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Ordinanza Interlocutoria — n. 926/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing regarding creditor opposition to corporate merger after registry entry.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 926/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the request for public hearing and remitted the case for further deliberation. The appellant challenged a lower court decision that deemed a merger effective after its entry into the business registry, despite an ongoing creditor opposition. The court found the legal question regarding the preclusive effect of registry entry on creditor rights unsettled and controversial. Consequently, the case was sent back to public hearing to allow for a full examination of these complex issues.

Regesto Legislator

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Art. 2504 quater cod. civ.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: The Court of Cassation remits to public hearing when the applicability of the preclusive effect of registry entry on creditor opposition involves unsettled legal questions requiring full deliberation.

Parole chiave

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merger incorporation creditor opposition business registry entry preclusive effect corporate law Cassation remission public hearing fusione

Disposizioni normative citate

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Art. 2504 quater cod. civ.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 quater cod .
Art. 360, n. 4 c.p.c.
civ., nonché il « vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, n.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod.
art. 2504 quater cod. civ
civ.; - con tali censure la parte, oltre a lamentarsi della mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità dell’art. 2504 quater cod. civ.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 33220/2019R.G. proposto da Mi.No.Ter. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’avv. Francesco Astone , con domicili o eletto presso il suo studio, sito in Roma, via G. Nicotera, 31 -ricorrente - contro Fallimento della GSH s.r.l. a socio unico in liquidazione,in persona del curatore pro tempore -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2059 /2019, depositata il 28 marzo 2019. Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generaleche ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto: fusione per incorporazione - opposizione - la Mi.No.Ter s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 28 marzo 2019, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato improcedibile la sua opposizione alla fusione per incorporazione della Semeraro Partecipazioni s.r.l. nella Semeraro Holding s.r.l. ( poi divenuta G.S.H. s.r.l. unipersonale , successivamente fallita); - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado aveva rilevato che la fusione era stata approvata da tale società e iscritta nel Registro delle Imprese nonostante l’opposizione alla fusione dell’odierna ricorrente (fondata sul vanto di un credito di euro 2.191.827,13 nei confronti della Semeraro Partecipazioni s.r.l. e sull’idoneità dell’operazione a pregiudicare la sua ragione di credito) e che tale iscrizione comportava la sanatoria di qualunque vizio o irregolarità, ivi incluso quello, ricorrente nella specie, dell’esecuzione dell’operazione in pendenza dell’opposizione del creditore exart. 2503 cod. civ.; -ha, quindi, disatteso il gravame condividendo la argomentazione del Tribunale in ordine alla irretrattabilità degli effetti della fusione societaria a seguito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -il Fallimento della GSH s.r.l. a socio unico in liquidazione non spi e ga alcuna difesa; -la Mi.No.Ter s.p.a. deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 quater cod . civ., nonché il « vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., non essendo possibile ricostruire la ratio della decisione in base alla quale l’art. 2504 quater 3 c.c. viene applicato alla fattispecie in esame»; - con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 quatercod. civ.; - con tali censure la parte, oltre a lamentarsi della mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità dell’art. 2504 quater cod. civ. al caso in esame, si duole del fatto che la Corte di appello ha esteso l’ambito di operatività di tale disposizione codicistica anche alla situazione– ricorrente nella specie – in cui la delibera di fusione è stata iscritta nel Registro delle Imprese in pendenza dell’opposizione del creditoree ha ritenuto che l’effetto preclusivo ivi previsto , derivante dalla iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese , trovasse applicazione anche al caso di inefficacia dell’atto relativa al singolo opponente; -con la memoria depositata la ricorrente ha chiesto che il ricorso venga trattata in pubblica udienza; - siffatta richiesta risulta meritevole di accoglimento, avuto riguardo alla rilevanza della question e controversa – su cui non consta uno specifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – della procedibilità o meno dell’opposizione del creditore a seguito della iscrizione della delibera di fusione opposta nel Registro delle Imprese e, in particolare, de ll ’ ambito di estensione dell’effetto preclusivo previsto dall’art. 2504 quater cod. civ. , se interessante o meno anche i cas i di inefficacia relativa dell’atto di fusione , dell’adeguatezza dell’eventualesolo rimedio risarcitorio residuante per il creditore opponente pregiudicato e de lla ragionevolezza e coerenza sistematica dell’interpretazione prescelta dal giudice di merito nella parte in cui attribuisce prevalenza alleesigenze di tutela e stabilità dei trafficirispetto agli interessi individuali del creditore medesimo

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza e la rinvia a