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Ordinanza Interlocutoria — n. 1400/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding applicability of corporate finance prohibition to cooperative banks.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1400/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a bankruptcy tribunal's decision to nullify a mortgage loan due to functional connection with share purchases. The tribunal applied Article 2358 of the Civil Code to a cooperative bank, finding a functional link between the loan and the acquisition of shares by the company's shareholders. The court decided to remand the case for public hearing because the applicability of this prohibition to cooperative banks remains a disputed legal issue requiring further examination.

Regesto Legislator

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Art. 2358 c.c.; Art. 375, comma 2, cod. proc. civ.: The Court of Cassation holds that the applicability of the prohibition on functional financial assistance to cooperative banks and popular banks is a matter of substantive law requiring further examination, thus remanding the case for public hearing.

Parole chiave

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functional financial assistance corporate finance prohibition cooperative banks bankruptcy opposition nullity of contract remand for hearing share acquisition sostegno finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 2358 c.c.
per aver il tribunale ritenuto che la sanzione per la violazione dell’art. 2358 c.c. sia la nullità del contratto di mutuo strumentale all’acquisto delle azionie non una mera responsabilità risarcitoria; 2.4.
Art. 2519 c.c.
Art. 2525 c.c.
Art. 2529 c.c.
Art. 1418 c.c.
1418 e 1419 c.c., per aver il tribunale ritenuto il contratto di mutuo affetto da nullità (o inefficacia) totale (art. 1418 c.c.), anziché parziale (art.
Art. 1419 c.c.
1418 c.c.), anziché parziale (art. 1419 c.c.) e cioè limitata alla sola somma impiegata per l’acquisto delle azioni di BPVI (290mila euro); 2.5.
Art. 1322 c.c.
Considerato che: 2.1.– il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1322 c.c. e degli artt.
Art. 95 l.fall.
Art. 96 l.fall.
Art. 93, comma 4 l.fall.
98 l.fall., quando non si tratta va di “domanda nuova”, bensì di mera emendatio libelli, passibile di essere financo disposta d’ufficio dal Giudice in applicazione dell’art. 93, comma 4, l.fall.
Art. 98 l.fall.
Art. 99 l.fall.
Art. 375, comma 2, cod. proc. civ.
– sussistono al riguardo i presupposti di cui all’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. 9404/2015
alle società cooperative e alle banche popolari che ne rivestano la forma, risolta in senso positivo in un precedente di questa Corte (Cass. 9404/2015) ed in senso negativo dalla preponderante e più recente giurisprudenza di merito; 4.
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20109/2021 R.G. proposto da : AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, quale procuratore di BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA IN L.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO (GZZRNG63P28C352L) rappresentato e difeso dall'avvocato CAPPELLETTO MARCO (CPPMRC46T16L736G) -ricorrente- contro FALLIMENTO CUNIAL ANTONIO I.L.C.A. S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato RAMPINI BONCORI FERNANDO (RMPFNN74D15D548M), indirizzo PEC: marco.cappelletto@venezia.pecavvocati.it -controricorrente- nonchécontro FALLIMENTO CUNIAL ANTONIO LLCA SRL -intimato- avverso DECRETO del TRIBUNALE di TREVISO n. 113 /202 1 depositatoil 21/06/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che: 1. –con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Cunial Antonio I.L.C.A. s.r.l. , proposta da Amco Asset Management Company s.p.a. quale procuratore di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. (di seguito BPVI) in Liquidazione Coatta Amministrativa contro l’esclusione del credito di euro 1.180.158,76 derivante da mutuo fondiario, insinuato con prelazione ipotecaria; 1.1. – in particolare, il tribunale ha ritenuto:

i) che l’art.2358 c.c., dettato per le s.p.a., è applicabile anche all e banche popolari aventi la forma sociale di società cooperativ a per azioni , anche per analogia con l’art. 2519 c.c., risiedendo la ratio del divieto di assistenza finanziaria funzionale all’acquisto delle azioni nell’esigenza di salvaguardia dell’effettività del patrimonio sociale, a tutela delle ragioni dei creditori e dei soci; ii) che il Fallimento ha dimostrato la sussistenza di un collegamento funzionale tra l’erogazione di mutuo fondiario e finanziamento chirografario alla società Cunial e l’acquisto di azioni di BPVI da parte dei soci di Kuma s.r.l., società che deteneva il 100% della Cunial , e, quindi, l’unitarietà dell’operazione; iii) che la coincidenza temporale tra erogazione del mutuo, bonifico a Kuma e ai suoi soci della somma di euro 500milae acquisto da parte lo r o di azioni di BPVI , seppure per il minor importo di euro 290mila, dimostra che l’operazione era stata concordata a condizione che i soci sottoscrivessero l’aumento di capitale di BPVI; iv) che la provvista per il bonifico a Kuma di euro 5000mila era costituita dall’accredito di euro 1.106.250,00 a titolo di mutuo ipotecario;

v) che la conseguenza della violazione dell’art. 2358 c.c. consiste nella nullità dell’operazione nel suo complesso e quindi del mutuo ipotecario ; vi) che la domanda subordinata di ammissione al passivo in via chirografaria a titolo di ripetizione d’indebito o arricchimento senza causa è inammissibile perché formulata per la prima volta in sede di opposizione. 2. –avverso detta decisione l’opponente propone ricorso per cassazione in cinque mortivi, cui il fallimenti intimato resiste con controricorso; entrambe le parti depositano memoria.

Considerato che: 2.1.– il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1322 c.c. e degli artt. 95 e 96 l.fall., per aver il tribunale ritenuto sufficiente un nesso occasionale a configurare il collegamento negoziale/funzionale tra il finanziamento fondiario erogato e l’acquisto di titoli azionari di BPVI, ai fini dell’applicabilità dell’art.2358 c.c., peraltro, in violazione del giudicato endofallimentare; 2.2. –i l secondo lamenta violazione degli artt. 2358, 2519, 2525, 2529 c.c., per aver il tribunale ritenuto applicabile l’art.2358 c.c. alle banche popolari e società cooperative; 2.3.– il terzo deduce violazione degli artt. 1418 c.c. e 2358 c.c. per aver il tribunale ritenuto che la sanzione per la violazione dell’art. 2358 c.c. sia la nullità del contratto di mutuo strumentale all’acquisto delle azionie non una mera responsabilità risarcitoria; 2.4.

–il quarto allega violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., per aver il tribunale ritenuto il contratto di mutuo affetto da nullità (o inefficacia) totale (art. 1418 c.c.), anziché parziale (art. 1419 c.c.) e cioè limitata alla sola somma impiegata per l’acquisto delle azioni di BPVI (290mila euro); 2.5. – il quinto mezzo prospetta la violazione degli artt. 93 , comma 4, 98 e 99 l.fall., per avere il tribunale dichiarato inammissibile la domanda subordinata di ammissione al passivo del credito in via chirografaria, a titolo di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, in quanto formulata solo nel ricorso ex art. 98 l.fall., quando non si tratta va di “domanda nuova”, bensì di mera emendatio libelli, passibile di essere financo disposta d’ufficio dal Giudice in applicazione dell’art. 93, comma 4, l.fall. 3.

– il Collegio ritiene che le questioni poste dal ricorso meritino un approfondimento in pubblica udienza, avuto riguardo, in particolare, alla questione della applicabilità o meno dell’art.2358 c.c. alle società cooperative e alle banche popolari che ne rivestano la forma, risolta in senso positivo in un precedente di questa Corte (Cass. 9404/2015) ed in senso negativo dalla preponderante e più recente giurisprudenza di merito; 4. – sussistono al riguardo i presupposti di cui all’art. 375, comma 2, cod. proc. civ.;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trattazione del ricorso in pubblic