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Ordinanza Interlocutoria — n. 973/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands case to public hearing regarding Article 182-bis application when debtor lacks creditor agreement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 973/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the appeal to a public hearing to address the applicability of Article 182-bis of the Bankruptcy Law. The appellant argued that the court must homologate restructuring agreements even without the tax authority's consent if it is the most convenient alternative to liquidation. The court determined that this specific legal question requires full oral argument and evidence presentation before a ruling can be made.

Regesto Legislator

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Art. 182-bis, comma 4, l. fall.: The court must remand cases involving the application of the restructuring agreement homologation rule to public hearing when the specific circumstances require detailed examination of the debtor's lack of agreement with other creditors.

Parole chiave

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Bankruptcy Law Restructuring Agreement Tax Authority Consent Homologation Procedure Public Hearing Requirement Cassation Remand Liquidation Alternative commissario all'appuramento bonale dei debiti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 182-bis, comma 4, l. fall.
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Testo completo

ciato la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8634-2023proposto da: O.S. TRADING S.R.L. , rappr e se ntat a e difes a da ll’A vvocat o MARIA CHIARA MARCHETTIper procura in calce a l ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 928 /20 2 3 del la CORTE D ’ APPELLO DI MILANO, depositatoil 16/ 3/ 20 2 3; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che il ricorso pone la questione se l’ar t. 182 - bis , comma 4°, l . fall. , lì dove prevede che il tribunale deve omologare l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria quando tale adesione è decisiva per il raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando la proposta di soddisfacimento è per Ric. 2023n. 8634 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 novembre 20 2 3 l’amministrazione più conveniente dell’alternativa liquidatoria, possa o meno trovare applicazione anche nel caso, come quello di specie, in cui il debitore non abbia raggiunto alcun accordo con gli altri creditori in quanto destinatari di soddisfacimento integrale; ritenuta la necessità di trattare tale questione in pubblica udienza;

P.Q.M.

rimette il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezi