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Ordinanza — n. 1594/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding bank account contract nullity and interest calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1594/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Società Lombarda di Archeologia s.r.l. inadmissible against the Milan Court of Appeal's rejection of their claims. The appellant argued that the lower court incorrectly refused an order to produce bank account contracts and misinterpreted accounting documents to deny interest overcharges. The court ruled that the appeal failed to address the core issue of the appellant's own failure to activate document retrieval and that evidentiary evaluations are non-appealable.

Regesto Legislator

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Art. 117, 119 t.u.b.; Art. 210 cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.: An appeal is inadmissible if it does not address the ratio decidendi regarding the imputability of the applicant's failure to produce documents, and if it merely criticizes the discretionary evaluation of probative evidence or the allocation of the burden of proof in banking disputes.

Parole chiave

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bank account contract nullity interest overcharge determination order to produce documents burden of proof allocation inadmissible appeal grounds discretionary evidentiary evaluation accounting instrument interpretation conto corrente

Disposizioni normative citate

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Art. 117 t.u.b.
Art. 119 t.u.b.
Art. 210 cod. proc. civ.
civ., per aver la sentenza impugnata respinto l’istanza di esibizione, avanzata ai sensi dell’art. 210 cod.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 166 cod. proc. civ.
Art. 167 cod. proc. civ.
art. 210 cod. proc. civ
civ., per aver la sentenza impugnata respinto l’istanza di esibizione, avanzata ai sensi dell’art. 210 cod.
artt. 2697 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 34476
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15474/2021R.G. proposto da Società Lombarda di Archeologia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta t a e difes a dall’avv. Domenico Capristo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Folino, sito in Roma, via Apuania, 12 -ricorrente - contro CF Liberty Servicing s.p.a., quale mandataria della Banco BPM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Gian Michele Uggé, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Enrico Chianese, sito in Roma, viale Luigi Schiavonetti, 278 -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3044 /20 20 , depositata il 24 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto: conto corrente bancario -ordine di esibizione RILEVATO CHE: - la Società Lombarda di Archeologia s.r.l. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Milano , depositata il 24 novembre 2020 , di reiezione dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi che aveva respinto le sue domande di accertamento della nullitàe/o inefficacia delle clausole del contratto di conto corrente relative alla determinazione degli interessi ultralegali, alla loro capitalizzazione trimestrale, all’applicazione delle commissione di massimo scoperto e di altri oneri e spese non pattuiti e di rideterminazione del saldo di tale conto; - la Corte di appello, dopo aver riferito che il giudice di primo grado aveva respinto le domande attoree in ragione della mancata produzione del contratto, ha disatteso il gravame osservando che la mancata produzione in giudizio degli estratti conto integrali non consentiva di poter individuare analiticamente le poste annotate in modo asseritamente indebito; -il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la CF Liberty Servicing s.p.a., quale mandataria della Banco BPM s.p.a.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo la r icorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 119 t.u.b., 210 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per aver la sentenza impugnata respinto l’istanza di esibizione, avanzata ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., del contratto di conto corrente bancario e dei relativi estratti contoin ragione del la mancata attivazione della correntista nell’acquisizione di tali documenti a seguito di richiesta avanzata alla banca ai sensi dell’art. 119 t.u.b.; -evidenzia, sul punto, che a seguito di una siffatta richiesta la banca si era limitata a indicare alla correntista la possibilità di rivolgersi in filiale e che non aveva inviato alcun documento; - aggiunge che il giudice di appello, nonostante avesse riconosciuto nell’ordinanza con cui era stata ammessa la consulenza tecnica d’ufficio che la mancata produzione del contratto di conto corrente non era imputabile alla correntista per aver quest’ultima dato prova di aver inutilmente richiesto il documento alla banca, aveva posto a carico della correntista medesima l’onere di dimostrare «la prova negativa della documentazione dell’accordo»; -il motivo è inammissibile; - la Corte di appello ha riferito che, a seguito della richiesta della correntista di avere copia del contratto e dei relativi estratti conto ex art. 119 t.u.b., la banca aveva invitato la richiedente a prendere contatto con la filiale « che provvederà in merito, con i costi pubblicizzati sui fogli informativi … » , ma la correntista non si era attivata in tal senso; -ha, quindi, ritenuto che la condotta della banca fosse coerente con gli obblighi previsti dall’art. 119 t.u.b., mentre la condotta inerte della correntista non giustificava l’emissione del sollecitato ordine di esibizione della documentazione in oggetto; -ha, quindi, concluso per l’inidoneità della documentazione prodotta a consentire la chiesta rideterminazione del saldo del conto corrente; - orbene, la doglianza non coglie la ratio decidendi vertente sulla imputabilità della mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente bancario e dei relativi estrattialla ricorrente; - con il secondo motivo quest’ultima deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 119 t.u.b. e 166 e 167 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata travisato il contenuto dei documenti contabili in atti ed errato in ordine all’interpretazione dell’onere della prova; - si duole, in particolare, che fatto che la Corte di appello non ha esaminato le argomentazioni sviluppate con le note difensive del 16 settembre 2019 e riprese con la comparsa conclusionale e non ha tenuto conto del fatto che il consulente tecnico d’ufficio aveva riferito di essere in grado di espletare il mandato; -sottolinea la possibilità di pervenire a una rideterminazione del saldo di un conto corrente anche in caso di estratti conto incompleti utilizzando, a tal fine,i conti scalari; -il motivo è inammissibile; -nella parte in cui critica la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine all’apprezzamento della concludenza della documentazione contabile prodotta in giudizio, la doglianza si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie che non può essere sindacata in questa sede con censura per violazione e falsa applicazione di legge (cfr.

Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2017, n. 34476); - con riferimento, poi, alla contestata applicazione del principio dell’onere della prova, si osserva che nei rapporti di conto corrente bancario il cliente che agisceper ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'esistenza di siffatte clausole e d elle annotazioni a debito effettuate in esecuzione delle stesse; -se è vero che ai fini del l’individuazione dell ’importo del le annotazioni indebitepuò farsi riferimento non solo agli estratti conto, ma anche ad altristrumenti rappresentativi delle movimentazioni, l’accertamento in ordine all’idoneità di tali altri strumenti a dimostrare il credito vantato, in relazione al loro grado di certezza e completezza, è rimessa al la valutazione discrezionale delgiudice di merito, in quanto tale anch’essa non sindacabile in questa sede sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della legge; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma