Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper procedural choice regarding bankruptcy credit ranking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer attempted to challenge a bankruptcy credit ranking via a civil procedure appeal instead of the specific bankruptcy objection. The lower court correctly rejected the claim under the principle of liquid reason, noting the issue was already dismissed in the bankruptcy distribution objection phase. The Court upheld this procedural error, ruling that the appeal lacked the necessary constitutive prerequisites to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 l. 794/1942; Art. 14 d.lgs. 150/2011: A claim regarding the priority of a professional credit in bankruptcy proceedings must be raised exclusively through the specific bankruptcy objection mechanism; a civil appeal challenging such ranking is procedurally inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23659/2020 R.G. proposto da : LIMONE Avv. MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Sebino n. 32, presso il propriostudio, difeso da sé medesimo -ricorrente - contro MOLINO ALIMONTI s.r.l. in concordato preventivo omologato, con sede in Ortona, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio n.34, presso lo studio dell’AvvocatoQuirino D’Angelo, che l o rappresenta e difende , unitamente all'Avvocato Duilio Manella, giusta procura speciale congiunta al ricorso -controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti in R.G. n. 1828/2019 depositata in data11/8/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. L’Avv. Mario Limone, con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis cod. proc. civ. e 14 d. lgs. 150/2011, chiedeva che venisse accertata la prededucibilità del credito (di € 192.678, oltre accessori di legge) vantato nei confronti della propria ex cliente Molino Alimonti s.r.l.in concordato preventivo, già interamente riconosciuto nell’an con collocazione privilegiata ex art.2571 bis c.c. Il Tribunale di Chieti adito , con ordinanza dell’11.8.2020, in applicazione del principio della ragione più liquida, dichiarava la domanda inammissibile, ri tenendo che simile doglianza , avente ad oggetto esclusivamente una questione inerente la graduazione dei crediti nel concordato, potesse essere sollevata solo in sede di reclamo al piano di riparto, ai sensi degli artt. 36 e 166 l. fall. : reclamo che, in effetti, l’avv.
Limone aveva proposto e che era stato dichiarato inammissibile dal giudice delegato, con provvedimento non impugnato dal reclamante ai sensi dell’art. 26 l. fall.. Osservava, in particolare, che l’avvocato non poteva rimettere in discussione i risultati della procedura concorsuale quando la stessa era oramai arrivata alla fase di distribuzione, con il pieno accoglimento, senza contestazione alcuna, delle sue istanze per come da lui stesso indicate nella precisazione del credito in ambito concordatario.
2. L’Avv. Limone ha proposto ricorso per la cassazione di questa ordinanza prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Molino Alimonti s.r.l. in concordato preventivo omologato. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che:
3. Occorre rilevare, in limineed in maniera assorbente dei motivi di ricorso dedotti, l’originaria inammissibilità del ricorso presentato dall’odierno ricorrente e, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la statuizione resa dal giudice di merito. 3.1 Il disposto dell’art. 28 l. 794/1942 stabilisce che “p 3di 54di 5 14 d. lgs. 150/2011, che riguarda unicamente le controversie previste da tale norma (nei termini in precedenza precisati). Ne discendono l’inammissibilità del ricorso presentato in origine dall’Avv.
Limone, che si è avvalso di un procedimento concernente la determinazione del compenso spettante al professionista per accertare, invece, la precedenza procedimentale di un suo credito professionale indiscusso per esistenza e ammontare, e la conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso per cassazione, col quale è stato dato seguito a tale originaria, erronea, opzione procedurale. 3.2 Una simile questione non ha formato oggetto di discussione in contraddittorio fra le parti avanti al tribunale e non può quindi ritenersi decisa in maniera implicita dal primo giudice (cfr.
Cass., Sez. U., 7925/2019), il quale, peraltro, non ha affrontato il merito della controversia, ma si è arrestato, in applicazione del principio della ragione più liquida, al preliminare rilievo dell’inammissibilità della domandaperché già rigettata in sede di impugnazione del piano di riparto concordatario. Di conseguenza questa Corte, investita dell'impugnazione presentata dalla parte rimasta soccombente, conserva - pur in assenza di gravame, sul punto, della parte rimasta vittoriosa in grado di merito- il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'inammissibilità della domanda originaria (Cass. 7941/2020), a causa dell’assenza dei suoi presupposti costitutivi.
4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il fatto che la constatazione dell’originaria inammissibilità della domanda sia avvenuta d’ufficio, senza che il controricorrente abbia osservato alcunché in proposito, costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste,che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n.77/2018 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, p