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Ordinanza — n. 431/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as withdrawn, extinguishing the proceedings due to plaintiff's voluntary renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 431/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal renunciation of the appeal. The appellant, Vezzola S.p.A., voluntarily withdrew the lawsuit against Bellatrix S.r.l. and others, while the sole opposing party accepted this withdrawal without contest. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs was necessary and the entire legal process terminated.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering any further examination of merits or costs unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings voluntary renunciation costs allocation Cassation procedure desistenza dall'azione revoca dell'opposizione abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22131-2018proposto da: VEZZOLA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.tt. rappresentata e difes a da gli A vvocat i ALBERTO LUPPI e GUIDO ROMANELLI per procuraa margine del ricorso; -ricorrente - contro BELLATRIX S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti GIORGIO PISTONI e GIUSEPPE CAPUZZI, per procura in calce al controricorso -controricorrente- e contro QUAINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONEe CONCORDATO PREVENTIVO; BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.; MARTINELLI ALESSIA -intimate - avverso il DECRETO delTRIBUNALE DI BRESCIA del 20/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/11/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;Ric. 2018n.22131 - Sez. 1 - CC del l ’ 8 novembre 20 2 3 Rilevato che: la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso; che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio; che non v’è luogo alla pronuncia sulle spese perché l’unica parte costituita con controricorso ha accettato la rinuncia, mentre le altreparti non hanno svolto difese;

P.Q.M.

la Corte dichiaraestinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella c amera di consiglio della Prima Sezion