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Ordinanza — n. 2253/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to total waiver of rights by the appellant with full cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2253/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant formally renounced the lawsuit on November 22, 2023. The appellant, Giacomo La Russia, withdrew the appeal against the bankruptcy decree, and the opposing bankruptcy trustee accepted this withdrawal with a total agreement on cost compensation. Consequently, the proceedings were extinguished immediately without any further examination of the substantive legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's formal renunciation, and the supplementary unified contribution obligation does not apply to such withdrawals.

Parole chiave

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cassation appeal waiver of rights extinction of proceedings unified contribution bankruptcy appeal cost compensation renunciation reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
GIACOMO LA RUSSA, con atto datato 22.11.2023, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti ha rinunciato, al ricorso per cassazione iscritto al R.G.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 390 c.p
GIACOMO LA RUSSA, con atto datato 22.11.2023, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti ha rinunciato, al ricorso per cassazione iscritto al R.G.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19756-2016 r.g.proposto da: GIACOMO LA RUSSA, nato a Agrigento il 21/04/1961 c.f. LRSGCM61D21A089H ed ivi residente in via Piersanti Mattarella n. 52, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso principale dall'Avv. Alberto Seggio con studio legale in Agrigento(AG) alla via san Vito 26, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell’avv. Monica Agostino del Foro di Roma, alla Via Conca d’Oro n. 206 fax n. 1782750793 p.e.c. monicaagostino@pec.it. - ricorrente - contro FALLIMENTO GRACCIONE CARMELO ESTESO AI SOCI DI FATTO PULLARA GIUSEPPE, VATTANO PAOLO, CUSUMANO ANTONIO NONCHE ALLA SOCIETA’ DI FATTO ESISTENTI TRA GLI STESSI in persona del curatore Avv.

Vittorio Genovese c.f. GNVVTR62C18B602X con sede in 92029 Ravanusa (AG) Viale Lauricella n. 140 p.e.c. vittoriogenovese@avvocatiagrigento.it fax 0922870204 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Rizzo del Foro di Agrigento sito in 92027 -Licata (AG) Piazza Linares n. 25 p.e.c. angelorizzo@legalmail.it. - controricorrente - avverso il decreto n. 1347/2016 –R.G. 3251/2015 del Tribunale di Agrigento, Sez. Fallimentare, pubblicato il 19.07.16 e mai notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO E CONSIDERATO CHE Con ricorso del 16.8.2016 GIACOMO LA RUSSA ricorreva innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e nei confronti del FALLIMENTO GRACCIONE CARMELO per la cassazione del decreto n. 1347/2016 del Tribunale di Agrigento, pubblicato il 19.7.2016. Il Fallimento si costituiva con controricorso. GIACOMO LA RUSSA, con atto datato 22.11.2023, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti ha rinunciato, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. 19756/2016, con compensazione totale delle spese, rinuncia che è stata del pari accettata dal Fallimento controricorrente con atto sottoscritto dal Curatore fallimentare Avv.

Vittorio Genovese e dal difensore della curatela Avv. Angelo Russo. Prima di esaminare i motivi di ricorso , v a dunque dichiarata in limine l’estinzione del giudizio in seguito alla sopra descritta rinuncia del ricorso. Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’adesione alla rinuncia del controricorrente. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;

Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara