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Ordinanza — n. 1565/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1565/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1565/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30262/2021 R.G. proposto da : AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato PAMPHILI LUIGI (PMPLGU61L31H501D) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 (GIA' AUSL RM H), rappresentata e difesa dall’avvocato MERELLI STEFANO (MRLSFN58M17A132S) -controricorrente- nonché contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso lo studio dell’avvocato D'AMATA CARLO (DMTCRL69C01G838A) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro UBI FACTOR S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2828/2021depositata il 19/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

Regesto Legislator

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art. 97 della Costituzione; Ordinanza — n. 1565/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

Parole chiave

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responsabilità ospedaliera rimborso ospedaliero spese mediche fatturazione ospedaliera partecipazione alle spese in caso di cura ospedaliera fornitore di prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 97 della Costituzione
2440/19247 , dell’art. 97 della Costituzione, degli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30262/2021 R.G. proposto da : AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato PAMPHILI LUIGI (PMPLGU61L31H501D) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 (GIA' AUSL RM H), rappresentata e difesa dall’avvocato MERELLI STEFANO (MRLSFN58M17A132S) -controricorrente- nonché contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA, 27, presso lo studio dell’avvocato D'AMATA CARLO (DMTCRL69C01G838A) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro UBI FACTOR S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2828/2021depositata il 19/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 8098/2015, pubblicata il 15 aprile 2015, il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”, dalla AUSL RM H, dalla Regione Lazio e da Ubi Factor s.p.a., quale cessionaria del credito della I.N.I. S.r.l. relativo a prestazioni di risonanza magnetica erogate nei mesi di ottobre e novembre 2007 e di cui alle le fatture nn. 135 del 19 novembre 2007 e n. 150 del 19 dicembre 2007 per la complessiva somma di Euro 246.839,74, dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Azienda Ospedaliera e della Regione Lazio, condannava la AUSL RM H a corrispondere alla UBI la somma di Euro 59.679,33 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2001 ed alla rifusione, nella misura della metà, delle spese di lite, compensandole tra le altre parti.

2. Con sentenza n.2828/2021pubblicata il 19 aprile 2021, 1a Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello proposto dalla S.p.A. UBI Factor e l’appello incidentale proposto dalla ASL Roma 6 (già ASL Roma H) e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e, per l’effetto, condannava la predetta Azienda Ospedaliera al pagamento in favore della società appellante Ubi Factor s.p.a. della somma di € 59.679, 33 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/02, nonché dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla somma di € 187.156,60 corrisposta in data 24 luglio 2014, condannando la stessa Azienda Ospedaliera al pagamento su detta somma degli interessi nella misura prevista dal D. lgs. 231/02 dal 31° giorno dalla fattura 150/2007 del 19.11.2007 sino al 24 luglio 2014, data del saldo.

3. Avverso questa sentenza l’Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” propone ricorso, affidato a due motivi, resistito con separati controricorsi dalla Regione Lazio e dall’AUSL Roma 6. Ubi Factor s.p.a. è rimasta intimata.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Parte ricorrente e l’AUSL Roma 6 hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I motivi di ricorso sono così rubricati: «i) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., degli artt. 16 e 17 del RD n. 2440/19247 , dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 8 quater ed 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, dell’art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/93, degli artt. 101, II comma, 112, 115 e 116 c.p.c. (Art. 360, n. 3).; ii) violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 e 1421 c.c., degli artt. 16 e 17 del rd n. 2440/19241, dell’art. 97 della costituzione, degli artt. 8 quater ed 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360, I comma, nn. 3 e 4 c.p.c.)».

La ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto ed errores in procedendo, tutti dipendenti dall’omesso rilievo della mancanza (e quindi della validità) di un titolo contrattuale (che si assume né dedotto, né prodotto in giudizio), avente forma scritta, idoneo a costituire titolo fondante un’obbligazione che potesse formare oggetto di centralizzazione presso l’Azienda Ospedaliera ricorrente, che, di conseguenza, evidenzia l’insussistenza del diritto azionato nei suoi confronti in relazione al pagamento di somme qualificabili come corrispettivoe interessi moratori .

2. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, come eccepito dalle controricorrenti. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno (Cass. 1519/2023).

Nel caso di specie, la sentenza è stata pubblicata il 19.04.21, sicché considerando la sospensione feriale dall’1 al 31-08-2021, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine perentorio del 19.11.21, composto dal termine semestrale (19.04.21/19.10.21), cui aggiungere i trentuno giorni del mese di agosto 2021, e dunque entro il 19.11.21 (venerdì), quale ultimo giorno per la notificazione. Il ricorso è stato invece spedito per la notificazione a mezzo pec a Ubi Factor s.p.a., come da ricevuta di accettazione della notificazione ‒ eseguita ai sensi della l. n. 53/1994 ‒ il «20/11/2021 alle ore 00.01,07», ossia il giorno di sabato successivo all’ultimo giorno utile per la notifica (la ricevuta di avvenuta consegna reca la data e l’orario «20/11/2021alle ore 00.01,08»); le notifiche a mezzo pec alle altre parti sono state spedite successivamente (il 20.11.21 alle ore 00:09:00 alla Regione Lazio elo stesso giorno alle ore 00:11:44 all’AUSL).

Le argomentazioni difensive svolte dalla ricorrente con la memoria illustrativa non colgono nel segno, dovendo farsi applicazione del principio suesposto. In particolare, la notifica non può ritenersi tempestiva, poichéla generazione della ricevuta di accettazione non è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), in quanto, come già evidenziato, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno (Cass. 1519/2023citata).

Non è pertinente il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.75/2019, rilevato che nella fattispecie anche la prima notifica, eseguita nei confronti di Ubi Factor s.p.a., è avvenuta dopo le ore 24 (00 del giorno successivo), seppure solo di un minuto, contrariamente a quanto pare sostenere la ricorrente. Neppure sono pertinent i il richiamo alla pronuncia di questa Corte n.4789/2018, atteso che proprio dalla RAC (ricevuta di avvenuta consegna) risulta la tardività della notificazione, come sopra precisato, e quello alla pronuncia di questa Corte n.15035/2016, considerato che la ricorrente, pur affermando che il contenuto della RAC possa confutarsi con una semplice prova contraria, non offre alcuna prova della tempestività dell’invio, ritenendolaimpossibile da fornire. 3.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna controricorrente, seguono la soccombenza, mentre nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite con riguardo alla parte rimasta intimata.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’AUSL Roma 6 delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge; condanna la ricorrente alla rifusione in favore della Regione Lazio delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di