. 2558 e 2560 cod. civ., e l'insussistenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità, inducono a ritenere opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alle parti di discutere la questione in contraddittorio tra loroe con la partecipazione del Pu