Cassation court remands case to examine if bankruptcy automatically dissolves debt restructuring agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case for public hearing to address a significant legal question regarding debt restructuring agreements. The lower court rejected a creditor's opposition to include their full claim in the bankruptcy estate, ruling that the agreement remained valid without automatic dissolution upon bankruptcy. The Supreme Court agreed the issue requires public examination to determine if the agreement's termination depends on the creditor's initiative or occurs automatically upon the debtor's insolvency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182 bis l.fall.; Art. 72 l.fall.; Art. 1322 c.c.; Art. 1323 c.c.; Art. 1325 c.c.; Art. 1326 c.c.; Art. 1453 c.c.; Art. 1458 c.c.; Art. 1463 c.c.; Art. 375 c.p.c.: The Court must examine in public hearing whether the declaration of bankruptcy automatically dissolves debt restructuring agreements or requires creditor action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr.11740/2018 proposto da : Eurodistillati srl, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo De Maio , giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente – contro Fallimento Distillerie Inga C. s.r.l. , in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, v iale delle Milizie, 38 presso lo studio dell’avv. Andrea De Rosa , rappresentato e difes o dall’avv.
Antonio Maiella, giusta procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Napoli di cui al procedimento nr 23185/2017, depositato in data 9/3/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1 Il Tribunale di Napoli, con decreto del 9/3/2018, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Eurodistillati s.r. l . per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento Distillerie Inga C. s.r.l. dell’intero credito chirografario insinuato, di € 1.036.952, ammesso dal G.D. per il minor ammontare di € 103.695, corrispondente al pagamento (10%) promesso dalla debitrice con l’accordo ex art. 182 bis l. fall., cui la creditrice aveva aderito, omologato dallo stesso tribunale il 6.4.2012, oltre tre anni prima della dichiarazione di fallimento. 2 Il tribunale, premessa l’inammissibilità delle domande nuove, di risoluzione dell’accordo e di riconoscimento in prededuzione del credito ammesso, proposte da Eurodistillati solo in sede di opposizione, ha osservato:
i) che gli accordi per la ristrutturazione del debito, pur present ando tratti comuni alle procedure concorsuali alternative al fallimento, mantengono una natura sostanzialmente privatistica, hanno propria autonomia giuridica e sono connotati da peculiari e variabili cause (remissoria, transattiva, novativa o dilatoria); ii) che il momento pubblicistico, costituito dal procedimento di omologazione, non è idoneo a trasformare la natura negoziale dei singoli accordi stipulati con gli aderenti in una procedura concorsuale, atteso che l’intervento del Tribunale è finalizzato alla salvaguardia degli interessi dei creditori non aderenti; iii ) che , , quindi, la dichiarazione di fallimento non comporta l’automatico scioglimento dei singoli accordi che continuano a spiegare i loro effetti in mancanza, come nella specie, di una domanda di loro risoluzione proposta prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Eurodistillati srl ha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di due motivi illustrati con memoria ; Fallimento Distillerie Inga C. ha resistitocon controricorso, CONSIDERATO CHE 1 Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.182 bis, 72 l.fall.,1322, 1323, 1325, 1326, 1453, 1458 e 1463 c. c . La ricorrente sostiene che la causa concreta dell’accordo di ristrutturazione, da qualificare come atto negoziale a struttura plurilaterale con comunione di scopo, è il superamento dello stato di crisi dell’imprenditore, perseguito dalle parti nell’ambito dell’assetto dei loro reciproci interessi.
Il fallimento, determinando in via definitiva l'impossibilità di dare esecuzione a ll'accordo e così il venir meno d ella sua causa concreta, comporta dunque la caducazione degli obblighi dallo stesso nascenti, con conseguente diritto del creditore aderente di essere ammesso al passivo per l’intero credito. 1.2 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 182 bis ,93,95,98,99 e 101 l.fall. La ricorrente deduce che la domanda di riconoscimento in prededuzione del minor credito ammesso non poteva essere ritenuta nuova, e perciò inammissibile, in quanto costituente logica conseguenza della posizione assunta dagli organi della procedurain sede di verifica. 2 Il collegio ritiene che il primo motivo di ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza nomofilattica, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza ex art. 375, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di prendere in esame la natura dell’accordo di ristrutturazione, per verificare poi quali siano le sue sorti in caso di successivo fallimento e se l’eventuale venir meno del negozio si verifichi automaticamente o soltanto a seguito di iniziativa del creditore contraente.
PQM La Corte rimette la causa in pubblica udienza