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Ordinanza — n. 932/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows creditor's claim against bankruptcy trustee, ruling debt recognition binds third party regardless of transport document flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 932/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Foggia Tribunal's rejection of a creditor's claim against the bankruptcy trustee of Palmada s.r.l. The trustee argued that invoices lacked transport document signatures and that debt recognition does not bind third parties under civil code provisions. The court held that debt recognition acts as confirmatory evidence of a pre-existing valid obligation, shifting the burden of proving invalidity to the trustee rather than the creditor.

Regesto Legislator

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Art. 2704, 1° co., cod. civ.; Art. 45 l.fall.: Debt recognition by a debtor binds third parties including bankruptcy trustees, creating a presumption of validity that the trustee must rebut by proving the underlying obligation never existed or is invalid.

Parole chiave

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bankruptcy trustee debt recognition creditor claim third party binding burden of proof civil code provisions transport documents

Disposizioni normative citate

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Art. 2704, 1° co., cod. civ.
2 –3).Viceversa, l’opponibilità - da riscontrare in sede di rinvio - nelle forme postulate dall’art. 2704, 1° co., cod. civ., al curatore-terzo ne importa l’effetto scandito dall’elaborazione di questa Corte.
Art. 45 l.fall.
e dell’art. 45 l.fall. Deduce che il tribunale non ha tenuto conto che l’azionato credito e la consegna della merce alla s.r.l.
Art. 1988 cod. civ.
10).Deduce segnatamente che in dipendenza dell’applicabilità dell’art. 1988 cod. civ. sarebbe stato onere – onere per nulla assolto - del curatore dimostrare l’insussistenza, l’invalidità della “causa debendi”(cfr.
Art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
6.Il curatore controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art.
Art. 2710 cod. civ.
E tanto, ben vero,a prescindere dall’inapplicabilità dell’art. 2710 cod. civ. nei confronti del curatore che agisca nella sua funzione di gestore del patrimonio del fallito (cfr.
Art. 384, 1° co., cod. proc. civ.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalla massima desunta dalla pronuncia di questa Corte n.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
16.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.
art. 2704 cod. civ
la violazione dell’art. 2704 cod. civ.
art. 1988 cod. civ
10).Deduce segnatamente che in dipendenza dell’applicabilità dell’art. 1988 cod. civ.
art. 1460 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 13.10.2016, n. 20689
Cass. sez. un. 20.2.2013, n. 4213
Cass. sez. un. 20.2.2013, n. 4213).
Cass. n. 2431/2020

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Testo completo

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Pietro Lombardi ed elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 10, presso lo studio dell’avvocato Cristiano Marinese. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della “Palmada” s.r.l., in persona dell’avvocato Maria Rosa Porcaro, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Egiziano Di Leo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Magnagrecia, n. 13, presso lo studio dell’avvocato Sebastiano Di Lascio.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 8/10.11.2017 del Tribunale di Foggia, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1. Con ricor so ex art. 93 l.fall. la “Benetton Group” s.r.l. domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “Palmada” s.r.l. dichiarato dal Tribunale di Foggia. Esponeva – per quel che qui rileva - che aveva fornito merce alla s.r.l. poi fallita e che il corrispettivo era rimasto insoluto. Chiedeva, tra l’altro,l’ammissione al passivo in chirografo per l’importo di euro 1.918.185,03, oltre che per l’importo di euro 2.103,30 per interessi. 2.Il giudice delegato rigettava l’istanza di ammissione al passivo . 3.La “Benetton Group” s.r.l. proponeva opposizione .

Resisteva il curatore del fallimento. 4.Con decret o dei 8/10.11.2017 il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione . Evidenziava il tribunale, che gli artt. 2709 e 2710 cod. civ. non sono applicabili nei confronti del curatore del fallimento che agisca in veste di gestore del patrimonio del fallito; che dunque non aveva rilievo che le fatture allegate dall’opponente fossero annotate nelle scritture contabili della s.r.l. poi fallita. Evidenziava altresì - il tribunale - che i documenti di trasporto prodotti non valevano a darprova dell’effettiva consegna della merce, siccome privi della sottoscrizione del vettore e del destinatario. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “Benetton Group” s.r.l.; ne ha chiesto in base a tre motivi,la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della “Palmada” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.Il curatore controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2704 cod. civ. e dell’art. 45 l.fall. Deduce che il tribunale non ha tenuto conto che l’azionato credito e la consegna della merce alla s.r.l. poi fallita sono senza dubbio comprovate dalle fatture allegate alla domanda di ammissione al passivo, fatture già prodotte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente alla data della dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pagg. 7 -8).

Deduce quindi che la surriferita documentazione è opponibile al curatore in quanto avente data certa anteriore al fallimento (cfr. ricorso, pag. 8). 8.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2704, 2709 e 1988 cod. civ. e dell’art.45 l.fall.;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deduce che ha errato il tribunale a negare valenza probatoria al riconoscimento del debito operato in data 7.2.2013 dal legale rappresentante della s.r.l. poi fallita (cfr. ricorso, pagg. 8 -9).

Deduce che il surriferito atto ricognitivo fuoriesce dall’ambito di applicazione degli artt. 2709 e 2710 cod. civ. edè senz’altro munito di data certa anteriore al fallimento, siccome allegato al ricorso per decreto ingiuntivo proposto prima della dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce poi che il surriferito atto ricognitivo non è qualificabile in guisa di atto liberamente apprezzabile dal giudice, dotato di “pregnanza probatoria di scarso momento” (cfr. ricorso, pag. 10).Deduce segnatamente che in dipendenza dell’applicabilità dell’art. 1988 cod. civ. sarebbe stato onere – onere per nulla assolto - del curatore dimostrare l’insussistenza, l’invalidità della “causa debendi”(cfr. ricorso, pag. 11).

Deduce infine che il credito azionato con la domanda di ammissione al passivo, nei limiti di euro 1.495.840,24, rinviene riscontro pur nella sentenza dichiarativa di fallimento della “Palmada” (cfr. ricorso, pag. 11). 9.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2704 e 1988 cod. civ. e dell’art. 45 l.fall. Deduce che ha errato il tribunale a negare valenza probatoria alla perizia giurata redatta su incarico della s.r.l. poi fallita ed asseverata in data 11.4.2016 -prima della dichiarazione di fallimento - ove si dà atto dell’esistenza del debito di euro 1.943.519,00 nei confronti di “Benetton Group” (cfr. ricorso, pag. 12).

Deduce che siffatta perizia è appieno opponibile al curatore del fallimento in quanto dotata di data certa anteriore al fallimento (cfr. ricorso, pag. 13). Deduce che tale perizia, in quanto riconoscimento di debito, avrebbe imposto al curatore, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., la prova –prova per nulla assolta - dell’inesistenza della “causa debendi” (cfr. ricorso, pagg. 13 -14).

10. I motivi di ricorso , che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati e meritevoli di accoglimento. 11.Evidentemente con la domanda ex art. 93 l.fall. la ricorrente ha invocato l’adempimento, seppur in “moneta concorsuale”, del contratto avente ad oggetto la fornitura di merce per il corrispettivo, al netto degli interessi, di euro 1.918.185,05.Ovviamente il creditore che agisca, oltre che per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno, altresì, come nella specie, per l’adempimento - per la “manutenzione” -del contratto, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituitodall’avvenuto adempimento; nondimeno, qualora il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ( cfr.

Cass. sez. un.30.10.2001, n. 13533; Cass. 15.7.2011, n. 15659; Cass. 20.1.2015, n. 826; Cass. (ord.) 21.5.2019, n. 13685).

12. Negli enunciati termini - a fronte dell’ass erito difetto di prova della consegna della merce - riveste senza dubbio valenza decisiva l’addotto riconoscimento del debito operato in data 7.2.2013 dal legale rappresentante della s.r.l. poi fallita. Segnatamente, la ricognizione di debito - cui si correlano sia la circostanza, prospettata con il primo motivo di ricorso, per cui nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la s.r.l. poi fallita aveva riconosciuto di aver ricevuto la merce di cui alle fatture (cfr. ricorso, pag. 8 ) , sia la circostanza, prospettatacon il terzo motivo di ricorso, per cui pur la perizia giurata redatta su incarico della s.r.l. poi fallita dà atto dell’esistenza del debito de quo agitur (cfr. ricorso, pag. 12)– esplica rilievo alla luce dell’elaborazione di questa Corte.

Ovvero dell’insegnamento secondo cuila ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova -il cui onere grava sul curatore fallimentare -della sua inesistenza o invalidità (cfr. Cass. (ord.) 4.2.2020, n. 2431; Cass.9.12.2021, n. 39123). 13.In tal guisa, se ed in quanto la ricognizione summenzionata abbia, così come la ricorrente adduce, data certa anteriore al fallimento giacchéallegata al ricorso per decreto ingiuntivo proposto prima della dichiarazione di fallimento (cfr. ricorso, pag. 9), non si giustificano le affermazioni in parte quadel tribunale (cfr.

Cass. 17.11.2016, n. 23425, secondo cui l’art. 2704 cod. civ. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa; e secondo cui tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura (nella fattispecie testé menzionata questa Corte ha cassato la sentenza di merito che non aveva tenuto conto della produzione in altro giudizio del contratto che documentava i rapporti di debito fra le parti, con attestazione fidefacente del cancelliere in ordine alla sua datazione anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento)) .

Ossia gli assunti secondo cuinei confronti del curatore-terzo il riconoscimento del debito cui il legale rappresentante della fallita aveva fatto luogo con la missiva del 7.3.2013,ha valenza di atto liberamente apprezzabile dal giudice e quindi, al cospettodella contestazione operata dal curatore, di atto con efficacia probatoria “di scarso momento” (cfr. decreto impugnato, pagg. 2 –3).Viceversa, l’opponibilità - da riscontrare in sede di rinvio - nelle forme postulate dall’art. 2704, 1° co., cod. civ., al curatore-terzo ne importa l’effetto scandito dall’elaborazione di questa Corte.

Ossia che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha l’ effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, exart. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, da cui deriva la “ relevatio ab onere probandi”, che dispensa il destinatario della dichiarazione dall’onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. 13.10.2016, n. 20689, ove, ben vero, si soggiunge che tuttavia viene meno og ni effetto vincolante della ricognizione stessa,ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento). 14.Evidentemente, in assenza di prova – prova da assolversi da parte del curatore fallimentare -dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’in efficacia del titolo negoziale della pretesa azionata dalla “Benetton Group”, il medesimo titolo non può che reputarsi esistente, valido ed efficace.

E tanto, ben vero,a prescindere dall’inapplicabilità dell’art. 2710 cod. civ. nei confronti del curatore che agisca nella sua funzione di gestore del patrimonio del fallito (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2013, n. 4213). E tanto, ben vero,a prescindere,altresì, dall’assunta inidoneità dei documenti di trasporto, siccome privi di sottoscrizione. 15.In accoglimento – nei termini suindicati – dei motivi di ricorso il decreto dei 8/10.11.2017 del Tribunale di Foggia, va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalla massima desunta dalla pronuncia di questa Corte n. 2431/2020 dapprima menzionata. 16.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione i motivi di ricorso, cassa il decreto dei 8/10.11.2017 del Tribunale di Foggia erinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il