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Ordinanza — n. 1588/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bank liability for non-transferable check cashing, citing beneficiary's contributory negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1588/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by UnipolSai against the Florence Court of Appeal's decision finding joint liability between the bank and the insurance company. The lower court held that while the bank was contractually liable for allowing a non-transferable check to be cashed by an unauthorized person, the beneficiary was also 50% at fault for mailing the check via ordinary post. The court dismissed the appeal because the appellate court correctly applied established case law regarding the beneficiary's voluntary assumption of risk and the inspecibility of factual assessments on contributory negligence.

Regesto Legislator

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Art. 1227 c.c.; Art. 43 legge ass.: In cases of non-transferable check cashing by an unauthorized person, the beneficiary's use of ordinary mail constitutes contributory negligence, sharing liability with the bank for the resulting loss.

Parole chiave

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non-transferable check contributory negligence ordinary mail service contractual liability joint responsibility unauthorized cashing assessable risk indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 1227, first paragraph, Civil Code
Ragioni della decisione I.- La ricorrente denunzia nell’ordine: (i) violazione o falsa applicazione dell’art. 1227, primo comma, cod.
Art. 40 Criminal Code
Art. 41 Criminal Code
Art. 43 Insurance Law
in ordine al nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno e alla esatta individuazione dei criteri che lo stabiliscono;(iii) violazione o falsa applicazione dell’art. 43 legge ass.
Art. 132 Civil Procedure Code
Art. 115 Civil Procedure Code
civ., e dell’art. 115 stesso codice,per motivazione apparente tanto in relazione al principio di diritto affermato e ai suoi corollari, quanto in relazione all’incidenza della spedizione postale ordinaria dell’assegno medesimo quale fatto incidente sull’abusivo pagamento del titolo; (vi) violazione dell’art.
Art. 360, no. 5, Civil Procedure Code
Non è quindi conforme alla ricostruzione del vizio ex art. 360, n.
D.P.R. n. 115/2002, Art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 132 cod. proc. civ
art. 111 cost
115 stesso codice,per motivazione apparente tanto in relazione al principio di diritto affermato e ai suoi corollari, quanto in relazione all’incidenza della spedizione postale ordinaria dell’assegno medesimo quale fatto incidente sull’abusivo pagamento del titolo; (vi) violazione dell’art. 111 cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U n. 14712-07
Cass. Sez. U n. 12477-18
14712-07 e Cass. Sez. U n. 12477-18, entrambe esplicitamente richiamate), ma considerando esistente anche ilconcorso di colpa della stessa assicurazione, al 50 %, rea di aver inviato l’assegno per posta ordinaria e di non essersi sincerata della conseguente ricezione da parte del beneficiario.
Cass. Sez. U n. 8053-14
Cass. Sez. U n. 24659-16
Cass. Sez. U n. 9769-20
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35381/2019 R.G. proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato SILIMBANI MAURIZIO GIORGIO (SLMMRZ56R13L219D) -ricorrente- contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2373/2018 depositata il 15/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Fatti di causa Il tribunale di Siena ha respinto la domanda proposta da Fondiaria-Sai s.p.a. contro la Banca Monte dei Paschi di Siena per l’avvenuto pagamento, da parte di questa, di un assegno non trasferibile di 3.718,49 EUR , posto all’incasso da persona diversa dall’effettivo beneficiario previa spendita del nome di questi ed esibizione di documenti falsificati contestualmente all’ apertura di un libretto di risparmionominativo sul quale l’importo inizialmente era stato versato. La corte d’appello di Firenze ha riformato la decisione ravvisando esistente la responsabilità della banca secondo il modello di responsabilità contrattuale(Cass.

Sez. U n. 14712-07 e Cass. Sez. U n. 12477-18, entrambe esplicitamente richiamate), ma considerando esistente anche ilconcorso di colpa della stessa assicurazione, al 50 %, rea di aver inviato l’assegno per posta ordinaria e di non essersi sincerata della conseguente ricezione da parte del beneficiario. La Fondiaria-Sai ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi, illustrati da memoria. La banca non ha svolto difese. Ragioni della decisione I.- La ricorrente denunzia nell’ordine: (i) violazione o falsa applicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., per avere la sentenza rilevato il concorso colposo del creditore in ordine al finale abusivo incasso del titolo, in ragione dell’avvenuta spedizione del titolo stesso a mezzo posta; (ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. in ordine al nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno e alla esatta individuazione dei criteri che lo stabiliscono;(iii) violazione o falsa applicazione dell’art. 43 legge ass. in ordine alle particolari modalità di incasso di un titolo non trasferibile, secondo i criteri della responsabilità contrattuale ravvisati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14712 del 2007, essendo stato l’assegno negoziato mediante versamento su libretto di deposito anziché su conto corrente; (iv) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla responsabilità esclusiva della banca girataria per l’incasso in sede di apertura del rapporto bancario col soggetto non legittimato, apertura costituente l’unico antecedente indispensabile ai fini del pagamento; (v) violazione o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 115 stesso codice,per motivazione apparente tanto in relazione al principio di diritto affermato e ai suoi corollari, quanto in relazione all’incidenza della spedizione postale ordinaria dell’assegno medesimo quale fatto incidente sull’abusivo pagamento del titolo; (vi) violazione dell’art. 111 cost. per avere la sentenza mancato di attribuire rilevanza alla duplice incongrua identificazione del presentatore del titolo, dapprima al momento dell’apertura dellibretto e poi al momento del versamento dell’assegno.

II. -Allo scrutinio dei motivi è necessario premettere che la corte d’appello ha ritenuto esistente la responsabilità della banca per l’avvenuto pagamento dell’assegno a soggetto non legittimato.Solo che ha ravvisato anche il concorso di colpa dell’assicurazione emittente per aver inviato l’assegno per posta ordinariae per non aver verificato, nei giorni successivi, se l’assegno fosse giunto in effetti all’indirizzo del beneficiario. In particolare ha sottolineato che l’assicurazione aveva trasmesso l’assegno per mezzo del servizio postale, con spedizione in plico ordinario,pur essendo notorio, e pur essendo effettivamente noto anche alla stessa emittente (per il rilevante numero di casi analoghi già verificatisi), che tale mezzo di spedizione è esposto a un rischio molto alto di trafugamento dell’assegno spedito , e pur avendo la stessa assicurazione a disposizione un differente mezzo di pagamento a distanzacostituito dal bonifico bancario.

Da questo punto di vista ha concluso che il fatto che il danno si fosseprodotto a causa del comportamento della banca negoziatrice , non conforme alla dovuta diligenza, non poteva escludere la eguale efficienza causale anche del comportamento del traente l’assegno non trasferibile, per le modalitàscelte nel far pervenire l’assegno medesimo al legittimo beneficiario. III. - Ciò stante, i l quinto e il sesto motivo di ricorso sono manifestamente infondati, perché contrariamente a quanto in essi sostenutola motivazione della sentenza esiste ed è pienamente in grado di manifestare la ratio decidendiin tutti i suoi passaggi.

IV. -Nella ricostruzione dei fatti la motivazione è inoltre basata su affermazioni che non risultano essere state mai contestate. Invero il quarto motivo di ricorso, sebbene riferendosi all’omesso esame di fatti, non indica fatti storici decisivi, puntualmente dedotti nella sede di merito, che la corte d’appello avrebbe dovuto valutare in vista di una soluzione diversa. Non è quindi conforme alla ricostruzione del vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. oramai costituente pacifico approdo della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez.

U n. 8053- 14). V. -I primi tre motivi di ricorso sono in parte inammissibili, perché riflettono un tentativo di rivisitazione del giudizio di merito, e in parte comunque infondati. La circostanza che sia di tipo contrattuale la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge ass. l’incasso di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario del titolo non possiede alcun effetto a proposito della decisione in questa sede impugnata. Certamente è tale la responsabilità della banca negoziatrice, come precisato da Cass.

Sez. U n. 14712-07 ai fini dell’assoggettamento dell’azione di danni all’ordinario termine di prescrizione decennale e come confermato da Cass. Sez. U n. 12477-18 a proposito delle possibilità difensive e probatorie della banca stessa. Ma ciò la corte d’appello non ha negato affatto, e niente toglie a che possa affermarsi, in base alle circostanze concrete, che vi sia anche un concorso di responsabilità dell’emittente l’assegno incassato da persona diversa dal legittimato. In caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall’avente diritto, accanto alla responsabilità della banca negoziatrice è altresì configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l’obbligo dell’identificazione del beneficiario dell’assegno, così come questa Sezione ha già avuto modo di riconoscere proprio in rapporto al caso dell’emittente che abbia inviato per posta ordinaria l’assegno indebitamente negoziato da terzi (v.

Cass. Sez. 1n. 24659-16). Un eguale principio è stato fissato, in ultimo, dalle Sezioni Unite: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”(Cass.

Sez. U n. 9769 - 20) . Dopodiché è questione di fatto lo stabilire se esista, nel singolo caso concreto, un contegno colposo del danneggiato tale da incidere - causalisticamente - sull’accadimento finale e sulla sua conseguenza dannosa.La relativa valutazione spetta interamente al giudice del merito e resta insindacabile in cassazione ove, come nella specie, logicamente motivata. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a