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Ordinanza Interlocutoria — n. 477/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to lower court regarding resolution of investment contracts and good faith restitution rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 477/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case for a new hearing to address a significant legal question regarding the application of good faith restitution in contract resolution. The lower court had resolved investment contracts based on the bank's alleged failure to inform the client about risks, ordering the return of the principal investment while excluding the return of dividends received in good faith. The Court found the lower court's reasoning flawed regarding the nature of investment orders and the assessment of good faith, necessitating a fresh examination of these critical facts.

Regesto Legislator

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Art. 1453, 2033 c.c.; Art. 21 t.u.f., 26, 28 reg. Consob n. 11522/1998: In cases of contractual resolution, the applicability of unjust enrichment rules is limited, and the good or bad faith of the recipient is not decisive for the restitution obligation when both parties had full rights to the performance under the contract.

Parole chiave

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contractual resolution good faith restitution investment contracts unjust enrichment Cassation remand financial services law restitution obligation prestito in obbligazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1453 c.c.
Art. 2033 c.c.
Art. 21 t.u.f.
Art. 26 reg. Consob n. 11522/1998
Art. 28 reg. Consob n. 11522/1998
Art. 1241 c.c.
Art. 2041 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20018/2019 R.G. proposto da : FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO, 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI LORENZO (RMNLNZ73L02H501P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GROSSO MARCO (GRSMRC73H10L219N), BARBIERI FABRIZIO (BRBFRZ58S10L219Y) -ricorrente- contro CIOFFI VINCENZO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARFAGNO ROBERTO (CRFRRT66E16A052G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1945/2018 depositata il 20/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Genova con sentenza del 20 dicembre 2018, n. 1945, ha accolto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Sanremo dell’8 febbraio 2010, dichiarando la risoluzione per inadempimento di due contratti di compravendita di obbligazioni Cirio, conclusi il 7 marzo 2002 tra Vincenzo Cioffi e la Banca Fideuram s.p.a. e condannando quest’ultima alla restituzione dell’importo dell’investimento pari ad € 140.037,44, oltre interessi legali dal contratto ed accessori, nonché il cliente alla restituzione dei titoli.

La corte territoriale, per quanto ora rileva, ha ritenuto che:

a) la banca non fornì, sulla base dei documenti in atti, idonea informazione sul rischio insito nei titoli, atteso che nel novembre 2002 avvenne il default della Cirio;

b) l’assenza di avvertenze rivolte al cliente qualifica la banca come inadempiente, con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione degli ordini; c) è dovuto dalla banca in restituzione l’importo dell’esborso iniziale, con gli interessi dall’investimento, mentre non è dovuta dal cliente la restituzione delle cedole riscosse, da qualificare come frutti percepiti in buona fede ex artt. 1147 e 2033 c.c., dovendo egli restituire solo le obbligazioni. Avverso questa sentenza propone ricorso la banca soccombente, affidato a tre motivi ed illustrato anche da memoria. Resiste l’intimato con controricorso. RITENUTO CHE -i motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata per:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2033 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione degli ordini di investimento, meri atti esecutivi non risolubili;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f., 26 e 28 reg. Consob n. 11522/1998, 116 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, perché la corte territoriale si limita ad indicare la documentazione prodotta, del tutto trascurando le risultanze della prova testimoniale che, secondo i capitoli articolati (ed in dettaglio riportati in ricorso), aveva permesso di accertare l’insieme delle informazioni fornite in dettaglio al cliente, ossia la specifica richiesta di quei titoli, il consiglio della banca di mantenere anche titoli a basso rischio, le dettagliate e circostanziate informazioni sulle obbligazioni Cirio offerte al cliente prima degli ordini di acquisto (l’essere prive di rating , quotate nella borsa di Lussemburgo, con possibile rischio emittente), proprio in quanto offrivano un rendimento doppio rispetto ai titoli di Stato; né la corte si cura di accertare come solo nel gennaio 2003 emersero le difficoltà dell’emittente, che, ancora nel settembre 2002, come risulta dai documenti in atti, vantava ottimi risultati di bilancio;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 2041 c.c., 112 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi, non avendo tenuto conto né delle cedole riscosse dal cliente, né del riparto parziale in suo favore nell’ambito della procedura concorsuale dell’emittente per ben € 56.871,00, così viziando anche la sentenza di omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta a tenere conto di tali elementi; - con riferimento al terzo motivo, si pone una questione di rilievo nomofilattico , che richiede la pubblica udienza e le conclusioni del P.G., con riguardo al quesito seguente: se, in caso di caducazione contrattuale, trovi limitazione l’applicazione dell’istituto della ripetizione dell’indebito, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., quanto alla rilevanza dello stato di buona o mala fede rispetto a parti contraenti che, in forza del contratto, avevano entrambe pieno diritto alla prestazione ricevuta, onde debba escludersi la rilevanza dello stato psicologico dell’accipiens, ai fini della determinazione dell’obbligo restitutorio, che invece – secondo la ratio del rimedio negoziale (nella specie, risoluzione) – dovrebbe decorrere ragionevolmente dall’avvenuta esecuzione della prestazione;

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la t