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Ordinanza Interlocutoria — n. 1638/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings on Veneto Banca liquidation immunity until Supreme Court resolves conflicting precedents.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1638/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the appeal against a judgment against Veneto Banca in liquidation, pending a resolution on the admissibility of creditor claims. While the bank argued that administrative liquidation bars all actions under specific laws, the court noted a split in its own recent jurisprudence regarding this issue. Consequently, the case was remitted to the new docket to be heard together with another pending appeal once the Court clarifies the legal rule.

Regesto Legislator

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Art. 80 T.U.B.; Art. 83, comma 3 T.U.B.; Art. 96 l.fall.: The Court of Cassation suspends proceedings regarding the admissibility of claims against banks in administrative liquidation pending a unified ruling on the conflict between the Banking Law and the Insolvency Law.

Parole chiave

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administrative liquidation bankruptcy law creditor claims procedural admissibility legal conflict suspension of proceedings judicial precedent diritto bancario

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 99 del 2017
5969 del 2023, questa Corte ha già rinviato alla pubblica udienza la questione della proseguibilità del giudizio nei confronti di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa giusta il d.l. n. 99 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
legge 31 luglio 2017, n. 121
99del 2017, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, con il quale sono stati disciplinati l’avvio e lo svolgimento della proceduradi liquidazione coatta amministrativa ex art.
Art. 80 T.U.B.
121, con il quale sono stati disciplinati l’avvio e lo svolgimento della proceduradi liquidazione coatta amministrativa ex art. 80 T .
Art. 83, comma 3 T.U.B.
Ha rimarcato che, ai sensi dell’art. 83, comma 3, T .
Art. 96 l.fall.
Il contrasto, che ruota essenzialmente sull'operatività, o meno, di un richiamo indiretto della l.fall., art. 96, comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9461 del 22.5.2020
Cass. n. 5662 del 2010
Cass. n. 5662 del 2010; Cass.
Cass. n. 17327 del 2012
5662 del 2010; Cass. n. 17327 del 2012; Cass.
Cass. n. 24156 del 2018
17327 del 2012; Cass. n. 24156 del 2018).
Cass. n. 8463 del 2022
Cass. n. 8463 del 2022; Cass.
Cass. n. 12948 del 2022
8463 del 2022; Cass. n. 12948 del 2022, deliberata nella stessa udienza; Cass.
Cass. n. 19888 del 2022
12948 del 2022, deliberata nella stessa udienza; Cass. n. 19888 del 2022, che ha ritenuto che l'indirizzo della sentenza 9461/2020 fosse ormai superato).
Cass. n. 13191 del 2023
5969 del 2023 (nello stesso senso, del resto, ha proceduto la più recente ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 13191 del 2023, nel ricorso n.r.g.
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24181/2020r.g. proposto da: MOCARELLI PIERO e MOCARELLI GIOVANNI, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Enrico Caruso, con domicilio eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo enrico.caruso@milano.pecavvocati.it. - r icorrent i - contro VENETO BANCA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede in Montebelluna (TV), alla Via Feltrina Sud n. 250, in persona dei commissari liquidatori Avv.

Giuliana Scognamiglio e dott. Giuseppe Vidau , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AvvocatoFabio Civale, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Bisenton. 37, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Piscitello. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cron. 1 383 /20 20 , della CORTE DI APPEL L O DI MILANO,pubblicata il giorno 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/01/2024dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE 1. Piero Mocarelli e Giovanni Mocarelli hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 giugno2020, n. 183, pronunciata nel contraddittorio con Veneto Banca s.p.a..

2. Quest’ultima, posta in liquidazione coatta amministrativa, costituendosi con controricorso, corredato da analoga memoria, ha insistito, pregiudizialmente, nella richiesta di declaratoria di improcedibilità dell’azione di controparte atteso che, in data 25 giugno 2017,è stato emanato il d.l. n. 99del 2017, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, con il quale sono stati disciplinati l’avvio e lo svolgimento della proceduradi liquidazione coatta amministrativa ex art. 80 T . U . B . , tra l’altro, di Veneto Banca s .p. a .. Ha rimarcato che, ai sensi dell’art. 83, comma 3, T .

U . B . , dalla data di insediamento degli organi liquidatorie comunque dal sesto giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa della banca, non potrà essere proposta,né proseguita, alcuna azione contro la banca in liquidazione, né, per qualsiasi titolo,potrà essere promosso,né proseguito , alcun atto di esecuzione forzata o cautelare nei confronti della banca in liquidazione. RITENUTO CHE 1.Ancor prima dell a descrizione dei motivi d i ricorso, rileva il Collegio che,con ordinanza interlocutoria del 19 giugno/17 luglio 2023, n. 20463, era stata rinviata a nuovo ruolo la trattazione del ricorso n. 14547 del 2019, pendente tra le stesse parti, per consentirne la trattazione unitamente a quello oggi in esame concernente l’impugnazione, proposta dai medesimi odierni ricorrenti, contro la decisione reiettiva della richiesta di revocazione della stessa sentenza già impugnata con l’ordinario ricorso per cassazione:ciò «attesa la pregiudizialità del ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla revocazione che, se fosse revocata, comporterebbe la cessazione della materia del contendere sul ricorso avverso la sentenza di appello». 1.2.

Disposta, dunque, la trattazione congiunta di tali ricorsi, il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale odierna, ha rilevato, nel ricorso n.r.g. 14547 del 2019, che, con ordinanza interlocutoria n. 5969 del 2023, questa Corte ha già rinviato alla pubblica udienza la questione della proseguibilità del giudizio nei confronti di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa giusta il d.l. n. 99 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 2017, controversa nella più recente giurisprudenza di legittimità, in cui si fronteggiano due diversi orientamenti. 1.2.1.

Da un lato, e proprio con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, si è sostenuto che nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione (cfr.Cass. n. 9461 del 22.5.2020). 1.2.2.

A tale orientamento non mancano riscontri, sia pure in fattispecie diverse da quella delle banche venete, nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5662 del 2010; Cass. n. 17327 del 2012; Cass. n. 24156 del 2018). 1.3. La giurisprudenza più recente di questa Sezione, tuttavia, ha disatteso il predetto orientamento e ha ritenuto che il giudizio possa comunque procedere. 1.3.1. È stato affermato, infatti, che, in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 2017, per effetto del rinvio operato dall'art. 2 medesimo d.l. alle norme del T.U.B., le quali a loro volta rinviano (art. 80 nel testo applicabile pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, è configurabile l'ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. 1.3.2.

Di conseguenza, secondo questo secondo indirizzo, il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma della l.fall., art. 96, il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione (cfr.

Cass. n. 8463 del 2022; Cass. n. 12948 del 2022, deliberata nella stessa udienza; Cass. n. 19888 del 2022, che ha ritenuto che l'indirizzo della sentenza 9461/2020 fosse ormai superato). 1.4. Il contrasto, che ruota essenzialmente sull'operatività, o meno, di un richiamo indiretto della l.fall., art. 96, comma 2, n. 3, per la liquidazione coatta amministrativa delle banche, non è stato ritenuto meramente diacronico dalla citata ordinanza interlocutoria, attiene ad una norma processuale di frequente e trasversale applicazione e presenta, perciò, interesse nomofilattico. 1.5.

Il Collegio, pertanto,ha rit enuto di dover rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso n. 14547 del 2019 in attesa della decisione della descritta questione rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 5969 del 2023 (nello stesso senso, del resto, ha proceduto la più recente ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 13191 del 2023, nel ricorso n.r.g. 8617/2019, nei confronti proprio di Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa).

2. Ne consegue che, proprio al fine di assicurarne la trattazione congiunta con quest’ultimo, pure l’odierno ricorso, in cui Veneto Banca s.p.a. in liquidazione ha sollevato analoga eccezione nel proprio controricorso, va rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della questionesuddetta. PER QUESTI MOTIVI La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della questione posta dall’ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 5969del 2023, già rinviata inpubblica udienza. C