Cassation court dismisses creditors' appeal due to bankruptcy declaration ending the dispute subject matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by MPS Capital Services and Banco BPM inadmissible. The court found that the debtor, Il Leccio S.p.A., had been declared bankrupt after the preventive agreement was homologated, rendering the subject matter of the dispute non-existent. Consequently, the court ruled that the proceedings became time-barred and ordered a full compensation of costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: The definitive declaration of bankruptcy following the homologation of a preventive agreement causes the cessation of the dispute's subject matter, rendering subsequent appeals inadmissible and exempting appellants from double unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15136-2017proposto da: MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., rappresentata e difes a da ll ’ Avvocat o FABIO NANNOTTI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonché BANCO BPM S.P.A., rappresentata e difesa da ll’ Avvocat o GIUSEPPE MERCANTI per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro IL LECCIO S.P.A. , rappresentat o e difes o da gli Avvocat i GAETANO ATTANASIO, ANDREA DIANDA e FRANCO CECCHIELLO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché COMMISSARIO GIUDIZIALE DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO IL LECCIO S.P.A.; -intimato - avverso il DECRETO N. 807 /20 17 del la CORTE D ’ APPELLO DI FIRENZE,depositato i l 31 / 3 / 20 17 ;Ric. 2017n.15136 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 12 /1 2 / 202 3 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla controricorrentein data 16/10/2023, la società Il Leccio s.p.a., a seguito della risoluzione del concordato cui la stessa era stata ammessa, è stata dichiarata fallita dal tribunale di Lucca con sentenza n. 39 del 5/5/2021 e che tale sentenza, come emerge dagli atti acquisiti in giudizio, è diventata definitiva perché il reclamo proposto avverso la stessa è stato respinto con sentenza della corte d’appello di Firenze n. 2305 del 26/11/2021 non impugnatanei termini di legge; ritenuto che: -la definitiva dichiarazione di fallimento della società ammessa al concordato preventivo poi omologato determina, in ragione della sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione invocata, la definitiva cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di legittimità, promosso dai creditori MPS Capital Service s.p.a. e Banco BPM s.p.a. per ottenere la cassazione del decreto della corte d’appello che aveva respinto il reclamo da essi proposto contro il provvedimento di omologazione; -che va pertanto dichiarata la sopravvenuta i mprocedibilità dei ricorsi, con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio; - che l’improcedibilità d ei ricorsi esclude, infine, la sussistenza dei presupposti per condannare i ricorrenti al pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
Ric. 2017n.15136 - Sez. 1 - CC del 12 dicembre 20 2 3 La Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità dei ricorsi e compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti. Così deciso in Roma, nella c amera di consiglio